Il progetto di legge Rositani per lo spettacolo

Licenziato dalla Commissione Cultura della Camera e iscritto nel calendario dell'aula

Pubblicato il 29/10/2005 / di / ateatro n. #BP2005 , 091

Disciplina dello spettacolo dal vivo (t.u. C. 587 e abb.).
NUOVA DISCIPLINA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e princìpi fondamentali).

1. La presente legge determina i princìpi fondamentali e detta norme di competenza dello Stato in materia di spettacolo dal vivo, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni, definite ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell’esibizione:
a) musica;
b) teatro;
c) danza;
d) circo e spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare e contemporaneo.
3. Costituiscono princìpi fondamentali della materia di cui al comma 1, in particolare:
a) la tutela e la garanzia delle libertà creative ed espressive e del pluralismo, nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 3 e dall’articolo 33 della Costituzione, attraverso la realizzazione della pari opportunità di accesso e di fruizione dello spettacolo dai vivo e con strumenti di coordinamento, collaborazione e perequazione volti a garantire lo sviluppo e la diffusione dello spettacolo dal vivo, armonici ed equilibrati, sull’intero territorio nazionale e ad assicurare gli interventi necessari in favore delle aree e delle regioni meno servite. A tali scopi, e per garantire la specificità dello spettacolo dal vivo come servizio culturale e diffuso sull’intero territorio nazionale, possono essere altresì adottate specifiche forme di intesa e coordinamento tra i diversi livelli di governo della Repubblica.
a) il sostegno e la promozione dello spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento fondamentale dell’articolata identità nazionale e del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee senza distinzione di genere;
b) il coinvolgimento e la valorizzazione dell’apporto delle associazioni rappresentative delle categorie operanti nel settore;
c) la promozione dell’innovazione artistica e imprenditoriale, assicurando elevati livelli di educazione e formazione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;
d) la promozione della massima collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale per lo sviluppo e la circolazione delle attività dello spettacolo dal vivo, anche attraverso tecnologie innovative, nonché con specifiche intese, accordi e convenzioni tra Ministeri, regioni, università, istituzioni nazionali di formazione per l’alta specializzazione, associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) il sostegno dei soggetti e dei progetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella formazione dei nuovi talenti, nella promozione delle attività creative ed espressive, nell’avviamento al lavoro degli artisti, nella produzione, nella distribuzione e nell’innovazione dei linguaggi, con specifica attenzione alla contemporaneità, alla sperimentazione e alla ricerca, all’attività verso l’infanzia e i giovani, all’interdisciplinarità, alla multimedialità e alle nuove forme di spettacolo che attivano l’interazione con il pubblico, nonché all’integrazione multietnica della cultura;
h) la promozione dell’insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo, nell’ambito del sistema scolastico e di quello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
i) la promozione e il sostegno di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di lucro, rivolti alla formazione e alla selezione delle diverse figure professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo;
l) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell’apporto di risorse private in favore dei diversi settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 2.
(Compiti della Conferenza unificata).

1. In attuazione delle finalità della presente legge, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede tra l’altro, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, a promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze, per:
a) individuare gli strumenti di cooperazione e solidarietà istituzionale al fine di favorire l’affermazione dell’identità culturale nazionale e regionale e delle minoranze linguistiche e una diffusione equilibrata e qualificata dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale;
b) definire gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, relativamente alle figure la cui formazione non è riservata alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
c) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso la definizione di programmi di interventi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell’università;
d) definire linee di indirizzo comune ai fini della programmazione degli interventi relativi alla costruzione, al recupero, all’adeguamento funzionale e tecnologico, alla ristrutturazione e alla eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo;
e)soppresso;
f) individuare i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di efficacia ed efficienza tra l’investimento delle risorse pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali, attraverso attività di monitoraggio e osservatorio da realizzarsi in collaborazione fra il livello statale, quello regionale e quello locale.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

In base ai princìpi di sussidiarietà e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione, e nel rispetto della potestà legislativa delle Regioni, spetta tra l’altro allo Stato, anche al fine di promuovere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di spettacolo dal vivo, di:
a) promuovere e sostenere la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un’effettiva integrazione culturale;
b) promuovere il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, anche con particolare riferimento alle iniziative giovanili, di ricerca e di sperimentazione e alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie, attraverso interventi in campo fiscale e previdenziale e nelle altre materie di propria competenza, nonché tutelandone la libertà artistica ed espressiva e la proprietà intellettuale;
c) promuovere l’insegnamento della musica, nell’aspetto storico, di educazione all’ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense. A tal fine, nel rispetto dell’autonomia scolastica, è favorito l’inserimento delle relative discipline tra le materie di studio delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione;
d) sostenere l’istruzione e l’alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con riferimento ai conservatori di musica, agli istituti musicali pareggiati, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d’arte drammatica e di danza, nel rispetto dell’autonomia di tali istituzioni, anche in relazione alle nuove figure professionali legate allo sviluppo tecnologico;
e) favorire un’adeguata politica di accesso al credito dei soggetti dello spettacolo dal vivo, individuando gli strumenti più idonei a favorire agevolazioni e sostenere la nuova imprenditoria del settore;
e-bis) favorire un’adeguata politica di accesso al credito dei soggetti dello spettacolo dal vivo, individuando gli strumenti più idonei a favorire agevolazioni e sostenere la nuova imprenditoria del settore, anche avvalendosi dell’Istituto per il credito sportivo, di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, per la costituzione di un apposito fondo di garanzia;
f) sottoscrivere protocolli d’intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo e per riservare spazi d’informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo dal vivo. Spazi d’informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo sono altresì previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
f-bis) assegnare le risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, destinate ai diversi settori dello spettacolo dal vivo, attraverso criteri e modalità stabiliti con decreti ministeriali non aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata.
g) attuare le attività di monitoraggio e osservatorio sull’impiego delle risorse finanziarie statali a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f);
h) assicurare la conservazione del patrimonio storico ed artistico e promuovere la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano, anche attraverso accordi di cooperazione culturale con i Paesi dell’area mediterranea;
i) promuovere accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell’Unione europea e con i Paesi appartenenti all’area del Mediterraneo e alle altre aree di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di promuovere l’integrazione multietnica delle culture;
l) costituire l’archivio nazionale per lo spettacolo dal vivo, anche in video;
m) favorire lo sviluppo dello spettacolo dal vivo anche attraverso agevolazioni fiscali, fatto salvo quanto stabilito in sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

1. Nel rispetto delle funzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le Regioni promuovono e valorizzano le attività culturali dello spettacolo dal vivo.
2. Spettano alle Regioni, in particolare:
a) l’attuazione dei princìpi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l’adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari;
b) la programmazione regionale degli interventi in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali interessati, con riferimento alla produzione, alla distribuzione e alla circolazione;
c) l’individuazione dei criteri per la definizione del sistema delle residenze multidisciplinari;
d) la promozione di nuovi talenti e dell’imprenditoria giovanile e femminile, anche con la graduale e qualificata estensione alle diverse forme dello spettacolo dal vivo degli strumenti a tale fine previsti dalla legislazione vigente;
e) la tutela delle tradizioni autoctone attraverso la valorizzazione delle lingue e dei dialetti locali;
f) il sostegno di scambi culturali e di iniziative socio-culturali in favore delle comunità regionali presenti all’estero, onde promuovere la conoscenza, la cooperazione, la solidarietà e l’integrazione tra i popoli;
g) la promozione del turismo culturale;
h) la stipula di protocolli d’intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per forme integrate di collaborazione;
i) l’attuazione delle attività di monitoraggio e osservatorio sull’impiego delle risorse finanziarie regionali a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f).
l) l’attivazione di un sistema unificato di informazione e assistenza agli operatori del settore, denominato «antenna europea», per l’informazione sui programmi, l’individuazione dei partner internazionali, il coordinamento dei progetti e la cura delle domande.
3.Le regioni, anche attraverso la stipula di accordi e di intese con comuni, province e città metropolitane, al fine di conseguire un’adeguata valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale, delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse professionali e artistiche dello spettacolo dal vivo presenti sul loro territorio, svolgono azioni relative:
a) alla costruzione, restauro, adeguamento, innovazione tecnologica e qualificazione di sedi e spazi multimediali;
b) alla tutela del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, attraverso progetti di catalogazione e conservazione audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l’archivio nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l);
c) alla predisposizione di progetti finalizzati alla integrazione europea dello spettacolo e alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali e locali;
d) alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori dello spettacolo dal vivo, nonché alla creazione di nuovi profili professionali in questo campo.
4. Ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.
5. Le regioni, nell’ambito della propria autonomia finanziaria stabilita dall’articolo 119 della Costituzione, provvedono ad adeguare ai nuovi compiti ad esse spettanti le risorse finanziarie a favore dello spettacolo dal vivo.

Art. 5.
(Compiti dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

1. In materia di promozione e fruizione dello spettacolo dal vivo, i comuni, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle ad essi conferite con legge statale o regionale sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.
2. I comuni, le province e le città metropolitane concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività culturali dello spettacolo dal vivo, tra l’altro:
a) partecipando, con le modalità stabilite dalla normativa regionale, alla definizione della programmazione regionale per lo spettacolo dal vivo;
b) partecipando, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, della distribuzione di spettacoli e delle residenze multidisciplinari e al sostegno di altri soggetti operanti nel proprio ambito territoriale, con erogazione di servizi anche in relazione a finalità turistiche;
c) realizzando interventi di costruzione e di recupero, restauro o adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di loro proprietà da destinare ad attività di spettacolo dal vivo multidisciplinari;
d) favorendo, nell’attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico universitario e dell’alta formazione artistica e musicale e coreutica, con gli operatori economici e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale e, in generale, con le comunità locali;
e) attuando le attività di monitoraggio e osservatorio sull’impiego delle proprie risorse finanziarie a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 6.
(Disciplina transitoria sul Fondo unico per lo spettacolo).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino alla piena attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad eccezione della quota destinata alle attività cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreti ministeriali non aventi natura regolamentare, ripartisce in settori le quote del Fondo unico per lo spettacolo e, d’intesa con la Conferenza unificata, definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, che possono comunque essere adottati qualora l’intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2006, è abrogato il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82.

Art. 7.
(Comitato tecnico per lo spettacolo dal vivo).

1. È istituito il Comitato tecnico per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da 32 esperti, di, cui 16 designati dal medesimo Ministro, 8 dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, 4 dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e 4 dall’Unione delle province d’Italia (UPI).
3. I componenti del Comitato, scelti da ciascuna istituzione proporzionalmente tra esperti nelle materie di cui all’articolo 1, comma 2, sono tenuti a dichiarare, all’atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall’esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali del Comitato e delle Commissioni di cui al comma 7.
4. Il Comitato, e le Commissioni di cui ai comma 7, sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I componenti del Comitato restano in carica due anni e possono essere confermati.
6. Il Comitato, riunito in seduta plenaria, è integrato da 4 membri designati delle associazioni rappresentative di categoria e 4 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore. Esso svolge i compiti già attribuiti al Comitato per i problemi dello spettacolo dall’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 273. Al Comitato in seduta plenaria partecipano anche, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali ed il direttore generale competente.
7. Il Comitato, nella composizione di cui al comma 2, si articola in quattro Commissioni per ciascuno dei settori di cui all’articolo 1, comma 2, presiedute dal Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport. A tali Commissioni sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni consultive per la musica, per la prosa, per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante e per la danza, di cui all’articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n, 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
8. Le Commissioni sono composte ciascuna da 8 esperti, scelti tra quelli di cui al comma 2, proporzionalmente rispetto all’istituzione che li ha designati ed alle materie di competenza.
9. Il Comitato e le Commissioni si avvalgono, anche ai fini dell’espletamento delle attività istruttorie necessarie all’esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e del personale del Ministero per i beni e le attività culturali. Ai costi di funzionamento del Comitato e delle Commissioni si provvede nei limiti degli stanziamenti destinati al funzionamento del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle Commissioni consultive di cui all’articolo 1, commi 59, 60 e 67 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
10. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto non avente natura regolamentare, entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato e delle Commissioni.

Capo II
PRINCIPI CONCERNENTI I SINGOLI SETTORI

Art. 8.
(Attività musicali).

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal Capo I, alla musica si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione e lo sviluppo delle istituzioniche, nello svolgimento di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale, perseguono, con carattere di continuità, una o più delle seguenti finalità:
a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e statistiche di interesse musicale;
b) la produzione contemporanea di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali;
c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie;
d) l’incontro tra domanda e offerta musicale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un’ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
e) la diffusione della cultura musicale sull’intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile;
f) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
g) lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, secondo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai regolamenti attuativi;
h) la costituzione di complessi e bande musicali di carattere professionale;
i) la diffusione all’estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
l) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico culturale di rilevante interesse sociale.
3. In particolare, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri storici, l’attività lirica minore, le istituzioni concertistico orchestrali, le associazioni musicali, le residenze multidisciplinari, i festival nazionali e internazionali, i complessi bandistici e corali e le attività della musica leggera e popolare, le imprese di produzione, le società di organizzazione, le agenzie di distribuzione e gli organismi di formazione del pubblico costituiscono lo strumento per il perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 9.
(Attività teatrali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal Capo I, al teatro si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività teatrali professionali, compreso il teatro di figura, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;
b) la ricerca, la sperimentazione, il teatro per le nuove generazioni;
c) l’incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un’ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale e a sostenere l’attività produttiva ad essa connessa;
e) la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l’impiego di nuove tecnologie;
f) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il
confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;
g) la promozione e il sostegno degli autori italiani e la diffusione della presenza del teatro italiano all’estero.
3. In particolare, i teatri stabili, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione del pubblico, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali ed internazionali, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale, il teatro di figura e di strada e le residenze multidisciplinari costituiscono lo strumento per il perseguimento delle finalità della presente legge.
4. Nel rispetto del pluralismo delle vocazioni artistiche e culturali e al fine di valorizzare le funzioni omogenee e l’eterogeneità territoriale in cui operano, i teatri stabili ad iniziativa pubblica, di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 2003, elemento storico indispensabile per l’affermazione della cultura teatrale italiana, costituiscono il sistema articolato nelle regioni per la promozione dei valori del teatro nazionale.

Art. 10.
(Attività di danza).

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal Capo I, alla danza si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:
a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;
b) la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l’integrazione delle arti sceniche;
c) l’incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un’ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività di usufruire di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere la cultura della danza e a sostenere l’attività produttiva;
e) la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l’impiego di nuove tecnologie;
f) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;
g) la diffusione della presenza della danza italiana all’estero.
3. In particolare, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione del pubblico, le attività di ospitalità, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali ed internazionali, ivi compresi i progetti relativi alla danza negli spazi urbani, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale e le residenze multidisciplinari costituiscono lo strumento pubblico per il perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 11.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

1. La Repubblica sostiene e promuove la tradizione circense, gli spettacoli viaggianti, gli artisti di strada e lo spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale. Fermo restando quanto disposto dal Capo I, alle attività di cui al precedente periodo si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al presente articolo nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne asseconda lo sviluppo attraverso il sostegno a:
a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico ed impegno organizzativo,
realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l’incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un’ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali, e attività editoriali;
c) iniziative di consolidamento e sviluppo dell’arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un’opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;
d) la diffusione della loro presenza all’estero;
e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in Italia e all’estero;
f) l’acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
g) la ristrutturazione di aree attrezzate;
h) la qualificazione dell’industria dello spettacolo viaggiante, anche attraverso appositi sistemi di attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l’esercizio di tali attività.
3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 2, lettera h), con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti minimi essenziali delle imprese che svolgono attività di spettacolo viaggiante e gestiscono parchi di divertimento, nonché le singole attrazioni e attività dello spettacolo viaggiante.
4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

Capo III
INTER

On._Rositani_(e_numerosi_emendamenti…)

2005-11-11T00:00:00




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