Il nuovo decreto prosa: qualcosa di nuovo, niente di nuovo

I teatranti italiani nel labirinto dei moduli

Pubblicato il 02/02/2002 / di / ateatro n. 115

Il nuovo decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” è stato finalmente pubblicato sulla GU n. 9 del 11-1-2008, e così pure quello relativo alla danza.
Tutto il teatro italiano è immerso nella modulistica, in relazioni e schede che solo qualche funzionario leggerà per estrapolare i dati quantitativi. Di certo avrà il tempo solo di scorrerle (forse, e certo non di approfondire) la “Comissione consultiva” prosa – quella nuova, di cui si conoscono i componenti recentemente nominati dal Ministero: Giammusso, Pedullà, Pischedda e new entry in area ministeriale, Maddalena Fallucchi (non si sa ancora il nome del componente che compete alle Regioni). E non per cattiva volontà: quand’anche fossero i migliori “commissari” possibili (rimandiamo eventuali valutazioni, come già per il passato, al momento in cui la composizione sarà completa), non sarebbe umanamente pensabile: consideriamo anche solo al numero delle istanze e la dislocazione territoriale eccetera.
A controbilanciare la totale, notoria e provata inadeguatezza delle Commissioni, intervengno due elementi: un potere ancora maggiore che in passato – in pratica assoluto – del Direttore generale e una più chiara funzione riconosciuta alle Regioni (in attesa della famosa legge che anche questa volta non si farà), che oltre a stilare un elenco delle attività sovvenzionate sul territorio si esprimono preventivamente sui singoli soggetti.
Questi due aspetti, l’accresciuto potere del Direttore generale e una più precisa funzione delle Regioni, sono fra le principali novità del decreto e destano non poche preoccupazioni: il direttore generale non può essere Superman (ma forse qualcuno dovrebbe dirglielo), deve anche occuparsi di qualche Fondazione Lirica commissariata e non so se sarà facile per tutte le Regioni attrezzarsi in modo davvero efficace e corretto, nei tempi richiesti.

I compiti di Direttore generale, Commissione e Regioni

Art. 2/5. Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di seguito definito “direttore generale”, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni, dell’Unione delle province italiane e dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del direttore medesimo, trascorsi i quali il decreto puo’ comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell’anno precedente e con l’entita’ delle domande complessivamente presentate, la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori teatrali, dei soggetti e dei progetti di cui ai seguenti articoli.

Art.3/4. Il direttore generale stabilisce annualmente le percentuali ed i massimali economici delle voci di costo di cui al comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’entita’ delle domande complessivamente presentate, sentito il parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

Art. 4/ Presentazione della domanda, requisiti di ammissibilita’ e determinazione del contributo
2. Nessun soggetto puo’ essere ammesso a contributo se non ha svolto attivita’ per almeno tre anni nel settore teatrale. La Commissione individua prioritariamente le risorse da destinare alle nuove istanze.
3. Per i soggetti gia’ sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo puo’ essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda.
6. L’entita’ del contributo e’ determinata con provvedimento del direttore generale, sentita la Commissione.
8. Le regioni trasmettono annualmente alla direzione generale gli elenchi dei soggetti sostenuti finanziariamente, anche dagli enti locali, per le attivita’ di cui al presente decreto, indicando la tipologia dell’attivita’ medesima e l’importo del contributo.

Art. 5. Valutazione qualitativa
1. La valutazione qualitativa e’ determinata dalla Commissione.
2. La Commissione tiene conto:
a) della qualita’ artistica dei progetti;
b) del parere espresso dalle regioni sul ruolo, la coerenza e l’efficacia dei progetti medesimi con riferimento alle linee di programmazione regionale in materia.
4. Il parere di cui al comma 2, lettera b) viene espresso dalla regione in cui si svolge l’attivita’ prevalente del soggetto richiedente. In caso di mancata indicazione o di indicazione plurima, in sede di presentazione della domanda, il parere viene espresso dalla regione in cui il richiedente ha la propria sede legale. Il predetto parere deve pervenire alla direzione generale in formato elettronico entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno cui si riferisce il contributo.
Art. 7. Decadenza dal contributo
1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all’art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro il citato termine, ovvero contenga elementi non veritieri, e’ disposta con provvedimento del direttore generale la decadenza dal contributo, con recupero delle somme gia’ eventualmente versate.

Per il resto cosa c’è di nuovo? Non troppo, ma si può rilevare qualche assestamento significativo, qualche passaggio interessante, anche qualche notazione involontariamente umoristica.
Andiamo con ordine.

Discrezionalità garantita

Art. 5/ 8. Una valutazione qualitativa favorevole conferma, aumenta fino a tre volte ovvero diminuisce l’ammontare della base quantitativa, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite del preventivo.

Con un piccolo ritocco, la discrezionalità resta quasi assoluta. Ateatro ha commentato tante altre volte, non c’è niente di nuovo da dire. L’”aumento fino a 3 volte”, annulla ogni parvenza di obiettività del dato quantitativo, l’impossibilità di valutare i progetti ridicolizza la valutazione qualitativa. Quanto al pareggio dei bilanci, non mi sono informata se si siano effettuati in questi anni controlli: certo è che solo in Italia TUTTO il teatro è in perdita.

Buone intenzioni e interferenze progettuali e sul mercato

Si rinnovano, con qualche piccola modifica, alcune prescrizioni su cui vale la pena di riflettere per quello che rappresentano in rapporto alla libertà progettuale e gestionale e per le possibili ricadute sul mercato. Per spiegarmi meglio ne ricordo una “storica” e abbastanza dibattuta (Art. 3.1), quella che vincola all’ “l’impiego per ogni spettacolo di un minimo di sei elementi tra artistici e tecnici. Per il settore del teatro per l’infanzia e la gioventu’, il numero minimo degli elementi e’ ridotto a quattro”: è la famosa norma che obbliga i monologhi a girare con 5 tecnici (quindi ad essere piccoli colossal, con alti costi di produzione e gestione). Compete al Ministero arginare l’eventuale “eccesso” di questa “forma”? e ha mai ragionato (il Ministero), sul fatto che i monologhi possono a volte compensare spettacoli più costosi ed essere una buona scelta economica (oltre che un’esigenza artistica)? La norma che detta le soglie quantitative e l’esclusione che il contributo “ecceda il pareggio di bilancio” non poteva bastare? (Per fortuna le norme si possono aggirare).
Sulla stessa linea – buone intenzioni con effetti potenzialmente dannosi – ce ne sono parecchie altre, con qualche novità.

Quando il Ministero suggerisce i programmi e “regola” il mercato

Art. 2. 2. (…) Ai sensi del presente decreto, gli spettacoli di commedia musicale sono riconosciuti a condizione che il testo e le musiche siano originali e di autori italiani contemporanei. Sono altresi’ considerate le recite per le quali sia corrisposto un compenso a percentuale sugli incassi e quelle per le quali sia corrisposto un compenso fisso massimo di dodicimila euro per le attivita’ di produzione e di ospitalita’ e di novemila euro per l’attivita’ degli organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico.

Art. 2. 9. Almeno la meta’ degli spettacoli di nuova produzione devono essere programmati nell’anno per un minimo di venti giornate recitative. Per il teatro di innovazione, le giornate recitative sono ridotte a quindici.

Sono articoli in cui si può cogliere qualche buona intenzione (e motivazione) originaria, ma anche l’incapacità di interpretare il mondo reale del teatro, una certa tendenza vessatoria, una dose di ingenuità e soprattutto la distanza le finalità desiderate e i probabili effetti. Seguiamo gli articoli del riquadro precedente:
– se qualcuno scovasse una commedia musicale francese strepitosa? (bisognosa e meritevole di contributi), chiederà un contributo in Francia? (e cosa ne pensa la UE di questo protezionismo?);
– non ci si è chiesti se per caso indicare i massimali dei cachet non spinga quelli medi in alto (si è fatta un’indagine anche empirica sull’effetto che questa norma, già esistente, ora precisata nelle cifre indicate, ha determinato negli scorsi anni?);
– si è proprio sicuri che prescrivere il numero di rappresentazioni minime per spettacolo nell’anno preservi dalla sovrapproduzione e garantisca un miglior sfruttamento degli allestimenti? E se uno spettacolo fosse un vero flop e lo si dovesse trascinare avanti per forza? E se avesse una rilevanza solo locale? E se una compagnia volesse produrre molto in un anno per replicare nel successivo? etc etc. Lo stesso ragionamento si può fare per quasi tutte le prescrizioni quantitative, sempre discutibili, e -.mi sembra- raramente valutate per gli effetti che possono determinare.

Probabilmente l’impossibilità o incapacità di valutare i progetti in quanto tali abbia spinto e spinga a individuare parametri ambivalenti, a dettare prescrizioni spesso controproducenti o che – nella migliore delle ipotesi – si rivelano armi a doppio taglio. Questo succede ormai da decenni, in una perseveranza diabolica da cui sembra impossibile uscire.

Stabilità più stabile

Le modifiche più rilevanti in termini di parametri quantitativi, riguarda l’area della stabilità, cui si chiede una maggiore stabilità, appunto. Scelta corretta, probabilmente, se inquadrata in un ripensamento e forse in un rilancio del settore, soprattutto pubblico. Si ritiene, penso, che gli stabili, operando più in sede “promuovano” la crescita del pubblico e liberino aree di mercato (insomma girino di meno). Peccato che, al di fuori di ogni logica di riforma, il rischio sia un allungamento forzato delle teniture e la chiusura degli spazi che questi teatri riservano all’ospitalità.

Tutti i numeri degli stabili

Art. 8. 2. L’attivita’ teatrale stabile e’ connotata dal prevalente rapporto con il territorio entro il quale e’ ubicato ed opera il soggetto che la svolge, dalla stabilita’ del nucleo artistico-tecnico-organizzativo, nonche’ da una progettualita’ con particolari finalita’ artistiche, culturali e sociali, ed e’ caratterizzata da:
h) rappresentazione in sedi direttamente gestite di almeno:
1) il 30 per cento delle recite di produzione per i teatri operanti in citta’ con non oltre 250.000 abitanti;
2) il 40 per cento delle recite di produzione per i teatri operanti in citta’ con piu’ di 250.000 abitanti e fino a 700.000 abitanti;
3) il 50 per cento delle recite di produzione per i teatri operanti in citta’ con piu’ di 700.000 abitanti;
i) rappresentazione delle recite di produzione nel territorio della regione di appartenenza per almeno il 10 per cento, in aggiunta al requisito di cui alla lettera h);

Le prescrizioni toccano picchi di involontaria comicità per il settore pubblico, con le due prescrizioni che seguono: che – volendo incentivare gli spazi dedicati a drammaturgia italiana e ricerca – riescono nel paradosso di prescrivere meno di quanto già si fa e in modo eccezionalmente confuso..

Stabili autori italiani e ricerca

Art. 9. Teatri stabili ad iniziativa pubblica (requisito obbligatorio)
1. g) committenza ed allestimento ogni due anni di almeno un’opera di autore italiano vivente;
h) allestimento od ospitalita’ di almeno uno spettacolo d’innovazione o ricerca.

Così gli autori italiani viventi che hanno un buon testo nel cassetto (magari anche premiato o pubblicato), dovranno cercare di farselo commissionare a posteriori. Mentre per quanto riguarda la differenza fra innovazione e ricerca, speriamo in qualche decreto chiarificatore.
Sul fronte della stabilità privata, forse per non lasciare solo il Sistina con i suoi 750.000 E. di contributo, c’è una novità significativa .

Non solo Sistina

Art. 10, 2. Possono essere, altresi’, riconosciuti teatri stabili ad iniziativa privata organismi che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, abbiano la disponibilita’ esclusiva di una sala teatrale di almeno milletrecento posti e programmino commedie musicali di autori italiani contemporanei per almeno il settanta per cento dell’attivita’ effettuata.

Si accettano nominations: tenete conto che il decreto si proietta oltre il 2008.

Attività di produzione, in Italia e all’estero

Non ci sono grandi novità per le compagnie. Non è nuovo ma voglio ricordare che per i gruppi più consolidati esiste la possibilità, dell’anno sabbatico (Art. 12.5. : Le imprese di produzione teatrale possono, al termine di tre anni consecutivi di attivita’ destinataria di contributo, effettuare la domanda, solo per l’anno appena successivo, il dieci per cento dei minimi recitativi e lavorativi previsti dal presente decreto, sostituendo la restante parte con attivita’ di laboratorio, scientifica, seminariale e di studio), che potrebbe decongestionare la pressione sul Ministero e sul mercato e dare atto della necessità di effettuare pause di riflessione.
Una novità tecnica importante consiste nell’aver riportato nel decreto la normativa relativa alle tournée all’estero (abrogando la circolare 4 dell’11/8/89), che però nella sostanza non cambia,.

Attività all’estero

Art. 5 7. Per l’attivita’ all’estero, la Commissione, accertata la validita’ artistica dell’iniziativa e la sua idoneita’ a rappresentare la cultura italiana nel mondo, tiene altresi’ conto:
a) dell’apporto finanziario del Paese ospitante;
b) della localita’ e della sede presso cui si svolge la manifestazione e della sua rilevanza nella vita culturale e artistica del Paese ospitante;
c) della previsione di opere e lavori di autore italiano.
L’entita’ del contributo non puo’ superare le spese di viaggio e trasporto esposte nel preventivo, fermo restando il limite del pareggio tra entrate e uscite

Art. 21 1. Puo’ essere concesso un contributo per le attivita’ teatrali svolgersi all’estero, a condizione che queste consistano nella partecipazione a festival, rassegne, programmazioni di istituzioni o teatri stranieri, dimostrata da copie di contratti o da inviti del soggetto organizzatore, attestanti l’interesse e la partecipazione economica alla realizzazione dell’attivita’ da parte del Paese ospitante.

Consolidare la distribuzione (nell’ambito del settore)

Per i Circuiti Teatrali regionali si registra qualche nuova prescrizione, collegata a chiari obiettivi di consolidamento, e si ribadisce con chiarezza l’esclusione dell’attività di produzione e la limitazione a un organismo per regione. Resta vaga la funzione di promozione e formazione del pubblico del titolo (che vede interpretazioni estremamente disparate). Ma la prescrizione più gravida di conseguenze sembra essere quella che limita l’attività per il 90% alle ospitalità nazionali e “al settore del decreto” (questo nonostante le invocazioni alla multidisciplinarità inutilmente disseminate nello steso decreto, oltre che in documenti, dichiarazioni, bozze di legge).
Rilevante la sparizione dall’articolo relativo all’esercizio teatrale dei Teatri Comunali, che potranno quindi essere sostenuti solo dagli enti territoriali. Piccola prescrizione per i festival: dovranno presentare almeno 6 spettacoli. Mi chiedo se ci siano stati per il passato festival finanziati dal Ministero che ne programmassero di meno – non credo – o se piuttosto l’indicazione di una soglia quantitativa così bassa non consenta di aprire le porte: a un potenziale finanziamento a pioggia, (si contano a centinaia in Italia le rassegne che oggi corrispondono ai requisiti indicati).

Art. 14. Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico

1. Puo’ essere concesso un contributo, non cumulabile con le altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, agli organismi, beneficiari di una partecipazione finanziaria della regione dove hanno sede, che svolgono attivita’ di distribuzione, promozione e formazione del pubblico nell’ambito del territorio della predetta regione e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli direttamente o indirettamente. Gli organismi possono svolgere l’attivita’, in aggiunta a quella effettuata nella regione dove hanno sede, anche in una confinante che sia priva di un analogo organismo.
Puo’ essere riconosciuto un solo organismo per regione finanziato ai sensi del presente articolo.
2. L’ammissione al contributo e’ subordinata ai seguenti requisiti:
a) programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative effettuate da organismi, per almeno il novanta per cento di nazionalita’ italiana rispondenti a chiari requisiti di professionalita’ e di qualita’ artistica, operanti nei settori di cui al presente decreto. Le giornate recitative devono essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo da garantire la presenza in ogni provincia, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa;
f) disponibilita’ di entrate finanziarie da parte di soggetti diversi dallo Stato, ad esclusione degli incassi, non inferiori al trenta per cento dei costi totali sostenuti;
g) avvenuto pagamento dei compensi agli organismi ospitati nell’anno precedente, che sottoscrivono una apposita dichiarazione liberatoria ovvero idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei compensi.

Art. 15.Esercizio teatrale

1. b) programmazione di almeno centotrenta giornate recitative annuali integralmente riservate alle attivita’ di cui al presente decreto per iniziative ad attivita’ continuativa;
c) programmazione di almeno ottanta giornate recitative annuali integralmente riservate alle attivita’ di cui al presente decreto per iniziative ad attivita’ stagionale.

Art. 17.Rassegne e festival

2. d) programmazione di almeno sei spettacoli, sia di ospitalita’ che in coproduzione, di soggetti italiani o di qualificati soggetti stranieri, dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;

Con riferimento alla penalizzazione della danza che deriverebbe da queste norme (ateatro ha ospitato l’appello del settore), il Ministero ha diffuso la seguente precisazione:

“L’eliminazione delle compagnie di danza nell’ambito dell’ospitalità teatrale è del tutto ininfluente, in quanto l’emanando decreto riconosce, da un lato, ai teatri una maggiore libertà di azione nella definizione dei progetti artistici e, dall’altro, favorisce un ricambio generazionale nel settore delle imprese teatrali.”

Vero, falso, chi ha ragione? contiamo su qualche commento che ci consenta di chiarire e approfondire questo argomento.

Varie ed eventuali (da non trascurare)

Per l’ Ente teatrale italiano va rilevata una precisazione (art. 18.3):

All’ETI possono essere, altresi’, concessi contributi finalizzati a particolari progetti di attivita’, anche individuati dall’Amministrazione, volti a favorire iniziative, con particolare riguardo a quelle di giovani compresi tra i diciotto e i trentacinque anni di eta’…”

cui si agiunge una novità non di poco conto: la facoltà di stipulare contratti anche per attività musicali (art. 4).
Potenzialmente significativo – anche se davvero riduttivo nelle indicazioni operative: seminari, convegni, premi – il nuovo ruolo promozionale della SIAE. Per i progetti speciali da segnalare l’indicazione che possono essere disposti direttamente dall’Amministrazione e, rispetto al passato sembra esclusa l’attività produttiva e formativa, sostituita da divulgazione, eventi, celebrazioni: in linea con i tempi.

Siae e progetti speciali

Art. 19. 3. La Societa’ italiana autori drammatici puo’ ricevere un contributo per la promozione della drammaturgia italiana contemporanea, su presentazione di un progetto che puo’ articolarsi in seminari, convegni, premi ed attivita’ editoriali.

Art. 20.Progetti speciali
1. Puo’ essere concesso un contributo, non cumulabile con altre forme di contribuzione previste dal presente decreto, ad iniziative, anche disposte direttamente dall’Amministrazione, da attuarsi esclusivamente nell’anno cui si riferisce la richiesta, di valorizzazione e promozione articolate in progetto organico che abbiano finalita’ di sperimentare forme originali di divulgazione del teatro, nonche’ iniziative rivolte a particolari celebrazioni o eventi.

Si segnala infine b>l’assenza delle “residenze” come modalità/forma di attività, ma anche la seguente precisazione divulgata dal Ministero:

“Le Residenze Multidisciplinari, pur non contemplate come autonomo titolo di finanziamento, possono essere considerate in sede di valutazione qualitativa, in quanto tra gli obiettivi che il Ministero intende perseguire rientra “il ricambio generazionale anche attraverso le residenze” (art. 2 comma 3 Lettera d)”

Per concludere

Il decreto è uscito a gennaio. Ma sarebbe buona norma non cabiare le regole del gioco a partita in corso (anche se per la verità per il passato era già successo), quindi molte delle norme contenute in questo decreto (le prescrizioni quantitative), non scattano per il 2008, ma dal 2009.

Mimma_Gallina

2008-02-02T00:00:00




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