BPSUD Materiali La personalità giuridica per chi fa spettacolo: cala il sipario!

Su alcuni aspetti della legge regionale

Pubblicato il 05/12/2006 / di / ateatro n. 104

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In seguito ad una attenta analisi del disegno di legge regionale “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”, ampiamente condivisibile nella vocazione espressa dai suoi principi generali, sentiamo di dover manifestare forte preoccupazione in merito alla disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso ai finanziamenti regionali, in quanto essi appaiono escludenti e discriminanti di realtà e soggetti che riteniamo siano stati negli ultimi anni fucina di idee e di progetti culturalmente validi ed innovativi e che abbiano apportato un contributo determinante alla cultura e allo spettacolo nella Regione Campania.
Tale realtà è rappresentata da associazioni culturali spesso costituite da giovani under 30, quei giovani cui troppo spesso si fa demagogicamente riferimento, salvo ignorarne poi le reali e concrete esigenze.
Avvertiamo, pertanto, l’urgenza di stimolare una riflessione ed un confronto che dovranno tradursi in una necessaria modifica ed una più ampia interpretazione, in particolare, dei punti A e C dell’articolo 10 del suddetto disegno di legge. Il requisito della personalità giuridica, infatti, con le troppo onerose conseguenze in termini economici (costituzione di società di capitali, tasse di iscrizione in albi e registri), imporrebbe una brusca ed inevitabile battuta d’arresto alle iniziative di tutte le associazioni di giovani già operanti sul territorio regionale. Tale requisito è già presente nella legge regionale n. 7 del 14 marzo 2003 che disciplina l’intervento pubblico per le attività culturali. «Concedere la personalità giuridica è competenza della prefettura per le associazioni e gli istituti che vogliono agire sul piano nazionale; di un ufficio regionale (DPR 361/2000) per quelli che vogliono limitarsi ad agire in Campania. L’ufficio fornisce l’elenco della parecchio costosa documentazione necessaria (due copie, una in bollo, di atto costitutivo e statuto, la relazione sull’attività, i bilanci, elenco dei soci, autocertificazione penale). La sorpresa amara che arriva al punto tre ove si prescrive di esibire ”una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell’ Ente corredata da una perizia giurata di parte qualora l’Ente sia in possesso di beni immobili nonché di una certificazione bancaria comprovante l’esistenza, in capo all’Ente stesso, di un patrimonio mobiliare”. Quanto bisogna possedere per fare cultura? Lo deciderà la Commissione Prefettizia cui spetta di esaminare la domanda. Ma quanti hanno presentato la domanda hanno già saputo per vie non tanto misteriose che devono depositare fino a 100.000 euro bigliettoni, quasi 220 milioni delle vecchie lire. La norma parla chiaro: ci vuole il possesso di beni immobili e pure una certificazione bancaria. In pratica, si escludono dai contributi regionali e si condannano a morte un notevolissimo numero di associazioni che svolgono attività culturali minimali, in molti casi d’eccellenza, costituenti un prezioso tessuto educativo e di civilizzazione, di ricerca artistica e di spettacolo» .
L’attività di spettacolo costituisce il secondo requisito indicato come indispensabile per l’accesso ai suddetti finanziamenti, e dovrebbe essere triennale e documentata. Pur intravedendo a tal proposito un’apertura maggiore rispetto all’ abroganda legge regionale n. 48 del 6 maggio 1985, che enuncia criteri tassativi per la documentazione delle attività di spettacolo, intendiamo interpretare questo moto nuovo, con la possibilità di documentare le attività con articoli di giornale, documenti attestanti concessioni di contributi istituzionali, partenariati nazionali ed internazionali, pubblici e privati, e materiale video-fotografico, che spesso costituiscono la prova concreta della qualità, del successo e dell’impatto sociale delle diverse iniziative. Riteniamo, pertanto, che il legislatore regionale non possa e non debba, in questa fase di momentaneo stallo, vanificare l’opportunità di confrontarsi con le istanze di tutti coloro che svolgono, di fatto, attività culturale e di spettacolo.

Comitato_di_Discussione_del_Disegno_di_Legge_Regionale_sullo_Spettacolo_in_Campania

2006-12-05T00:00:00




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