#osservatoriodellospettacolo | Quando avremo la riforma del rapporto di lavoro nello spettacolo e il Codice dello Spettacolo?

I disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare e i miglioramenti al welfare dello spettacolo introdotti con il D.L. Sostegni bis

Pubblicato il 17/09/2021 / di / ateatro n. 179

La drammatica situazione dei lavoratori dello spettacolo

Durante l’emergenza della pandemia, con la quale conviviamo ormai da due anni, la mobilitazione degli artisti e dei tecnici dello spettacolo, colpiti in modo drammatico dalla disoccupazione conseguente alla chiusura di cinema e teatri, ha acceso l’attenzione sugli annosi problemi del lavoro nello spettacolo, che i dati allarmanti delle indagini statiche e le denunce degli addetti del settore mai avevano avuto in precedenza (il contributo di Ateatro su questi temi è documentato nel libro Attore… ma di lavoro cosa fai? edito da FrancoAngeli nel 2018).
Grazie all’iniziativa di artisti e operatori, l’informazione diffusa ampiamente dai media ha evidenziato che gli spettacoli sono realizzati da lavoratori e che questi sono in gran parte precari. Nell’emergenza Parlamento e Governo si sono sentiti sollecitati a rimediare alle storture e alle carenze dei rapporti di lavoro e del welfare del settore. Le Commissioni Cultura e Lavoro di Camera e Senato hanno intensificato le indagini conoscitive che portano avanti da anni, ascoltando oltre ad esperti e dirigenti ministeriali, sindacati e organizzazioni delle imprese, anche associazioni e raggruppamenti informali di artisti (vedi la documentazione presentata da Ateatro alle Commissioni VII e XI della Camera il 27 ottobre 2020).
Numerosi parlamentari hanno fatto proprie le richieste di associazioni di artisti formatesi durate la pandemia, presentando più proposte di legge in Parlamento (per il registro degli attori e lo statuto degli artisti).
Il MIC ha organizzato incontri con i lavoratori e gli operatori del settore e nel marzo di quest’anno ha istituito un Gruppo di lavoro, composto da dirigenti ministeriali ed esperti, per essere supportato nell’elaborazione del disegno di legge in materia di spettacolo che aveva inserito nella manovra di bilancio 2020-2022.

L’azione del Governo e del Parlamento

Il Piccolo Teatro Occupato dal 27 marzo al 1° maggio 2021.

L’emergenza pandemica ha sortito l’effetto di determinare nel Parlamento e nel Governo un’attenzione verso i lavoratori dello spettacolo mai conosciuta prima. A oggi i risultati raggiunti, al di là degli interventi straordinari riguardanti le conseguenze della pandemia, sono:
# le disposizioni di miglioramento della previdenza e dell’assistenza dei lavoratori contenute nel Decreto Legge Sostegni bis, già convertito nella legge n. 106 del 23 luglio 2021;
# il disegno di legge “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo” presentato dai Ministri Franceschini e Orlando e approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2021;
# il disegno di legge in materia di lavoro nel settore artistico e creativo, tutt’ora all’esame delle Commissioni Cultura e Lavoro del Senato, che riunisce in un unico testo 5 proposte di legge presentate in precedenza.
Nel loro insieme questi provvedimenti accolgono buona parte delle richieste espresse dai lavoratori sia attraverso le rappresentanze sindacali riconosciute, sia attraverso i raggruppamenti informali e le associazioni costituitisi in questi ultimi due anni. A questo proposito un documento interessante è La riforma strutturale del settore dello spettacolo, elaborato del Coordinamento Spettacolo Lombardia durante l’occupazione del Piccolo Teatro nella primavera 2021.

Un’azione frammentaria

Non si ricava però un disegno di riforma complessivo, cioè che comprenda tutte le materie attinenti al lavoro nello spettacolo e, meglio ancora, alla produzione culturale nel suo insieme. Parlamento e Governo operano in parallelo, sovrapponendosi invece di coordinarsi. L’azione del Governo appare frammentaria. Con il Decreto Legge Sostegni bis ha decretato significativi miglioramenti per la previdenza e l’assistenza e ha introdotto un’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi. Al contempo ha rinviato al DDL successivo una delega al Governo per la riforma degli strumenti di sostegno al reddito. I miglioramenti introdotti con il Decreto Sostegni bis erano sicuramente urgenti (ma una parte importante di questi entrerà in vigore dal 1/1/2022) perché il mondo dello spettacolo denunciava da anni inascoltato queste criticità, ma ugualmente urgente è una riforma complessiva del rapporto di lavoro nel settore. Un obiettivo rintracciabile nel DDL in corso di elaborazione nelle Commissioni del Senato, ma non nel DDL del Governo. Il DDL di iniziativa parlamentare è un progetto di legge strutturato, che si propone di definire una disciplina complessiva e di includere nel suo campo di applicazione quanto più possibile tutti gli ambiti della produzione culturale. Dalla sua ultima stesura però sono stati stralciati gli articoli che nella prima trattavano gli obblighi assicurativi per i lavoratori (pensione, malattia, maternità, infortuni), proprio per evitare di sovrapporsi alle disposizioni introdotte con il Decreto Sostegni bis. Se le materie trattate da questi provvedimenti sono le stesse, non lo sono necessariamente i contenuti.
Il DDL governativo e il DDL parlamentare trattano le stesse materie solo in parte (il sostegno al reddito per i lavoratori discontinui, il registro dei lavoratori dello spettacolo, l’Osservatorio dello Spettacolo), e il contenuto delle disposizioni non è uguale. Roberto Rampi e Nunzia Catalfo, relatori del disegno di legge in corso di elaborazione in seno alle Commissioni Cultura e lavoro del Senato, auspicano che le due proposte si integrino durante il percorso in aula, per giungere entro l’anno all’approvazione di una legge di riforma in materia di lavoro nel settore artistico e creativo. In questo contesto domandarsi “quale riforma?” è necessario e ovviamente importante perché si dovranno ancora trovare intese sui contenuti e sulle deleghe al Governo.

Il DDL del 25 maggio 2021 e i due Disegni di legge

I due disegni di legge dovrebbero iniziare in settembre il loro percorso in parlamento; ma vanno tenuti presenti prima di tutto i miglioramenti già adottati in materia di previdenza e assistenza con il DDL 25 maggio 2021.

Art. 66 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106 – Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo
I miglioramenti introdotti determinano un aumento del costo del lavoro a carico delle imprese, in particolare per l’assicurazione degli infortuni e l’indennità di disoccupazione introdotte per i lavoratori autonomi. Il costo aziendale del lavoro autonomo diventa meno conveniente e questo potrebbe contribuire a disincentivare il ricorso a questa forma di rapporto di lavoro, così diffusa nell’ambito della produzione artistica e culturale.Si migliorano le condizioni dell’indennità di malattia per tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi) iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Per usufruire dell’indennità servono ora 40 giorni di contribuzione dal 1° gennaio dell’anno che precede l’evento di malattia e il massimale giornaliero viene levato a 100€.
I diritti e il sostegno economico connessi alla maternità e alla paternità previsti dalla legge n.151/2001 sono disposti a favore di tutti i lavoratori iscritti al FPLS (dipendenti e autonomi).

i 500 bauli in piazza Duomo a Milano, 10 ottobre 2020.

L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni è esteso ai lavoratori autonomi iscritti al FPLS. La norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Committenti/datori di lavoro saranno dunque tenuti a versare all’INAIL la relativa contribuzione.
Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore l’ALAS – indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS. Tra i requisiti è prevista la maturazione di almeno quindici giornate di contribuzione al FPLS dal 1° gennaio dell’anno precedente e un reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35.000 euro. L’indennità è commisurata al reddito, con un tetto massimo mensile, ed è riconosciuta per la metà dei giorni di contribuzione versati. L’ALAS comporta per i committenti/datori di lavoro il pagamento di un nuovo contributo del 2% sui compensi pagati ai lavoratori autonomi.
Per i lavoratori del Gruppo A iscritti al FPLS si riduce da 120 a 90 il numero dei giorni di contribuzione annuale necessari per la maturazione della pensione e si implementano gli automatismi dei contributi figurativi utili per raggiungere il requisito. Per la categoria degli attori cinematografici e audiovisivi ogni giornata contributiva determina l’accreditamento di una giornata ulteriore.
Alle categorie professionali obbligatoriamente assicurate al FPLS si aggiungono le attività di formazione e di carattere promozionale.
I datori di lavoro e i committenti vengono obbligati a rilasciare ai lavoratori una certificazione attestante la retribuzione corrisposta e i contributi versati, al termine del contratto. Si tratta senza dubbio di una garanzia per i lavoratori, ma anche di un’incombenza onerosa per le imprese e la procedura appare poco pratica nell’era del digitale. La sanzione per il mancato rilascio o per dichiarazioni non veritiere è stabilita nell’importo massimo di 10.000 euro (!).

Disegno di legge recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo – approvato dal Consiglio dei Ministri il 10/6/2021
Si riprende il cammino del Codice dello Spettacolo (art. 1, c 1) introdotto dalla legge 175/2017 e fermo al palo dal 2018. Il Governo è delegato a emanare entro 12 mesi uno o più decreti per la revisione delle disposizioni riguardanti le Fondazioni Lirico Sinfoniche e per la riforma della normativa vigente per tutti gli altri settori dello spettacolo dal vivo, secondo i principi e i criteri degli articoli 1 e 2 della legge 175/2017. Al momento il settore può sperare di non dover attendere più di un anno ancora, ma al contempo deve occuparsi dei contenuti della riforma. Nel frattempo dovrà affrontare il nuovo triennio 2022-2025 con le regole di erogazione del FUS introdotte nel 2014. Il MIC infatti sembra voler finanziare il nuovo triennio correggendo il DM 27/7/2017 esclusivamente con disposizioni straordinarie attinenti all’emergenza pandemica (il contributo 2022 sarebbe assegnato come già il 2021 in modo semplificato), senza aver svolto e condiviso alcuna valutazione sugli esiti ottenuti con il vigente sistema di erogazione del FUS. E questo nonostante le valutazioni negative ampiamente condivise circa gli effetti che si sono manifestati nei due trienni precedenti (tra questi sicuramente l’incremento sproporzionato degli spettacoli prodotti e la minore qualità del lavoro e dell’offerta a questo collegate) e le storture nella determinazione dei contributi.

La protesta dei lavoratori dello spettacolo in piazza Scala a Milano, 30 ottobre 2020.

Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi un decreto legislativo per la riforma degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno a favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo A del FPLS, tenendo conto del carattere discontinuo del loro lavoro. Tra i criteri sono elencati: il limite di reddito e la prevalenza di reddito prodotto nel settore dello spettacolo, il requisito minimo di giornate lavorate in precedenza, misure per la formazione e l’aggiornamento. E’ utile che le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo siano coerenti con le specifiche caratteristiche che il rapporto di lavoro ha in questo settore, ma è altrettanto utile che queste siano in armonia con gli ammortizzatori sociali che il Governo ha annunciato di voler riformare entro questo autunno. E’ auspicabile che questa materia venga riportata al DDL di iniziativa parlamentare, che già la tratta in buona parte, in modo da compiere una riforma complessiva quanto prima.
Si istituisce il Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo che include tutte le qualifiche professionali obbligatoriamente iscritte al FPLS e sarà pubblicato sul sito del MIC. L’iscrizione nel Registro non è condizione necessaria per l’esercizio della professione. La disposizione accoglie la richiesta di numerose rappresentanze informali dei lavoratori artistici (in particolare attori e registi), motivati dall’esigenza di avere un riconoscimento professionale e forse un riconoscimento della propria professionalità, che avvertono minacciata dal costante e elevato incremento del numero di persone che svolgono o tentano di svolgere i diversi mestieri artistici dello spettacolo dal vivo e registrato. Una delle cause della grave disoccupazione nel settore, rilevata da tempo da più indagini statistiche.
All’Osservatorio dello spettacolo si affida il coordinamento degli osservatori regionali. Peraltro le Regioni non sono obbligate ad avere un osservatorio dello spettacolo e la gran parte di esse non lo ha. Inoltre sono previste convenzioni con le Università per tirocini formativi rivolti a studenti laureandi e laureati.
Si affida all’INPS la gestione del Portale per i lavoratori dello Spettacolo, dedicato agli adempimenti in materia di contribuzione assicurativa per i lavoratori iscritti al FPLS. Si prevede che il portale fornisca servizi informativi e di assistenza ai datori di lavoro/committenti che occupano lavoratori iscritti al FPLS, pur non essendo imprese di spettacolo. I lavoratori dovrebbero poter conoscere la propria posizione assicurativa, comprendente anche l’attività all’estero, e l’assistenza per l’adempimento degli obblighi contributivi dovrebbe rimediare al fenomeno del lavoro non assicurato presso il FPLS. L’INPS dovrà attivare il portale entro 120 giorni dall’approvazione della legge e gli oneri di gestione annuale che dovrà sostenere, stimati in 500.000 euro, saranno coperti con il FUS (!). Disposizione che sorprende, considerando l’avanzo patrimoniale del FPLS e il volume di risorse umane e finanziare di cui dispone questo gigantesco Ente.

Bozza del disegno di legge Disciplina del lavoro nel settore creativo e delle arti performative all’esame delle Commissioni riunite Cultura e Lavoro del Senato
L’articolo 1 elenca i principi della legge aderendo alle Direttive UE. Tra questi: il riconoscimento del ruolo sociale dei lavoratori, delle caratteristiche di flessibilità e mobilità del lavoro, del lavoro di aggiornamento e preparazione peculiare del settore artistico e creativo, la promozione e il sostegno delle arti di cui si afferma il valore educativo, ecc.
L’articolo 2 circoscrive l’ambito di applicazione della legge comprendendo nel settore artistico e creativo “… le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.”, incluse tutte le fasi dei processi di creazione, di produzione, di distribuzione, di promozione … anche ove realizzate in ambito imprenditoriale e industriale. Una vasta gamma di attività: oltre alle arti performative (comprendenti carnevali e rievocazioni storiche), il cinema e l’audiovisivo, l’editoria, i servizi media audio-visivi e radiofonici, i videogiochi, l’insegnamento delle discipline artistiche e comunque connesse alle arti performative.
All’articolo 3 si istituisce l’Osservatorio per il settore artistico e creativo presso il MIC a cui si affida una funzione informativa sull’attività lavorativa del settore e i relativi obblighi di legge. All’Osservatorio è affidata anche la gestione del Registro dei lavoratori del settore artistico e creativo. La disposizione è analoga, ma non uguale a quella del DDL governativo. Riguardando il settore artistico e creativo, il registro non dovrebbe comprendere esclusivamente le qualifiche professionali del FPLS, ma una platea di lavoratori più ampia. E’ previsto invece un registro separato per gli artisti di opera lirica. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono delegate al MIC.
All’articolo 4 il contratto di lavoro viene qualificato come subordinato o autonomo. Si precisa che la discontinuità è una caratteristica distintiva dell’attività lavorativa e non una forma atipica del contratto e che il tempo di non lavoro deve essere oggetto di una specifica tutela assicurativa. Il contratto di lavoro viene definito di natura subordinata ogni qual volta la prestazione si svolge nell’ambito di un sistema organizzato, indipendentemente dal grado di autonomia del lavoratore, mentre viene definito di natura autonoma esclusivamente quando la prestazione si compie senza vincoli di integrazione in un sistema organizzato. La disposizione è chiara e potrà contribuire, insieme all’aumento del costo aziendale del lavoro autonomo, conseguente all’ampliamento delle tutele per i lavoratori, a disincentivare la pratica del contratto di lavoro autonomo, così diffusa nella produzione delle arti performative, del cinema, ecc.
L’articolo 5 disciplina la prestazione occasionale – anche questa molto praticata nel settore per evidenti motivi di convenienza economica – limitandone l’utilizzo in armonia con la normativa già vigente. Dispone l’obbligo di assicurazione previdenziale al FPLS e per gli infortuni all’INAIL In questo modo la legge riduce la convenienza economica di questa forma di contratto e limita la dispersione contributiva di cui numerosi lavoratori soffrono da anni.
Gli articoli 6, 7 e 8 trattano rispettivamente le tutele previdenziali e sociali, il reddito di continuità e l’indennità di disoccupazione. Si stabilisce l’iscrizione di tutti i lavoratori del settore artistico e creativo, così come individuato dalla legge, al FPLS. Si ribadisce che le assicurazioni previdenziali e sociali sono garantite ai lavoratori indipendentemente dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro. Aderendo alla richiesta dei lavoratori, si introduce il reddito di continuità per i lavoratori con contratto a tempo determinato e intermittente, indipendentemente dalla forma negoziale (dunque subordinata, autonoma co.co.co). Se ne stabiliscono i requisiti, i criteri di erogazione e l’entità. Si prevede che gli oneri aggiuntivi derivanti dalla prima applicazione della nuova indennità siano coperti dall’INPS con l’avanzo patrimoniale del FPLS. Si stabilisce che l’indennità di disoccupazione vigente – NASpI – sia riconosciuta a tutti gli iscritti al FPLS, indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro: una norma in contraddizione con la nuova ALAS – indennità di disoccupazione per gli autonomi introdotta dal Decreto Sostegni bis, ma sicuramente più in armonia con il principio di uguaglianza dei diritti dei lavoratori del settore. Ovviamente reddito di continuità e NASpI non sono cumulabili.
All’articolo 9 si stabilisce che tutti i lavoratori autonomi possano ottenere direttamente il certificato di agibilità e dunque versare in proprio i contributi assicurativi. La norma viene contestata dai lavoratori, ma oltre a essere coerente con l’esercizio della libera professione, é compatibile con la nuova disciplina del rapporto di lavoro e degli obblighi assicurativi uguali per tutte le tipologie di contratto che il disegno di legge mira a introdurre. E’ ovvio che il rispetto della legge richiede il controllo attivo degli organismi pubblici a questo preposti. La disposizione prevede inoltre il diritto del professionista ad addebitare al committente la quota parte degli oneri contributivi da questi dovuta normalmente.
L’articolo 10 dispone un Bonus previdenziale a beneficio di tutti gli iscritti al FPLS, atto ad assicurare la maturazione dell’annualità contributiva, utile per il diritto alla pensione, negli 2020 e 2021, a parziale compensazione dell’inattività conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Gli articoli dall’11 al 17 contengono disposizioni specifiche “relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo” che si suppone intendano rimediare a pratiche e storture attinenti alla produzione lirico-sinfonica. Si istituiscono due registri:
# Il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica a cui si iscrivono obbligatoriamente gli artisti residenti in Italia e quelli che hanno una residenza fiscale nei paesi UE e extra UE e operano in Italia;
# Il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo a cui si iscrivono obbligatoriamente tutti i cittadini UE e Extra UE che intendono svolgere questa professione. Tra i requisiti è previsto il domicilio fiscale in Italia. Dal 2022 vengono definite nulle le scritture stipulate dalle istituzioni lirico-concertistiche, destinatarie di finanziamenti pubblici, con agenti non iscritti al Registro. La gestione dei registri è affidata a una Commissione tecnica, che ha anche il compito di disporre i compensi minimi e massimi degli artisti. I componenti della Commissione ricevono un gettone di presenza. Sono disciplinate le funzioni dell’agente rappresentante degli artisti che può agire solo in forza di procura e si stabilisce che la professione è incompatibile con incarichi di direzione, sovrintendenza e consulenza artistica di strutture destinatarie di finanziamenti pubblici. Si stabilisce che il compenso dell’agente non è inferiore al 10% del compenso dell’artista e che il suo costo grava in parti uguali sul committente/datore di lavoro e sull’artista. La Commissione tecnica viene incaricata di predisporre un modello unico di contratto di scrittura artistica. Con riferimento alle disposizioni sul compenso degli agenti si prevede l’incremento del 10% del contributo FUS delle istituzioni lirico-concertistiche. All’articolo 17 si detta una disciplina dettagliata circa il contenuto della scrittura artistica, la remunerazione delle prestazioni e dei diritti connessi dovuti per la registrazione e la diffusione degli spettacoli. Inoltre si introducono regole per tutelare l’occupazione degli artisti italiani rispetto agli stranieri. Le disposizioni trattano condizioni tipiche dei contratti collettivi di lavoro e forse intervengono con un grado di dettaglio eccessivo. Sono interessanti le disposizioni riguardanti i diritti connessi e la legge dovrebbe trattare questa materia per la generalità dei lavoratori, non solo per gli artisti di opera lirica, recependo le più recenti direttive UE sulla tutela dei diritti degli interpreti ed esecutori.
L’articolo 18 istituisce il “liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo”.
L’articolo 19 introduce il credito di imposta per le imprese di produzione teatrale e delega il MIC a regolarne l’attuazione, di concerto con i Ministeri dell’economia e dello sviluppo economico, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui. L’articolo forse dovrebbe precisare meglio l’ambito di applicazione del beneficio (definito: imprese di produzione teatrale) e l’oggetto dell’agevolazione (definita: produzione teatrale).
All’articolo 20 si istituisce il “Tavolo permanente per il settore artistico e creativo” presso il MIC, con lo scopo di favorire il dialogo con lavoratori e imprese sulle criticità e le condizioni del lavoro nel settore. Si elencano gli obiettivi e si delega il MIC a definire la composizione e le regole di funzionamento del Tavolo, di concerto con il Ministero del lavoro.




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