Focus Città Metropolitane | Il quadro degli attori senza palco: le Città metropolitane e le province

Un estratto dell’intervento di Marina Caporale Napoli, 28 novembre 2022

Prosegue il conto alla rovescia per la giornata di studio e confronto che si terrà a Napoli il 28 novembre 2022.

I LINK
Il documento di convocazione
Le ragioni dell’incontro
I tavoli e le presenze

L’iniziativa, coordinata da Costanza Boccardi e Luca Mazzone e promossa dalla Associazione Culturale Ateatro ETS in collaborazione con l’Associazione Assoli, sarà ospitata dalle 11 alle 18 presso la Sala Assoli, e sarà articolata in tavoli che ci daranno diversi punti di vista: quello giuridico e istituzionale, quello politico e amministrativo, quello degli operatori e quello degli osservatori e delle analisi ad ampio spettro.
Qui di segito un estratto del saggio di Marina Caporale, docente dell’Università di Bologna, sulle funzioni delle Città metropolitane nel settore della cultura e dello spettacolo. La versione completa di questo testo verrà pubblicata nel volume della collana Lo spettacolo dal vivo (FrancoAngeli), che documenterà l’intero percorso di ricerca e di ascolto sulle politiche culturali tra Stato ed enti locali condotto nel 2021-2022 dall’Associazione Culturale Ateatro ETS, in uscita nei primi mesi del 2023.

In queste note ci occupiamo di Città metropolitane e Province, per verificare se il nuovo assetto istituzionale che le riguarda e l’attribuzione delle relative funzioni, innovato dalla legge Delrio, apporti qualche significativa novità in materia di spettacolo dal vivo, tanto più che la legge non incide direttamente, invece, sulle funzioni comunali.
Soprattutto le Città metropolitane, che costituiscono anche la risposta istituzionale alle esigenze e ai problemi delle grandi città, potrebbero costituire un banco di prova interessante, visto che è in città di più grandi dimensioni che coesistono, solitamente, realtà e offerte culturali più significative, quanto meno in termini di numerosità.
(…)
Vale la pena sottolineare questo possibile orizzonte tanto più che, per quanto riguarda l’ambito della “promozione e organizzazione di attività culturali”, in cui si è sempre fatto rientrare lo spettacolo dal vivo, prima della riforma Delrio tra le funzioni delle province compariva la “valorizzazione dei beni culturali”.(1)
Tale funzione non è stata poi inclusa tra quelle conferite alle province dalla legge Delrio (art. 1, c. 85, l. 56/2014) ma neanche tra le nuove funzioni attribuite alle “nuove” città metropolitane (art. 1, c. 44, l. 56/2014). Per queste ultime e, diversamente, per le Province, rimangono le clausole di cui all’art. 1, c. 44 e c. 88, l. 56/2014 già citate, secondo cui lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni. Una nuova legge sullo spettacolo, per intenderci, potrebbe attribuire, ulteriori funzioni a questi enti rispetto a quelle determinate dalla legge Delrio, tanto a livello statale che regionale. La legge Delrio non tocca invece le funzioni dei Comuni, mentre interviene in materia di unioni di Comuni e di esercizio associato delle funzioni comunali.
Tra le funzioni fondamentali attribuite dalla legge Delrio a Province e Città metropolitane quali enti di area vasta, non c’è dunque traccia di qualche ambito che sia accostabile allo spettacolo dal vivo. Nella duplice prospettiva con cui la legge Delrio guarda a questi due nuovi enti, le attività culturali in generale e lo spettacolo in particolare non sono considerati, evidentemente, fattori determinanti.
Nel quadro costituzionale descritto e rimasto immutato dal 2001, dobbiamo quindi contestualizzare tanto l’intervento della legge Delrio, quanto quello che, sulla base di questa, è previsto per le Regioni che, con proprie leggi, intervengono per definire, nei rispettivi ambiti, il riordino delle funzioni non fondamentali degli enti oggetto di riforma.
Le leggi regionali di riordino, adottate tutte entro il 2015 per prescrizione della stessa l. 56/2014, hanno realizzato modelli diversi, peraltro maturati in pendenza della riforma costituzionale che avrebbe dovuto abolire le Province e che, come già riferito, si è arenata con il referendum del 2016.
Analizzando i testi delle leggi regionali di riordino emerge, in modo prevalente, l’assunzione a livello regionale delle funzioni già appartenenti alle Province in materia di valorizzazione dei beni culturali (secondo il quadro normativo antecedente le legge Delrio) e quindi in materia di spettacolo.(2) In un momento in cui la riforma non era ancora sedimentata e il futuro delle province risultava incerto, le Regioni hanno optato prevalentemente per questa soluzione, non attribuendo questa specifica funzione né alle province né alle città metropolitane, ma attraendola a sé.(3) Da queste leggi di riordino è derivata peraltro la modifica delle numerose leggi regionali già adottate in materia di spettacolo che già rappresentavano una realtà importante e significativa.
Scompare quindi, in larga parte, una funzione nominalmente individuata, sia essa fondamentale o – in larga parte – tra quelle ulteriori individuate dalle leggi regionali di riordino, o da altri eventuali interventi statali, nelle attività culturali e quindi nello spettacolo, per le Province e per le Città metropolitane, le quali possono tuttavia ritagliarsi un proprio ruolo attraverso i propri statuti.
Appare quindi utile valutare, al di là anche della previsione nelle leggi regionali di riordino delle funzioni, se e come le Città metropolitane e le Province abbiano potuto inserire specifiche disposizioni nei propri statuti in materia di attività culturali e/o spettacolo dal vivo e quindi legittimare il proprio intervento in questo ambito che, come già detto è una materia ma è anche un valore che tutti i livelli di governo sono chiamati a realizzare.

NOTE

(1) ex art. 14 della legge 142/1990 e, successivamente, dell’art. 19, c. 1, lett f), del Testo unico degli enti locali, d.lgs. 267/2000, TUEL. C. Tubertini, L’assetto delle funzioni locali in materia di beni ed attività culturali dopo la legge 56/2014, in “Aedon”, 1, 2016.

(2) Si veda per esempio Abruzzo, l.r. 32/2015, Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014, art. 3, comma 1. Ma si veda anche la L.r. 10 settembre 1993, n. 56, Nuove norme in materia di promozione culturale e ss. modifiche e integrazioni. Basilicata, l.r. 15/2015, Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i, art. 3, comma 1; Campania, l.r. 14/2015, Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 3, comma 1, lett. f); Puglia, l.r. 31/2015, Riforma del sistema di governo regionale e territoriale, art. 2. Conferma invece alle Province le competenze loro affidate secondo la normativa previgente la Regione Lombardia, l.r. 19/2015, Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), art. 2; Piemonte, l.r. 23/2015, Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni), art. 2.

(3) C. Tubertini, L’assetto… cit., riconduce questa scelta all’Accordo, stipulato in sede di conferenza unificata l’11 settembre 2014, in attuazione dell’art. 1, comma 91 della legge 56/2014.

(6) Statuto della Città Metropolitana di Bologna, art. 16, Cultura e turismo: “1. La Città metropolitana valorizza le attività e il patrimonio culturale pubblico e privato. 2. Promuove, nel rispetto dell’autonomia dei diversi soggetti, le attività culturali e creative, anche come filiere di sviluppo e di occupazione”. Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, art. 21, Cultura e turismo: “1. La Città metropolitana valorizza le attività e il patrimonio culturale pubblico e privato attraverso: a) La promozione, nel rispetto dell’autonomia dei diversi soggetti, di attività culturali e ludiche, anche come filiere di sviluppo e di occupazione…”. Statuto Città Metropolitana Roma Capitale, Art. 12, Sviluppo sociale e culturale: “ 1. La Città metropolitana, riconoscendo l’intimo legame tra sviluppo economico e sociale, promuove il potenziale umano, il benessere, l’inclusione e la crescita sociale, culturale ed economica del territorio…”. Statuto Città Metropolitana d Bari, art. 12, Sviluppo sociale e culturale: “La Città Metropolitana favorisce e sostiene la cultura, lo sport e la promozione sociale, concertando e cooperando con gli enti e le istituzioni culturali, sportive e sociali del territorio. Assicura specifiche azioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e archeologico”.

(7) Statuto della Città Metropolitana di Milano, preambolo: “…si impegna a vincere in maniera innovativa ed efficace la sfida della sostenibilità ambientale, attenta alla partecipazione democratica e alla qualità sociale e culturale della vita dei cittadini e delle comunità plurali che la caratterizzano.”

(8) Statuto Provincia di Matera, art. 6, Finalità: “In particolare, la Provincia, secondo i principi fondamentali delle leggi dello Stato, in armonia con la Costituzione e nel rispetto e per la valorizzazione dell’identità culturale e morale della collettività lucana: … m) promuove e sostiene la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale per il miglioramento della qualità della vita, nella salvaguardia dei valori morali e civili radicati nella collettività lucana, nonché per il miglioramento della qualità urbana dei propri centri abitati. In particolare sostiene le iniziative rivolte alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della cultura teatrale, artistica e musicale”.




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