Concorsi universitari. Cari commissari, è meglio non sbagliare i conti

Con alcuni timidi suggerimenti per ottenere giustizia

Pubblicato il 21/05/2011 / di / ateatro n. 139

Al Consiglio di Stato sanno contare. Per esempio sanno contare i titoli presentati dai candidati ai concorsi universitari.
Così al Consiglio di Stato capiscono in fretta se c’è qualcosa che non va, quando in una Commissione sono stati capaci di contare addirittura fino a nove per un candidato, quello poi proclamato vincitore, mentre per tutti gli altri riescono a contare al massimo fino a otto, qualunque sia la lunghezza della lista dei titoli presentati.
Il lavoro del Consiglio di Stato diventa ancora più facile, se può basarsi su una sentenza di primo grado (del TAR della Lombardia) che già aveva spiegato nei dettagli questa strana “aritmetica da concorso universitario” con l’indicazione di altre bizzarrie del verbale stilato dalla Commissione.
Dunque il Consiglio di Stato non ha potuto far altro che ribadire l’annullamento del’esito del concorso già disposto dal TAR, rigettando in tempi rapidi l’appello presentato dall’avvocatura della Stato per conto dell’università e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (la candidata che aveva vinto il concorso ha rinunciato ad appellarsi alla sentenza, dopo aver presentato le proprie ragioni in primo grado).
La scarsa preparazione in aritmetica elementare dei commissari non è l’unica scoperta interessante che si fa leggendo le sentenze emesse dal TAR della Lombardia il 31 gennaio 2012 e dal Consiglio di Stato il 18 maggio 2012.
In breve alcuni altri punti significativi della sentenza del TAR:

1. Vi si legge che “la Commissione giudicatrice di un concorso esprime un giudizio tecnico discrezionale caratterizzato da profili di puro merito non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti”. Di certo l’università – come altri enti – ha e deve avere la propria indipendenza, giurisdizione e competenza, e deve poter giudicare in totale autonomia… a patto che non esageri! Quando è troppo… è troppo!

2. La Commissione, secondo TAR e Consiglio di Stato, ha commesso un secondo errore. Non ha infatti espresso – come previsto – una valutazione “sia individualmente nella persona di ogni commissario che collegialmente, nonché con giudizio complessivo finale ed alla fine della formulazione di una completa valutazione complessiva, oltre che sui titoli e sulle pubblicazioni, anche sulla discussione dei titoli effettuata dai candidati”. I titoli non basta contarli (se possibile senza sbagliare): bisogna anche spiegare ai candidati i criteri in base ai quali un titolo viene conteggiato o no, ascoltare le loro ragioni, infine verbalizzare. Altrimenti è inutile fare concorsi per titoli: basta decidere che i titoli non servono e poi i commissari, dopo aver chiesto la carta d’identità ai concorrenti, fanno tutto quello che gli pare.

3. Non è tutto. La Commissione “avrebbe ritenuto la notevole specializzazione (…) come elemento negativo invece che come fattore premiante, che premette una rilevante preparazione nella materia generale”: insomma, la competenza specifica non è un handicap, anzi. Non esclude una competenza più generale, in linea di principio la presuppone. La decisione della Commissione tradisce oltretutto un grave ritardo culturale, visto che esprime diffidenza nei confronti delle nuove tecnologie, e di conseguenza anche di chi esplora e studia il rapporto tra tradizione e modernità.

4. La sentenza rileva inoltre che la Commissione “ha omesso, persino, di menzionare le sue (della candidata, n.d.r.) pubblicazioni edite su di una importante rivista scientifica on line certificata come rivista di teatro di qualità dalla Consulta dei docenti universitari di teatro (CUT)”. Un altro ritardo culturale: anche le riviste online (almeno alcune di esse) ormai devono essere prese in considerazione (come peraltro stabilito dalla CUT).

Quelle che abbiamo esposto finora sono notazioni di carattere generale, che possono far ben sperare chi si ritiene penalizzato da un giudizio illogico, irragionevole, o che travisa i fatti. Qualche anno fa sulla “Stampa” un cattedratico che la sa lunga si era lasciato andare: “Che i concorsi siano truccati, lo sanno tutti. (…) Un maestro sfrutta per anni un allievo: gli fa fare esami, gli fa seguire tesi di laurea, si fa sostituire da lui a lezione. Quando, dopo anni di sfruttamento, arriva un concorso, può il maestro non far vincere il proprio allievo, anche se al concorse si è presentato un altro più bravo?” Un suo collega aveva chiarito: “Senza un professore che lo porta, nessuno sale in cattedra”. A volte succede anche di peggio, come dimostrano le varie “parentopoli”, o i pettegolezzi sui maestr* che l’alliev* non se l* portano solo in cattedra.
Tuttavia le norme ci sono, anche se magari sono discutibili (e dovrebbero essere migliorate): dunque vanno rispettate (solo così si può caprire se funzionano, e se necessario migliorarle). E se non vengono rispettate, bisogna provare a farle rispettare: “Ci sarà pure un giudice a Berlino…”. Anzi, ce ne sono tanti, dal TAR al Consiglio di Stato…

Come dimostra questa piccola vicenda, la possibilità di ottenere giustizia c’è.
Per quanto riguarda il caso specifico, possiamo aggiungere che:

1. il concorso in questione metteva in palio un posto di ricercatore all’Università Statale di Milano per la classe L-Art/05 Storia del Teatro;

2. la candidata che ha presentato ricorso al TAR contro la decisione della Commissione è Anna Maria Monteverdi. Dopo essere stata così malamente valutata a Milano, nel giro di pochi mesi ha ricevuto due incarichi di docenza in Storia del Teatro e dello Spettacolo: uno all’Università di Cagliari, l’altro all’Accademia Albertina di Torino (brava!);

3. una riflessione sul rapporto con il contemporaneo: nel testo dell’appello contro la sentenza del TAR presentato dall’avvocatura dello Stato, si legge che “la Commissione ha formulato un giudizio di ‘non convincente’ con riguardo al profilo della candidata motivato in ragione della rigorosa contemporaneità della sua produzione scientifica, nonché dell’accento spiccato all’esame della multimedialità”; l’esperienza della candidata sarebbe, si legge ancora nell’appello, “limitata non solo temporalmente ma anche al solo aspetto del rapporto tra multimedialità e teatro”; il buon senso (e un pizzico di cultura generale) dicono che il teatro è da sempre multimediale (o se si preferisce che il teatro è da sempre “opera d’arte totale”, che unisce poesia, pittura, musica e danza…). Gli studi sul rapporto tra teatro e multimedialità non sono certo una sconvolgente novità. Come nota lo studioso francese Didier Plassard (Dpt Arts du Spectacle di Montpellier 3), “sono almeno quindici anni che sono pubblicati a livello internazionale numeri speciali di riviste (‘Théâtre/Public’) e pubblicazioni scientifiche, che si tengono corsi o seminari (io stesso ho introdotto da tre anni un seminario nel nostro Master 2 di studi teatrali su questi tema) e che gruppi di ricerca nella nostra disciplina si occupano di questo argomento. Non si tratta di un epifenomeno strettamente contemporaneo, ma di una questione molto più ampia con aspetti drammaturgici e scenografici maggiori che non può essere esclusa della riflessione nel campo degli studi teatrali senza conseguenze gravissime.”

4. la “importante rivista scientifica online” è www.ateatro.it. Lo confessiamo: è anche per questo che il giudizio della commissione ci era parso irritante; le sentenze che l’hanno smontato e smentito ci hanno fatto particolarmente piacere.

La vicenda non si è ancora conclusa, e ne seguiremo gli sviluppi. Ma l’importante è che siano stati ribaditi alcuni principi, che sono ormai inseriti nella giurisprudenza.

La sentenza del TAR della Lombardia.
La sentenza del Consiglio di Stato.

Redazione_ateatro

2011-05-21T00:00:00




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