Indennità di discontinuità: “Se il Decreto fosse approvato così come presentato dal Ministro sarebbe un’occasione mancata”

Il comunicato di C.Re.S.Co. e ACTA sul Decreto legislativo sull’indennità di discontinuità

Pubblicato il 31/08/2023 / di / ateatro n. 189

Francesca D’Ippolito, presidente C.Re.S.Co.

C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea e ACTA, l’associazione dei freelance, guardano con molta perplessità allo schema di decreto legislativo, approvato dal Governo lunedì 28 agosto, che istituisce l’indennità di discontinuità.

“Lo strumento dell’indennità adottato dal Governo con lo schema di decreto legislativo non risponde pienamente alle esigenze del settore. Non serve un ulteriore ammortizzatore sovrapponibile alla NASpI ma un nuovo modello di welfare”,

dichiara la presidente di C.Re.S.Co.

Giulio Stumpo, presidente ACTA

Secondo Giulio Stumpo, presidente di ACTA,

“A fronte di una esigua indennità forfettaria e una tantum, che non affronta il problema strutturale della discontinuità lavorativa, tutti i lavoratori dello spettacolo, anche autonomi, vedono ridursi il proprio compenso netto. Così il costo del lavoro sarà più oneroso anche per le imprese.”

C.Re.S.Co e ACTA hanno individuato alcuni elementi di criticità:
1) Le modalità di erogazione dell’indennità appaiono tardive in quanto vengono erogate nell’anno successivo a quando “la discontinuità lavorativa” si sarebbe verificata, l’assegno verrebbe corrisposto con molti mesi di ritardo rispetto alle esigenze di chi lavora nel settore.
2) Il calcolo degli importi dell’indennità, un terzo delle giornate lavorate nell’anno precedente, con il tetto del 60% dell’indennità giornaliera, è basso rispetto al numero di giornate minime richieste per l’accesso. Da un conto sommario si può evincere quanto possa essere esiguo l’importo dell’indennità, risultando insufficiente (massimo 1.500 euro all’anno secondo “Il Sole-24Ore”).
3) Il meccanismo di aggiornamento professionale, mutuato dai sistemi di disoccupazione, considera i periodi di formazione una conseguenza della discontinuità anziché una attività costante e continua dei lavoratori dello spettacolo. Rafforzando così l’equivoco di interpretare la discontinuità lavorativa come alternanza di periodi di occupazione e disoccupazione e non come modalità atipiche di lavoro.
4) La non cumulabilità con altre indennità come malattia o genitorialità, NASpI o ALAS, peraltro percepite in un periodo diverso da quello nel quale la discontinuità lavorativa si è verificata, conferma l’impostazione di tale indennità come un ammortizzatore sociale e non come strumento per realizzare un nuovo modello di welfare.
5) Il costo dell’indennità graverà, a partire dal prossimo anno, su imprese e lavoratori, non tenendo conto del già alto costo del lavoro per le imprese, soprattutto quelle più fragili, e delle ritenute per i lavoratori. C.Re.S.Co e ACTA suggeriscono invece di far ricadere il costo dell’indennità sulla fiscalità generale, prevedendo negli anni successivi una copertura attraverso una coerente riformulazione delle aliquote. Infatti, come per ISCRO si rischia di avere un aumento non trascurabile dei contributi a fronte di una indennità tardiva ed esigua.
Per migliorare un testo su uno strumento di vitale importanza nell’ottica della riscrittura e definizione delle regole per l’intero comparto, C.Re.S.Co e ACTA propongono la costituzione di un tavolo di confronto:

“Auspichiamo un ripensamento della norma affiché possa rispondere più efficacemente alle esigenze peculiari delle persone che lavorano nel settore e che possa essere l’occasione per la definizione, nel Codice dello Spettacolo, di uno Statuto speciale per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo”.

Il Decreto Legtislativo sull’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

048 – 28 agosto 2023