#BP2019 | Che cosa sta succedendo al Codice dello Spettacolo e ai suoi Decreti attuativi?

L'intervento alle Buone Pratiche del Teatro il 30 marzo 2019

Pubblicato il 14/04/2019 / di / ateatro n. #BP2019 | Per una politica dello spettacolo , 168

Lo spettacolo è un’attività dei privati, per i privati, rispetto alla quale l’intervento delle norme prima e degli apparati politici e amministrativi si profila come naturalmente accessorio ma, a ben vedere, nei fatti, indispensabile per sanare le eventuali storture del mercato, per dare garanzie ai lavoratori e assicurare la massima libertà espressiva.
Di fatto, senza mai arrivare a una piena definizione, assente ancora oggi, l’ordinamento giuridico (non solo italiano) ha sempre guardato al settore con un misto tra diffidenza e fascinazione, forse alimentato dall’idea di poter piegare l’espressione artistica al ruolo di instrumentum regni.
In base al D.lg. 21 marzo 1998, n. 112, l’art. 148, lett. f), le attività culturali sono «quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte», cui accede (lett. g) una funzione di promozione intesa come «attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali».

Le attività di spettacolo –> species di attività artistica.

Un breve excursus storico

Non è un caso che i primissimi interventi siano interventi di controllo:

nel merito delle rappresentazioni
• Pubblici intrattenimenti sottoposti a previa licenza di polizia (in piena discrezionalità)
(Legge di PS L.3720/1859)
• Rappresentazioni pubbliche: previa licenza di polizia;
• Rappresentazioni teatrali: previa licenza del Prefetto;
(Legge di PS 20 marzo 1865, All. B);
• Moralità, ordine pubblico, ordinamenti politici dello Stato, religione cattolica e culti tollerati, vita privata delle persone e principi della famiglia;
(Regolamento r.d. 18 marzo 1865)

sulla sicurezza dei locali
• Sistema previdente intatto a cui si aggiunge una licenza di polizia per l’agibilità dei locali
(Legge di PS 6144/1889)
• Obbligo di motivazione dei divieti prefettizi, ricorso al Ministro degli Interni;

Solo in seguito emerge l’esigenza di sostegno, rivolto prima ai teatri, alle sedi, e solo con il fascismo esteso alle compagnie.

La politica (normativa, amministrativa) in materia è sempre stata:
afasica, stentata: si pensi anche alla tormentata istituzione di un Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prima affiancate al Turismo;
sintomatica del sentire del tempo: si pensi alle diverse considerazioni della materia non solo tra fascismo e Repubblica, ma anche nei decenni dopo la costituzionalizzazione della promozione della cultura come principio fondamentale.

Lo spettacolo dal vivo nel contratto di governo

Arriviamo così ai tempi nostri, e proviamo a leggerne i segni.

Il “contratto di Governo”, al Punto 7 recita:

“Tra le varie forme d’arte, lo spettacolo dal vivo rappresenta senz’altro una delle migliori eccellenze del nostro Paese. Eppure l’attuale sistema di finanziamento, determinato dalla suddivisione secondo criteri non del tutto oggettivi delle risorse presenti nel Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), limita le possibilità delle nostre migliori realtà e impedisce lo sviluppo di nuovi progetti realmente meritevoli. Riteniamo pertanto necessario prevedere una riforma del sistema di finanziamento che rimetta al centro la qualità dei progetti artistici.”

Emergono tre profili:
• l’affermazione (scontata?) della rilevanza del tema;
• la critica al FUS nell’attuale configurazione, troppo soggettiva;
• l’esigenza di una riforma che metta al centro la qualità dei progetti, alla ricerca dei veramente meritevoli.

Noto appena la contraddizione: come si può trasformare il sistema di finanziamento dello spettacolo in senso più oggettivo se ci si deve concentrare sulla qualità dell’offerta, difficilmente riconducibile a elementi concreti e numerabili, e che piuttosto richiama valutazioni personali e discrezionali?
E, incidentalmente, chi e come definisce la “qualità”?
A un anno dalla nascita del nuovo Governo ancora non ci è dato sapere. Di fatto il Ministero si è mosso fin qui rimanendo in secondo piano, e almeno in apparenza portando solo avanti l’ordinaria amministrazione.

Mentre scadevano le deleghe che la l. 175/2017 (art. 2) aveva conferito al Governo e dovevano essere esercitate entro il 27 dicembre 2018, il 18 dicembre 2018 si deliberava il finanziamento, nella piena discrezionalità del ministro, di “progetti speciali a carattere annuale o triennale, che si caratterizzano per rilevanza nazionale ed internazionale”.
Azione consueta di “rimedio” alle rigidità del meccanismo di attribuzione del FUS, quest’anno la si è orientata a soddisfare «un’ampia platea di soggetti operanti in tutti i diversi ambiti dello spettacolo dal vivo», arrivando a sostenere ben 106 progetti (contro i 52 del 2017) nonostante la somma a disposizione fosse decisamente limitata (2.650.000 contro i 3.992.000 euro del 2017). Il risultato è che ciascun beneficiario ha ottenuto un contributo medio di soli 25.000 euro (contro i 77.000 euro dello scorso anno).
La considerazione sulla poca selettività e sulla assoluta negazione di una qualsiasi obiettività qui è scontata. Colpisce quella che sembra una voglia di ecumenismo, una captatio benevolentiae che consente di far beneficiare a tanti di un minimo.

Neanche la Legge Finanziaria, primo segno concreto delle scelte dell’Esecutivo, dà segni di particolare attenzione allo spettacolo, a parte (comma 605) il positivo aumento di 8 milioni nello stanziamento per il Fondo Unico dello Spettacolo, al quale però non si accompagnano altre azioni di sostegno, come invece avviene per altri settori (Musei, per esempio).

Il Codice dello Spettacolo e i suoi Decreti Attuativi

Oggi l’inattività sembra terminare visto che le voci (e gli incontri propedeutici) attorno a una ripresa della riforma organica di settore si moltiplicano, con il rinnovo delle deleghe perdute sul Codice dello Spettacolo.

In primo luogo non vanno perduti i principi (integrazione, guida, interpretazione) di cui alla Legge 22 novembre 2017 n. 175 (Codice dello Spettacolo), che lo stesso ddl richiama espressamente come norme-guida. Resta perciò nel nostro ordinamento, in cui non esiste neanche una definizione dello spettacolo, l’affermazione così a lungo attesa dei valori e degli impegni a carico della Repubblica, cui all’art. 1.

Art. 1. Princìpi
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19:
a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale;
b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;
c) riconosce l’utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

In questa disposizione, particolarmente fortunata, si mettono in campo tutte le diverse declinazioni dello spettacolo, cogliendone l’aspetto culturale in sé ma anche la funzione educativa, sociale e socializzante, economica, con attenzione ai lavoratori.
È ancora salvo l’elenco di cui al comma 2, che dopo aver richiamato le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, richiama:
a) le attività teatrali;
b) le attività liriche, concertistiche, corali;
c) le attività musicali popolari contemporanee;
d) le attività di danza classica e contemporanea;
e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;
f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;
g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.
Il comma 3 dà riconoscimento ad altre espressioni:

a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d’autore;
c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;
d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
e) l’apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
f) l’attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.
Infine, si indirizza l’intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo a favorire e promuovere in particolare:
a) la qualità dell’offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità;
b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l’interazione tra lo spettacolo e l’intera filiera culturale, educativa e del turismo;
c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall’infanzia;
d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi;
e) l’accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall’infanzia;
f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell’offerta e della domanda;
g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, con anche le scuole
h) la diffusione dello spettacolo italiano all’estero e i processi di internazionalizzazione,
i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;
l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
m) l’iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l’attività;
o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l’individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all’utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di cui al comma 2.

#BP2019 | Foto Giorgia Cacciabue

Per quanto riguarda le deleghe, non è indifferente esaminare la forma che stanno prendendo.
Al contrario di quanto si era inizialmente detto, non sono l’esatta riproduzione di quelle del 2017, ma presentano alcuni cambiamenti importanti.
Intanto si hanno 2 anni per la loro approvazione: un termine giusto, ma abbastanza lungo da essere ancora una volta dimenticato.
La delega è per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo».
Dopo il richiamo ai principi della 175/2017, si aggiungono altre indicazioni.
In primo luogo sparisce il richiamo all’adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega. Il riferimento è duplice.

• Da una parte alla sentenza 255/2004, con cui la Corte Costituzionale aveva evidenziato la necessità di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale derivante dal nuovo Titolo v della costituzione. La Corte sottolineava che

per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative […] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l’attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle regioni od eventualmente riservandole allo stesso stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le regioni.

Dopo la sentenza della Corte, è stata approvata la l. 239/2005, che ha previsto che i decreti ministeriali concernenti i contributi a valere sul FUS sono adottati d’intesa con la Conferenza Unificata. I decreti possono comunque essere adottati qualora l’intesa non sia stata raggiunta entro 60 giorni.

• L’altro riferimento è alla sentenza 260/2015, che verte sulla possibilità di conversione del contratto a tempo determinato nel settore della lirica. Ci si richiama alla decisione della Corte di giustizia che aveva valorizzato il ruolo della “ragione obiettiva” come mezzo adeguato a prevenire gli abusi nella stipulazione dei contratti a tempo determinato e come punto di equilibrio tra il diritto dei lavoratori alla stabilità dell’impiego e le irriducibili peculiarità del settore (sentenza 26 febbraio 2015, nella causa C-238/14, Commissione contro Granducato di Lussemburgo, che riprende le affermazioni della sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri).

Una serie consistente di novità del testo in discussione evidenzia la volontà di una piena e completa sistematizzazione normativa della materia, con accenti su:
a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività; e la relativa l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività;
b) coordinamento e messa in coerenza sotto il profilo formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea;
c) eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea;
d) adeguamento, aggiornamento e semplificare del linguaggio normativo;
e) semplificazione e monitoraggio dell’attività amministrativa, e delle procedure di riconoscimento del FUS;
f) promozione della più ampia fruizione dello spettacolo e delle pratiche artistiche, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia;
Restano dal testo precedente l’armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell’accordo di programma e l’intento della promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, la promozione dell’integrazione e dell’inclusione attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo, con particolare attenzione per i contesti disagiati.

Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, restano:
– la ottimizzazione dell’organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, o efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore, o capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale;
– la revisione e riassetto della disciplina del settore delle attività musicali;
– riordino della disciplina del settore della danza;
– riordino delle disposizioni relative al settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante e il definitivo superamento dell’utilizzo degli animali; ora non più graduale;
– introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all’avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;
– sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all’estero e ai processi di internazionalizzazione;
– l’estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell’offerta turistico-culturale;
– la definizione delle figure che afferiscono all’organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l’esercizio della suddetta attività;
– il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musica.
Spariscono invece:
– il riconoscimento del ruolo dell’associazionismo nell’ambito della promozione delle attività di spettacolo;
– le indicazioni sul miglioramento e responsabilizzazione della gestione, e l’ottimizzazione delle risorse attraverso l’individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;
– l’interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;
– la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale;
– la revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, con disposizioni finalizzate alla ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;
– l’introduzione di una normativa relativa all’istituzione delle scuole di danza
– la “riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado;
– il “riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell’articolo 36 della Costituzione e dell’articolo 2099 del codice civile (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa), tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative”;

Si aggiunge:
– la razionalizzazione e revisione dei criteri, dei requisiti, anche relativi al funzionamento degli organi statutari e delle modalità di riconoscimento statale dei teatri nazionali, dei teatri di tradizione di tradizione, dei teatri di rilevante interesse culturale, delle istituzioni concertistico-orchestrali e di eventuali altri soggetti che operino in maniera qualificata nel settore dello spettacolo, al fine di assicurare la promozione e il coordinamento delle attività culturali sul territorio nazionale.
Verso la riforma del FUS

Attenzione particolare dobbiamo prestare alle novità sulle deleghe per la riforma del FUS. Il nuovo testo semplifica le indicazioni in tal senso. La previsione è che, attraverso decreti ministeriali adottati sentito il Consiglio superiore dello Spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata, siano definiti i criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, e che l’assegnazione degli stessi avvenga su base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:
1) carattere pluriennale dei programmi delle attività;
2) valorizzazione della qualità delle produzioni;
3) mobilità artistica e circolazione delle opere a livello europeo e internazionale.
Si aggiunge una precisazione: “ai fini del riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo, delle forme di finanziamento, nonché delle tipologie di attività e di soggetti ammessi a presentare la relativa domanda per ciascuno dei settori di cui al presente comma”

Si tratta di indicazioni tutte più o meno già presenti, in forma diversa, anche nel testo precedente, che a proposito era molto più articolato. Infatti sono scomparsi i rifleimenti a:

1) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
2) l’attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l’aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo,con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
3) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico,da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali,mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;

La nuova delega, in sostanza, è più “in bianco” e lascia al Ministero la definizione dei criteri di attribuzione.

Una nota sui criteri. I cosiddetti criteri oggettivi sono sempre, nella loro formulazione, scelti da qualcuno: sono soggettivi in origine. Con essi si toglie discrezionalità agli apparati amministrativi, ma si concentra la responsabilità sul livello politico che li scrive.

Seguono alcune revisioni alla composizione del Consiglio superiore dello spettacolo, ora composto da quattordici professionalità rappresentative del settore dello spettacolo, di cui tre designate dalla Conferenza Unificata (e spariscono i quattro membri scelti dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell’ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del Terzo Settore).
Da una parte è necessaria una forte attenzione ai criteri di riparto del FUS, con una presenza e una attenta vigilanza su quanto si scriverà nelle norme delegate. D’altra parte non ci si deve concentrare solo sui finanziamenti. Molte delle azioni e delle politiche previste dalle deleghe possono dare davvero rilancio al settore, e anche di portare risorse ulteriori e forse più consistenti anche del FUS agli operatori del teatro.

Il regionalismo differenziato

L’art. 116.3 Cost. prevede che “ulteriori forme e condizioni particolari” di autonomia possano essere concesse:

a) in relazione alle materie “concorrenti” dell’art. 117.3;

b) in relazione ad alcune materie “esclusive” dello Stato, e precisamente:
– organizzazione della giustizia di pace;
– norme generali sull’istruzione;
– tutela dell’ambiente;
– tutela dei beni culturali.

Sulle materie concorrenti, in cui rientra la promozione delle attività culturali, è piuttosto difficile immaginare che cosa significhi estendere la competenza di una Regione. L’unico vincolo che limita l’autonomia regionale è quello dei principi dello Stato – che devono avere necessariamente la caratteristica della generalità e della stretta attinenza a esigenze unitarie.
I “principi” però – come si sa – non sono indicati espressamente dalle leggi, ma sono tratti in via d’interpretazione: siccome è il Governo a farli valere davanti alla Corte Costituzionale, è davvero difficile capire in che cosa potrebbe consistere il riconoscimento di “maggiore autonomia” di una Regione.
Il problema, avvertito dalla stessa Corte Costituzionale, è costituito dall’assenza di un riordino normativo che chiarisca il sistema dei finanziamenti pubblici (per esempio per gli spettacoli) e quei meccanismi di collaborazione e d’intesa tra Stato e Regione cui fa riferimento specifico l’art. 118.3 Cost.
In un percorso corretto, dunque, non si dovrebbe cominciare da un’astratta rivendicazione di competenze, con il rischio di allontanare l’attuazione del Titolo V: si dovrebbe piuttosto iniziare dall’individuazione di obiettivi, di politiche che la Regione vuole avviare.
Può essere, anzi è assai probabile, che queste politiche non possano essere avviate senza il concorso dello Stato: ma questo concorso deve davvero consistere in un riconoscimento di “maggiori competenze”? Non si può trattare piuttosto di un accordo Stato-Regione che consenta alla Regione di porre mano ai suoi programmi, varare le sue leggi, nella certezza che essi non incapperanno nell’opposizione governativa ma che anzi le strutture amministrative dello Stato si comporteranno in modo collaborativo?




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