9 leggi regionali per lo spettacolo (e la cultura) analizzate dal gruppo di lavoro di Ateatro

Dossier Stato e Regioni nella promozione dello spettacolo dal vivo [4]

A partire dal 2021, Ateatro ha attivato un gruppo di lavoro sul rapporto Stato-Regioni nel settore dello spettacolo dal vivo.
Il gruppo di lavoro si è confrontato a partire dal marzo 2021 sul metodo di lavoro e sul perimetro della ricerca e ha avviato l’indagine. Vi hanno partecipato alcuni docenti universitari e ricercatori (Daniele Donati e Marina Caporale dell’Università di Bologna con Chiara Schiavon, Fabrizio Panozzo di Ca’ Foscari Venezia con Ilaria Faroni) e operatori teatrali (Costanza Boccardi, Andrea Cerri, Nicolas Ceruti con Giulia Anghinoni di Etre, Luigi Marsano, Settimio Pisano), attivi a livello nazionale e in diverse regioni (Campania, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Sicilia, Veneto) e per Ateatro Patrizia Cuoco, Mimma Gallina, Giulio Stumpo, Luca Mazzone e il gruppo “under 28” Selene Ambrogi, Martina Bruno, Federico Minghetti.
I primi risultati della ricerca del gruppo di lavoro sono stati presentati nel corso dell’incontro Stato e Regioni nella promozione dello spettacolo dal vivo (Bologna, 7 febbraio 2021), a cura della Associazione Culturale Ateatro in collaborazione con il Comune di Bologna e con la partecipazione di Regione Emilia-Romagna.
Ateatro è lieta di mettere a disposizione la prima parte del dossier sul tema, che comprende:

Il gruppo di lavoro di Ateatro prepara l’incontro del 7 febbraio 2022 in Salaborsa

Il dossier Stato-Regioni 2022

[Dossier 1] Il percorso di ricerca
[Dossier 2] I temi della giornata del 7 febbraio 2022 a Bologna: Stato, Regioni e spettacolo: un dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) di Mimma Gallina
[Dossier 3] Il programma dell’incontro del 7 febbraio 2022 alla Salaborsa di Bologna
[Dossier 4] 9 leggi regionali per lo spettacolo (e la cultura) analizzate dal gruppo di lavoro di Ateatro
[Dossier 5] continua…

IL LINK: Il dossier Stato-Regioni 2022


Dossier Stato-Regioni 2022 [4]
9 leggi regionali per lo spettacolo (e la cultura) analizzate dal gruppo di lavoro di Ateatro

L’analisi condotta da Ateatro riguarda le normative, limitatamente ad alcune Regioni, con riferimento a leggi dedicate allo spettacolo (in due casi specificamente al teatro), spettacolo e promozione, e ad arte e cultura in genere (incluso lo spettacolo). Abbiamo scelto di analizzare in prima battuta le norme, non i provvedimenti attuativi, per mettere a fuoco e confrontare principi, indirizzi e modalità di programmazione.
Dal punto di vista della Metodologia di analisi e comparazione, constatando la grande diversità delle leggi regionali fra loro, ma anche la necessità di compararle e di interpretarle alla luce delle specificità del settore spettacolo, abbiamo messo a fuoco uno schema che consentisse una schedatura omogenea.

Le leggi analizzate sono quelle di Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto.
Sono riconducibili a tre tipologie
LEGGI DEDICATE ALLO SPETTACOLO o al TEATRO: Calabria e Sicilia (teatro), Campania, Emilia-Romagna, Liguria.
LEGGI DEDICATE A SPETTACOLO E PROMOZIONE CULTURALE: Lazio.
LEGGI SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ E DEI BENI CULTURALI: Lombardia, Piemonte, Veneto.

Ciascuna legge è stata analizzata in forma dettagliata (documenti interni al gruppo di lavoro): qui di seguito lo schema utizzato per l’analisi e le schede sintetiche.
Hanno lavorato alla schedatura delle leggi e alle schede sintetiche Selene Ambrogi, Giulia Anghinoni, Costanza Boccardi, Martina Bruno, Andrea Cerri, Nicolas Ceruti, Ilaria Foroni, Mimma Gallina, Luca Mazzone, Federico Minghetti, Luigi Marzano, Settimio Pisano.

Bologna, 7 febbraio 2022: il gruppo di lavoro di Ateatro presenta la ricerca sulle leggi regionali per il teatro

Le Leggi Regionali analizzate dal gruppo di lavoro di Ateatro
con collegamento ipertestuale

EMILIA-ROMAGNA
Legge Regionale n. 13 del 5 luglio 1999: Norme in materia di spettacolo dal vivo

SICILIA
Legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007: Interventi in favore delle attività teatrali

CAMPANIA
Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007: Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo

LAZIO
Legge regionale n. 15 del 29 dicembre 2014: Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale

LOMBARDIA
Legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016: Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo

LIGURIA
Legge regionale n. 34 del 31 ottobre 2016: Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo

CALABRIA
Legge regionale n. 19 del 18 maggio 2017: Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale

PIEMONTE
Legge regionale n. 11 del 1 agosto 2018: Disposizioni coordinate in materia di cultura

VENETO
Legge regionale n. 17 del 16 maggio 2019

Lo schema adottato per la schedatura

EMILIA-ROMAGNA
Legge regionale n. 13 del 5 luglio 1999  
Norme in materia di spettacolo dal vivo

La legge Norme in materia di spettacolo dal vivo della Regione Emilia-Romagna, con l’insieme dei provvedimenti che ne hanno regolato l’applicazione nel tempo, ha accompagnato il consolidamento, la crescita e la trasformazione del sistema regionale dello spettacolo nel corso di oltre vent’anni, attraversando un periodo di difficoltà crescente per lo spettacolo a livello nazionale e di rilevanti cambiamenti normativi. Nel tempo l’istituzione delle leggi sulla musica (2018) e di quella sul cinema (2014) hanno dato seguito al dettato della Legge 13 costituendo un quadro legislativo articolato dello spettacolo regionale.
Di poco successiva al D.lgs 112/98, la legge costituisce una delle prime applicazioni (o interpretazioni) sul territorio della funzione della “promozione” e della cooperazione strutturale e funzionale tra i diversi livelli di governo che caratterizza quel decreto legislativo, la “riforma Bassanini”.  
La Regione sceglie di affrontare la materia spettacolo dal vivo senza norme settoriali e con criteri unitari (che il MiBACT adotterà 15 anni dopo) e non fa riferimento ai rapporti con lo Stato se non sottolineando che la Regione, con gli Enti Locali, “contribuisce alla definizione dei programmi nazionali”.
E’ totalmente orientata invece alla sussidiarietà verticale, con indicazioni ampie ma precise sulle funzioni dei Comuni. Significativo il richiamo all’ “erogazione dei servizi teatrali”, essenzialmente la programmazione di spettacoli sul territorio (da realizzare direttamente, affidare o esternalizzare).   
Il rapporto con le organizzazioni private e pubbliche più strutturate è regolato dallo strumento della Convenzione, ma si prevedono forme di sostegno al complesso dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore sul territorio.
Per la definizione del programma triennale per lo spettacolo, che deve essere approvato dall’Assemblea regionale, la Giunta si avvale di un comitato scientifico consultivo ma anche delle indicazioni del consiglio delle Autonomie Locali e delle associazioni di categoria. 
La Giunta mantiene competenze molto ampie, fra cui indirizzi, misure e criteri per la concessione dei contributi alle organizzazioni non convenzionate.
Rilevante la funzione dell’Osservatorio, cui Enti Locali e organizzazioni sostenute sono tenuti a collaborare per conoscere il territorio e valutare l’efficacia dei provvedimenti (affidato inizialmente a ATER, ente partecipato, oggi l’Osservatorio dello Spettacolo non esiste più in quanto la Regione ha istituito l'”Osservatorio della creatività” che l’ha assorbito).
Molti ambiti e modalità di intervento emersi negli ultimi vent’anni non sono ovviamente nominati dal testo della legge, ma l’assenza di definizioni rigide ha consentito di recepirli nel tempo. Non mancano tuttavia riferimenti all’Imprenditorialità giovanile, all’internazionalizzazione, al collegamento con le politiche sociali, con i beni culturali e il turismo

SICILIA
Legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007
Interventi in favore delle attività teatrali

La norma riguarda l’attività teatrale e nasce nel 2007 sulla falsariga del DM nazionale dell’epoca. Declina le fonti di finanziamento secondo dei parametri di accesso che in alcuni casi si pongono come una via di mezzo tra quelli più stringenti della normativa nazionale e criteri di accesso più semplici che hanno caratterizzato dispositivi di finanziamento precedenti.
Il cuore della legge è il finanziamento definito dai criteri dell’art. 6, vale a dire la divisione in fasce. Consta di 4 fasce che vanno da organismi con oltre 10 anni di storicità e 1000 giornate lavorative a organismi che possano documentare poche giornate e attività di laboratorio. La distinzione in fasce sostanzialmente attua una differenziazione per criteri che compone una tassonomia per ordine di storicità e grandezza d’impresa. È una normativa che si muove secondo due principi:
1) fotografia e conseguente sostegno della relatà esistente (storicità, solidità, giornate lavorative);
2) forme di sostegno ai soggetti più fragili che non raggiungono minimi di accesso e che possono rendicontare anche attività di formazione, laboratori, o comunque poche giornate lavorative.
Inoltre vi sono un articolo in sostegno al teatro di figura della tradizione (opera dei pupi) e un articolo sulle attività di sostegno all’amatorialità.
Nel complesso cerca di sostenere e finanziare il settore nella sua interezza, ma soffre del fatto che ormai da oltre sette anni vengono finanziati soltanto alcuni capitoli, fondamentalmente quelli legati alla produzione, alla circuitazione e alla formazione.
La norma non è stata mai modificata dalla sua entrata in vigore. Tuttavia attraverso i decreti attuativi e le circolari assessoriali sono state apportate delle marginali interpretazioni e dei parametri di valutazione quantitativa o di cosiddetta “qualità indicizzata”.
Nel corso degli anni è stata abolita la commissione qualitativa, non sempre impeccabile nelle sue valutazioni. Tra i criteri validi per l’assegnazione di punteggio di qualità indicizzata sono entrati parametri come il finanziamento FUS e/o la capacità di reperire risorse non pubbliche. L’impianto della normativa cerca di dettare anche le competenze degli enti locali quali ex-province e comuni.

CAMPANIA
Legge regionale n. 6 del 15 giugno 2007
Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo

Avvertenza preliminare: il testo vigente include le modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi riportati.

La legge n. 6 del 2007 (e attualmente in revisione) è stata nel tempo rivista per allinearsi ai cambiamenti operati dal MIC, in particolar modo per ridefinire il comparto della prosa salvaguardando le organizzazioni attive e sostenute da tempo. Pur presentando la possibilità di un accesso di nuove istanze, è sostanzialmente una legge statica che tende a perpetuare l’esistente.
La legge ha una dotazione economica di circa 15 mln. di euro annui (il settore audiovisivo, in partenza contemplato nella legge n.6, è adesso titolare di una propria legge e di un proprio finanziamento). Contiene però alcuni aspetti originali (non allineati col FUS), particolarmente legati alle specificità – storiche e recenti – del sistema regionale e anche ad alcuni specifici casi: centri di produzione non riconosciuti dallo Stato, compresenza di più circuiti mono o multidisciplinari, un sostegno articolato all’esercizio teatrale descritto nelle diverse forme di gestione pubbliche e private, inclusa la tipologia “ grandi esercizi”, caratteristiche e funzioni specifiche per le residenze, teatri della tradizione popolare partenopea, attenzione alle aree disagiate.
Rilevante per il sistema dello spettacolo la funzione di Fondazione Campania dei festival e della Società Campana Beni Culturali (per quanto non regolate da questa legge).
La Campania inserisce nella legge di settore (non rimanda a successive disposizioni) i criteri dettagliati di ammissione ai contributi, demandando agli uffici regionali la verifica dei requisiti, fra questi il rispetto dei contratti di lavoro.

LAZIO
Legge regionale n. 15 del 29 dicembre 2014
Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale

Le legge della Regione Lazio disciplina come materia articolata e unitaria la promozione e il sostegno dello spettacolo dal vivo in tutte le sue forme e delle attività culturali in collegamento alle funzioni di aggregazione della comunità, educazione, formazione.
Tutto l’articolato è improntato alla collaborazione della Regione con Roma Capitale e gli Enti Locali.
Per la definizione dei contenuti del Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali, la Giunta regionale si avvale del Consiglio delle autonomie locali e del Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, che riunisce nello stesso organismo rappresentanti della pubblica amministrazione, di organizzazioni di categoria e dei lavoratori.
La legge elenca le Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale cui la Regione partecipa, promuovendone la presenza sul territorio. Ma tutte le attività di spettacolo dal vivo possono essere sostenute con la concessione di contributi, o attraverso contratti, forme di partenariato o convenzioni, che siano organizzate sia da enti pubblici sia da organismi giuridici privati. La Regione riconosce infatti il valore economico, sociale e civile di impresa culturale e creativa a tutti i soggetti, profit e no profit, che operano nel settore.
L’obiettivo prioritario della legge, ribadito in diversi passaggi, è la realizzazione e lo sviluppo di una rete di teatri efficiente, diversificata, distribuita in maniera equilibrata sul territorio, che crei condizioni di stabilità dell’offerta, e la promozione dell’attività teatrale anche nei comuni sprovvisti di teatri. A questo obiettivo concorrono Centri di produzione stabili, reti fra comuni, residenze, ma soprattutto il circuito multidisciplinare ATCL, riconosciuto dal FUS e organizzazione partecipata.
All’obiettivo della diffusione capillare delle attività, è riconducibile anche il sostegno a bande e gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali, ai festival del folklore, alle rievocazioni storiche e alle manifestazione tradizionali e un articolato intervento a fore della formazione musicale. Tutte attività per cui si prevedono albi e elenchi per verificarne la qualità e il rapporto con il territorio.
Nonostante i riferimenti continui, non si deducono dalla legge indirizzi e politiche precise con e a favore di Roma Capitale.

LOMBARDIA
Legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 
Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo

La legge riorganizza in un unico corpus le materie di competenza regionale in ambito culturale. 
Nella sintesi pubblicata sul sito delle Regione Lombardia si è scelto di sottolineare la promozione degli aspetti “identitari” (usi, lingua e turismo culturale legato alle radici cristiane), e delle eccellenze lombarde riconosciute dall’UNESCO, la valorizzazione del volontariato, l’incremento della partecipazione delle persone con disabilità e l’istituzione di organismi consultivi, l’introduzione dei piani integrati della cultura. Soffermandosi su questi punti, si rischia di dare una visione parziale della legge, che affronta in modo articolato e trasversale la materia (collegandola anche con altri settori), demandando priorità e criteri di intervento a piani triennali, di competenza del Consiglio, e operativi annuali, di competenza della Giunta, cui sono delegate le politiche e le scelte amministrative e operative più rilevanti.
Allo spettacolo sono dedicate poche righe, ma molti passaggi riguardano il settore, direttamente o indirettamente. 
Un’attenzione particolare è dedicata ai luoghi della cultura, ai collegamenti cultura e turismo, ai  giovani, alle collaborazioni internazionali.
Le competenze della Giunta sono molto ampie, per quanto riguarda sia gli indirizzi che la realizzazione diretta di iniziative e la definizione dei criteri di finanziamento. Compete alla giunta anche la definizione dei criteri di riconoscimento, la composizione dei tavoli della cultura e l’individuazione dei soggetti di rilevanza regionale (elevato interesse culturale e organizzazione stabile), con cui possono essere stipulate convenzioni
La legge ha attuato un riordino legislativo sicuramente utile e opportuno al quale fa seguito un variegato novero di bandi di attuazione.

LIGURIA
Leggi regionale n. 34 del 31 ottobre 2016
Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo

Nella legge si prevedono disposizioni generali di riconoscimento e sostegno alle attività di spettacolo dal vivo in ambito regionale.
In generale viene promosso lo spettacolo dal vivo come espressione culturale e di intrattenimento, sostenendo la continuità e lo sviluppo delle attività a iniziativa pubblica e privata, la promozione, produzione e circolazione, l’integrazione con le altre arti, la distribuzione dell’offerta in ottica turistico territoriale, l’innovazione e la ricerca, il coinvolgimento di nuovi pubblici.
Lo strumento di applicazione della legge è il piano pluriennale di promozione dello spettacolo (art. 4) e dal punto di vista finanziario il Fondo Unico per lo spettacolo dal vivo (art. 11) con i criteri di riparto stabiliti dal Piano (art. 4).
Dall’art. 6 all’art. 10 vengono elencate le diverse categorie di Enti beneficiari e di attività sostenute e le diverse tipologie di sostegno.
Attualmente risultano applicati dalla legge solamente gli artt. 6, 7 e 8, che riguardano gli enti partecipati direttamente dalla Regione e gli Enti teatrali sostenuti dal FUS in categorie che prevedono l’obbligatorietà di un contributo regionale (TRIC, Teatri di Tradizione, Istituzioni concertistico-orchestrali)
I piani pluriennali non vengono redatti dal 2012, e il Fondo Unico previsto dall’art. 11 non è mai stato istituito.
Per il sostegno effettivo alle attività di spettacolo che non rientrano tra questi Enti, si fa a capo, di conseguenza, all’art. 11 della Legge Regionale 10/2006 – Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale, intitolato “Contributi per iniziative di particolare rilievo” che promuove e sostiene iniziative anche nel campo delle dello spettacolo dal vivo.
Dal punto di vista degli strumenti finanziari, le risorse provengono dal Capitolo del Bilancio relativo alla dotazione dell’Assessorato alla Cultura e dal Fondo riservato agli interventi diretti della Presidenza della Regione Liguria 

CALABRIA
Legge regionale n. 19 del 18 maggio 2017
Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale

Quella della Calabria è una Legge quadro sul Teatro, non sullo spettacolo dal vivo o sulla promozione culturale, indice di un maggiore attivismo politico e progettuale dei soggetti operanti in questo settore, che hanno maturato nel tempo la necessità di darsi – e quindi di chiedere – una regolamentazione puntuale per l’accesso alle risorse pubbliche.
E’ tuttavia anche una legge che, a differenza della precedente del 2004 (13 anni prima), rispecchia una politica culturale che ha puntato a un allargamento della base di consenso attraverso l’ampliamento della platea dei possibili beneficiari abbattendo i parametri di accesso.
I risultati sono ambivalenti e bisognerà valutarli con attenzione in un tempo un po’ più lungo: se da una parte può essere valutato positivamente l’ingresso di nuovi soggetti, d’altra parte c’è indubbiamente una minore spinta alla crescita del sistema nel suo complesso.
Tra le caratteristiche salienti di questa Legge, c’è l’esplicita volontà di sostenere prioritariamente l’attività di produzione rispetto alla programmazione e alla formazione, che costituiscono le altre due principali assi del testo.
Questa caratteristica è frutto di alcuni fattori:
1) in Calabria, la quasi totalità dei soggetti operanti in ambito teatrale sono piccole e medie compagnie di produzione;
2) le attività di programmazione, in particolare alcuni festival teatrali, sono sostenuti attraverso bandi annuali che finanziano un complesso di “eventi”;
3) in Calabria, le principali strutture di programmazione (i grandi teatri) sono gestite da soggetti che non sono prioritariamente impegnati nel settore teatrale ma in altri campi dello spettacolo (e non sono intervenuti nella fase di discussione ed elaborazione della Legge).
Il risultato rischia di essere dispersivo, di non inquadrare e sostenere il settore in un’ottica di sistema, di non poter rendere efficace la spesa.
Senza un intervento organico, che razionalizzi l’investimento delle risorse e metta realmente a sistema le varie componenti e i vari agenti del settore, difficilmente ci saranno sviluppi indicativi, specie in termini di maggiore attrattività  delle risorse statali e di crescita di alcuni soggetti in grado di fare il salto di categoria e di dotare la Calabria di istituzioni artistiche di peso che ad oggi sono totalmente assenti.

PIEMONTE
Legge regionale n. 11 del 1 agosto 2018
Disposizioni coordinate in materia di cultura

La legge riguarda tutti gli ambiti artistici e culturali  -spettacolo dal vivo, cinema, audiovisivo e multimedialità, arti plastiche e visive, promozione culturale e educativa, patrimonio linguistico e culturale – con finalità  molto ampie, ma con un’attenzione particolare alle trasformazioni della società, al collegamento fra ambiti e discipline, al “ruolo della cultura per la costruzione di un’immagine dinamica, aperta e contemporanea del Piemonte e della sua società”. 
Obiettivo principale è costruire un’offerta diffusa e articolata, con servizi di qualità e efficaci.
Si prevedono sistemi diffusi di partecipazione alla redazione del Programma triennale della cultura attraverso tavoli territoriali o tematici, che riuniscono soggetti pubblici, privati e una rappresentanza della commissione consiliare competente (il tavolo tematico per lo Spettacolo dal vivo è composto dalle associazioni di categoria e da una pluralità variegata di soggetti).
Fondazioni e associazioni di rilievo regionale sono iscritte nella tabella degli Istituti culturali e la struttura regionale competente può avvalersi dei loro servizi per la realizzazione del proprio programma.  
Ma tutte le attività di Spettacolo dal vivo – danza, musica, teatro, spettacolo di strada e circo contemporaneo, anche interdisciplinari – possono essere sostenute, con l’eventuale supporto specialistico di comitati tecnici, attraverso l’assegnazione di contributi.
La legge non fa riferimenti diretti al FUS e non riprende denominazioni, definizioni e criteri, fatta eccezione per la Fondazione Piemonte dal Vivo, cui si riconosce un ruolo specifico come circuito regionale multidisciplinare nei termini previsti dal Ministero per questa categoria e una funzione fondamentale nel consolidamento del sistema regionale dello spettacolo (nei fatti è il braccio con cui la Regione sviluppa politiche culturali nell’ambito dello spettacolo).
La legge riconosce e promuove il ruolo culturale, turistico e di aggregazione dell’arte di strada e delle attività circensi e di spettacolo viaggiante e ne disciplina nel dettaglio l’attività. In questo caso il dispositivo di legge ha preso atto degli sviluppi e della vivacità del comparto circo sul territorio, cogliendone anche le potenzialità sul versante delle relazioni internazionali.
Un’altra vocazione regionale, quella all’attività culturale orientata al sociale, è all’origine del sostegno a processi di integrazione di nuovi cittadini e all’integrazione fra le politiche culturali e altri ambiti di intervento, in particolare la salute e il benessere degli individui e delle collettività.

VENETO
Legge regionale n. 17 del 16 maggio 2019
Legge per la cultura

La legge per la cultura del 2019 presenta le disposizioni generali e di programmazione in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione delle attività culturali e di spettacolo.
Dopo le tre leggi 50, 51 e 52 per il settore culturale datate 1984, la legge per la cultura 2019 propone per la prima volta un’unica rappresentazione del mondo culturale in Veneto. Nei suoi principi e finalità, si riferisce in maniera indistinta a tutti i comparti culturali, da quelli più tradizionali (attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive) a quelli più contemporanei e innovativi (rappresentati dalle nuove forme di creatività, anche digitale, e dalle imprese culturali creative).
Per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, tuttavia, sono presenti solo 3 articoli esplicitamente destinati al settore (art. 34 Sistema regionale dello spettacolo, art. 35 Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, art. 38 Costituzione dell’Osservatorio per lo spettacolo dal vivo) e solo con l’approvazione consiliare del programma triennale approvato dalla Commissione Cultura il 15 dicembre 2021 sarà possibile leggere le vere linee di indirizzo strategiche della Regione Veneto in materia di spettacolo dal vivo.
Al momento dell’entrata in vigore del programma triennale, inoltre, una ventina di leggi di finanziamento di singoli settori o enti culturali verranno definitivamente abrogate e sostituite dalla legge per la cultura 2019.




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