#ateatrexit Il cammino verso il Codice dello Spettacolo dal Vivo secondo AGIS

Una intervista a Filippo Fosatti Presidente di Federvivo

Pubblicato il 25/07/2016 / di / ateatro n. 158

Il 20 giugno 2016 AGIS e Federvivo hanno presentato a Roma le loro proposte per il Codice dello Spettacolo dal Vivo, ovvero la legge che dovrebbe finalmente normare anche il teatro di prosa.
ateatro.it ha già pubblicato le slide con le proposte di AGIS e Federvivo.
E’ un documento interessante, anche se necessariamente generico. Sono assai apprezzabili i punti relativi ai principi e quelli sulla fiscalità, ed è condivisibile la battaglia per rivalutare il FUS fino all 0,1% del PIL (una battaglia che riprende quella che ateatro.it a contribuito a lanciare (invano) nel 2005: L’1% del PIL alla cultura). Ci sono ovviamente molti punti da approfondire, sia nel merito sia riguardo al percorso da seguire.
Abbiamo chiesto a Filippo Fonsatti, presidente di Federvivo (oltre che di Platea, che rappresenta ora Teatri Nazionali e TRIC, ovvero gli ex Teatro Stabili sia Pubblici sia Privati), di approfondire alcuni aspetti relativi sia al merito delle proposte sia alla procedura che dovrebbe essere seguita per portare all’approvazione e applicazione del Codice dello Spettacolo.

Filippo Fonsatti

Filippo Fonsatti

Pensi che il Codice dello Spettacolo debba (e possa) normare tutti i punti che avete indicato senza rimandare a successivi decreti o regolamenti interpretativi?

La materia è vastissima e difficilmente una legge potrebbe normarne ogni dettaglio. Sarebbe auspicabile procedere parallelamente nei lavori sulla legge e sui decreti attuativi per garantire coerenza nei contenuti e nei tempi: mentre in Parlamento si lavora sul Codice dello Spettacolo dal Vivo, nelle sedi preposte si avanza con la definizione dei regolamenti, in modo che questi ultimi siano pronti al momento di approvazione della legge ed entrino in vigore con il minimo differimento, quel paio di mesi necessari all’ottenimento del parere della Corte dei conti.

Il Consiglio di Stato ha rimandato a ottobre la discussione nel merito dei ricorsi al TAR contro il Decreto 1° luglio 2014, confermando per ora la sospensiva. Che tempi e modi prevedi per l’iter del Codeice dello Spettacolo

Mi rimetto alle dichiarazioni fatte il 20 luglio scorso dall’onorevole Rampi a nome suo e degli altri parlamentari presenti all’AGIS in occasione della presentazione delle proposte di Federvivo per il nuovo Codice. Nelle loro previsioni i lavori inizieranno non appena approvata la Legge sul cinema – circa a metà settembre – con l’obiettivo di approvare il testo nella migliore delle ipotesi entro i primi mesi del 2017, nella peggiore a fine 2017. D’altronde la delega non ha una scadenza. In merito alla ratifica della sospensiva da parte del Consiglio di Stato, è ciò che ci si attendeva. Il fatto che la prima udienza sia stata fissata in una data molto prossima, il 13 ottobre, sia memento e stimolo per procedere speditamente in Parlamento coi lavori sul Codice.

In che misura il Codice dovrà tener conto del referendum costituzionale e del chiarimento sul ruolo Stato/Regioni? L’Agis assumerà posizioni su quali dovrebbero essere le competenze delle Regioni?

Ovvio che non si potrà non tener conto di quanto sarà determinato dall’esito del referendum: dalle eventuali modifiche costituzionali si dovrà partire per rimodulare la sussidiarietà dei finanziamenti tra Stato, Regioni, Comuni e la regolamentazione di accordi di programma con le Regioni attraverso il sistema delle convenzioni. L’intervento dello Stato nei territori dovrà valorizzare la logica dei sistemi e dei progetti di rete e dovrà compensare certi disequilibri territoriali così come ha già iniziato a fare il Dm 1° luglio 2014.

È possibile ipotizzare che interi settori possano uscire dalle competenze statali e dall’area FUS? Per esempio il teatro ragazzi, i circuiti, gli esercizi, i cori e le bande… Ovviamente non si tratta di escludere questi settori dal sostegno pubblico, ma di affidare queste realtà – che hanno stretto rapporto con il territorio – agli enti locali

La Federazione dello Spettacolo dal Vivo è organismo di rappresentanza delle istituzioni, delle associazioni e delle imprese professionali – e tra queste vi sono senz’altro i circuiti e il teatro ragazzi – che ricevono contributi dal FUS in quanto producono e distribuiscono musica, danza e teatro d’arte. Nel contempo, anche se quasi sempre di matrice amatoriale, Federvivo considera fondamentali le funzioni svolte da bande e cori, sia per la loro radicata tradizione popolare sia perché in molti contesti decentrati e svantaggiati garantiscono l’unico presidio culturale permanente. Ci sono tante cittadine che non hanno un teatro ma hanno una banda o un coro che svolgono anche un importante ruolo sociale e formativo: molti bravi strumentisti a fiato impegnati nelle orchestre liriche e sinfoniche italiane hanno scoperto la loro attitudine suonando in banda.

Sembra che le leggi da superare o abrogare siano tutte quelle in vigore, inclusa la gloriosa 800. Perché non superare anche la legge istitutiva del FUS? Per salvare la attuale ripartizione tra ambiti?

A parere di Federvivo un nuovo Codice dovrebbe avere effetti novativi su tutto il corpus legislativo che regola oggi il funzionamento dello spettacolo dal vivo, compresa la legge che regola il FUS. Tuttavia essa disciplina anche gli interventi a favore del cinema e quindi qualsiasi intervento sulla 163/1985 dovrà sintonizzarsi con la nascente legge sul cinema.

Il superamento del Dm 1° luglio 2014 significa anche la fine delle valutazioni sul progetto e della triennalità?

Abbiamo sostenuto in tutte le sedi gli aspetti positivi, utili e necessari del Dm 1° luglio 2014, tra i quali l’azzeramento delle rendite storiche, la triennalità, la valutazione dei progetti artistici, ma anche l’importanza dei criteri quantitativi. Attenzione a non enfatizzare il criterio della qualità, per definizione arbitrario, a discapito della quantità e della qualità indicizzata: occorre senz’altro un riequilibrio, ma non vorremmo che una quota percentuale troppo alta sia affidata, senza precise coordinate di riferimento, a una commissione composta certamente da persone di specchiata onestà, di profonda cultura, di estese conoscenze socio-economiche declinate sul tutto il contesto nazionale, ma alle quali parrebbe eccessivo richiedere anche il predicato dell’onniscienza. A parer nostro una congrua quota di ‘oggettività’ nella valutazione va salvaguardata.

Le categorie introdotte dal Dm 1° luglio 2014 secondo Federvivo andrebbero confermate? A cominciare dai Teatri Nazionali…

Stando all’esito della prima applicazione del decreto, la questione mi pare più di forma – e di “prestigio” – che di sostanza, poiché le funzioni che distinguono i Teatri Nazionali dai TRIC non sono così nettamente definite nel testo. E inoltre non è nemmeno una questione di entità del finanziamento FUS, poiché ci sono TRIC che ricevono più di Teatri Nazionali. Se oggi si scorrono i cartelloni degli uni e degli altri, in certi casi è difficile apprezzarne la differenza, a riprova del fatto che non è un aggettivo a cambiare l’identità e il funzionamento di un’istituzione che ha decenni di storia. Diciamo che se si vuole dare un senso più forte al riconoscimento andrebbero adottati criteri più netti.

Ribadire la natura stagionale del lavoro nello spettacolo dal vivo cosa significa in concreto per il teatro? E per la musica? Cosa possiamo fare per salvaguardare il lavoro a prescindere dal Codice dello spettacolo?

Visto che è richiesto, rispondo con un esempio concreto. Se una fondazione lirico-sinfonica impagina una stagione con dodici titoli, verosimilmente vi sarà un Wagner o uno Strauss contro undici Rossini, Verdi, Mozart, Puccini, Donizetti, che hanno un organico orchestrale e corale variabile ma di certo più contenuto. Lo stesso vale per i tecnici: gli allestimenti scenografici possono essere molto complessi (sempre meno) oppure minimali. Dunque se, come ha decretato la Corte costituzionale, andranno assunti a tempo indeterminato tutti quei musicisti, coristi e tecnici “aggiunti” per far fronte saltuariamente e temporaneamente alle produzioni più grandi, si comprometterà la sostenibilità della gestione perché l’aumento dei costi fissi per gli stipendi ridurrà drasticamente i budget variabili per la produzione. Organici strutturali così ampi si giustificano in altri contesti geografici, come ad esempio in Germania o nelle grandi capitali europee dove la domanda e quindi l’offerta sono triple o quadruple rispetto alla media italiana. Nel teatro di prosa non funziona tanto diversamente: il Dm 1 luglio 2014 incentiva la continuità del nucleo artistico, ma non è pensabile che i teatri assumano in pianta stabile intere compagnie di attori (e tecnici) come avviene nel cosiddetto teatro di repertorio, perché il nostro è un sistema diverso e per cambiarlo non basta una legge – che può certo incidere a breve sul modello organizzativo e sul prodotto offerto – ma occorrono generazioni per formare (con l’aiuto determinante della scuola) un pubblico capace di consumare più spettacolo e dunque di ampliare significativamente la domanda. Occorre quindi che il Codice ribadisca l’eccezione culturale anche nel giuslavoro – la stagionalità, appunto – ma allo stesso tempo, considerato che il capitale umano è il primo fattore della produzione, dovrà elaborare strumenti che riescano a mitigare la precarietà tipica del lavoro degli artisti, garantendo stabilità e prospettiva nei finanziamenti pubblici (da qui l’importanza della triennalità), introducendo sistemi di controllo sulla corretta applicazione dei contratti collettivi con la previsione di sanzioni pesanti e forme contrattuali che favoriscano la flessibilità senza pericolo di impugnazione, riequilibrando il rapporto produzione/distribuzione, potenziando gli ammortizzatori sociali. Senza la creatività e l’interpretazione degli artisti lo spettacolo non può esistere, perciò è ingiusto che siano loro a pagare il prezzo più alto per un sistema che soffre la mancanza di norme certe, di risorse adeguate, di prospettive concrete.




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