#FUS | Le note di C.Re.S.Co. sul D.M. 27 luglio 2017

Con un commento (quasi) articolo per articolo

Pubblicato il 18/10/2017 / di / ateatro n. #BP2018 , #BP2018 Codice dello Spettacolo , 162 , FUS

Il 16 ottobre 2017, nel supplemento n° 48 alla Gazzetta Ufficiale n° 242 è uscito il Decreto Ministeriale che regola l’assegnazione dei finanziamenti del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) agli organismi di teatro, musica, danza e circo.
C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea – ringrazia il Ministro On. Dario Franceschini di aver voluto integrare il suo precedente atto del luglio 2014 con modifiche che sono essenzialmente migliorative. Si tratta però di un piccolo restyling e l’impianto generale – con i punti di forza, ma anche con i notevoli limiti di allora – resta intatto.

Vediamo in sintesi cosa cambia, punto per punto, e le opinioni di C.Re.S.Co:
1) In alcuni passaggi del DM si cercano di stringere i tempi per l’uscita dei risultati delle assegnazioni. Speriamo che ciò accada realmente perché in questo primo triennio i tempi di uscita dei risultati sono stati troppo lunghi (contributi 2015 usciti a luglio, 2016 a novembre, 2017 a settembre).
2) Invitiamo a considerare “prime istanze” non solo quelle realtà che non hanno mai presentato domanda a valere sul FUS ma anche quelle realtà che hanno presentato domanda nel triennio precedente, ma sono state respinte. Inoltre, l’assenza di una definizione idonea di “prima istanza” ha determinato che nel precedente triennio fossero considerate di “prima istanza” (e dunque con requisiti agevolati) nell’ambito delle Imprese di Produzione anche le compagnie di artisti noti, ad esempio quelle di Silvio Orlando e di Alessandro Preziosi, soggetti che indubbiamente non hanno bisogno di requisiti di accesso semplificati.
Secondo CReSCo il criterio di definizione di cosa sia una prima istanza doveva essere profondamente ripensato.
3) Sempre nell’ambito delle prime istanze, per quanto riguarda il settore della produzione, è importante aver introdotto una gradualità di aumento del numero delle repliche annuali richieste e del numero delle giornate lavorative versate. In precedenza i numeri di accesso ridotti erano accettati solo per il primo anno, e si passava direttamente al massimo richiesto già dal secondo anno, invece nel nuovo DM ci sono due gradoni che solo al terzo anno del triennio arrivano ad avvicinare le prime istanze alle compagnie già finanziate. Era una richiesta di CReSCo e siamo felici che sia stata accolta.
4) Notiamo che il nuovo DM non apre nessun varco per quelle iniziative che nella loro natura identitaria sono pensate per essere a ingresso libero (valgano a titolo di esempio di festival di danza urbana): lo avevamo richiesto perché lo Stato italiano leggesse le modificazioni del sistema nonché gli inviti europei a creare processi di audience development che possono, in alcuni casi, usare anche queste strategie.
5) Anche in questo DM permane la discrezionalità dei contributi concessi dal Ministro con le cosiddette “Azioni di sistema”, discrezionalità che offre sostegni estemporanei a singoli progetti senza però attivare una vera mappatura su azioni di reale cambiamento. Si vedano a titolo di esempio le assegnazioni del D.D. del 06.09.2017 rep. 1392 e il D.D. 1145 DEL 27.09.2017 che, sommate tra loro, distribuiscono in modo discrezionale poco meno di 4 milioni di euro.
6) Accogliamo con favore il fatto che la valutazione qualitativa delle Commissioni sia stata innalzata da un valore di 30/100 a quello di 35/100. É importante non basare la valutazione solo su parametri quantitativi, e che i Commissari nominati si assumano la responsabilità di esprimere delle valutazioni sulla qualità dei progetti e che quelle valutazioni abbiano un peso.
CReSCo aveva chiesto che la qualità pesasse per 40/100, ma già 35/100 è un passo avanti rispetto al precedente DM. Per quanto ci riguarda, la riduzione del valore doveva essere effettuata sul parametro quantitativo, che invece è rimasto invariato a 40/100, e non su quello della qualità indicizzata che passa dal valere 30/100 agli attuali 25/100.
7) Ancora una volta, per l’attribuzione dei punteggi di qualità indicizzata non si tiene in considerazione il Consuntivo dell’anno precedente, basandosi quindi su dati certi, ma solo le dichiarazioni di impegno per l’anno stesso della domanda. Prendiamo atto che i decrementi accettati sono diminuiti (dal precedente 25% all’attuale 10%), ma resta il fatto che invece che chiedere agli operatori del settore un’operazione di divinazione sui propri risultati per l’anno in corso, sarebbe stato meglio basarsi sui dati certi dell’anno precedente. Invece, per quanto riguarda la dimensione quantitativa, nel primo anno del triennio ci si basa sulla previsione relativamente ai risultati da raggiungere per l’anno in corso, (seppure anche qui si abbassi la soglia di tolleranza dal precedente 15% all’attuale 10%), ma almeno per il secondo e terzo anno del triennio il punteggio di quantità viene assegnato rispettivamente sui risultati riportati a consuntivo del primo e del secondo anno. Non è esattamente quello che auspicavamo (e cioè che fosse fatto anche per il primo anno del triennio, il più importante), ma almeno è un passo nella giusta direzione.
8) Restano inalterati tutti i parametri minimi fissati per i Teatri Nazionali e i Teatri di Rilevante Interesse Culturale (Tric)) inclusi i limiti stabiliti per il numero di repliche fuori Regione ammesse (per i Nazionali, possono essere il 30% del totale delle repliche), per il numero delle coproduzioni che è possibile ospitare e per il numero dei soggetti che possono partecipare a una coproduzione. Le norme più restrittive erano state inizialmente introdotte nel DM 01.07.2014 per limitare la politica degli scambi, e poi erano state “ammorbidite” dal DM del 05.02.2016 che modificava il precedente e le fissava alle quantità adesso confermate dal nuovo DM. Si può concordare sul fatto che non è con calcoli algebrici che si portano i grandi teatri a produrre progetti davvero significativi: chi vuole farlo lo fa comunque, al di là delle limitazioni, chi non vuole farlo, trova sempre il modo di galleggiare sopra ogni norma. In generale, questo DM non si è posto minimamente l’obiettivo di ripensare il senso e la funzione di queste grandi strutture teatrali (cosa che del resto non fa neppure per quel che riguarda i Circuiti, altri soggetti preziosi del sistema, ma di cui va ben normata la funzione) che dunque, almeno per questo triennio, resteranno per quel che sono, coi loro pregi e i loro molti limiti.
9) Per quanto riguarda gli Organismi di Produzione della Danza sono leggermente aumentati i numeri minimi di attività richiesta, sia per il numero di repliche effettuate (ad esempio, per gli Organismi di Produzione si passa dalle precedenti 40 repliche richieste alle attuali 45 repliche), sia per le giornate lavorative richieste (sempre per gli Organismi di Produzione si passa da 600 a 650 giornate). Trattandosi di un aumenti contenuto ma che mantiene comunque un trattamento molto agevolato per la danza rispetto al teatro, pensiamo che la norma appaia sensata.
10) Non altrettanto sensata appare la richiesta che le attività multidisciplinari siano realizzate in almeno tre discipline (prima erano “almeno due”): la multidisciplinarità di un progetto non si misura sulla quantità delle discipline ospitate, ma nell’apertura prospettica e dei linguaggi degli spettacoli programmati. Manca inoltre, anche stavolta, l’idea che multidisciplinari possano essere anche i progetti di Produzione e di Promozione, e non solo le iniziative di Ospitalità.
11) Per quanto riguarda il settore della Promozione, notiamo positivamente che è stata rimossa la norma “anti Premio Scenario” che impediva il finanziamento di progetti di rete composti da soggetti già finanziati in altri ambiti. Altrettanto positivo, negli ambiti del Teatro e della Musica, è l’innalzamento del numero dei progetti di Promozione finanziabili da 15 a 20. Vista l’enorme quantità di domande presentate in questi ambiti nello scorso triennio e il fatto che la Promozione è uno degli spazi di maggiore sperimentazione del DM, CReSCo aveva chiesto che fossero ammessi almeno 25 progetti di Promozione per il Teatro e 25 per la Musica; accogliamo positivamente il fatto che un aumento ci sia comunque stato. Purtroppo, come sopra accennato, non viene introdotto – nella Promozione – il settore Multidisciplinare, quando molti progetti già attualmente finanziati in uno dei 4 ambiti hanno già la caratteristica di essere multidisciplinari.
12) Notiamo che nel nuovo D.M. relativo al FUS viene integrato lo specifico riconoscimento stabilito da uno specifico D.M. (3 febbraio 2016) destinato al finanziamento al Piccolo Teatro di Milano in misura non inferiore del 6,5% di quanto assegnato complessivamente al settore Teatro. Non vi è nulla di nuovo, solo l’esplicitazione in un D.M. più generale di qualcosa che era stato normato da un atto più specifico e dunque meno visibile alla comunità degli addetti ai lavori.

In generale, secondo CReSCo, il problema principale di questo DM è che non incide minimamente sul principale limite del precedente DM che stava nell’ingessamento del sistema di distribuzione e circolazione delle opere. Finché non si avrà il coraggio di fare un DM che investa realmente su questo aspetto del sistema, continueremo ad avere un sistema bloccato dall’eccesso di produzione e dall’assenza di contesti dove gli spettacoli possano essere ospitati.
Ci auguriamo che con l’approvazione del Codice dello Spettacolo dal Vivo già votato dal Senato e adesso in discussione alla Camera si potrà poi procedere alla definizione di Decreti Attuativi che portino davvero a un contributo di cambiamento nell’intero settore dello Spettacolo dal Vivo, inclusa la parte del finanziamento del settore tramite FUS che è oggetto della presente analisi. CReSCo è pronto a svolgere il proprio compito in questa nuova partita, per tutelare i linguaggi più innovativi e contemporanei.




Tag: Cresco (33), FUS aka FNSV (137)


Scrivi un commento