La proposta di legge fai-da-te per il teatro

Una Buona Pratica di ateatro in vista delle Buone Pratiche 2/2005

Pubblicato il 19/10/2005 / di / ateatro n. 089

Sono sessant’anni che il teatro italiano aspetta una legge che regoli il settore.

Ah, se ci fosse una legge per il teatro! Così necessaria, e dunque puntualmente promessa dai politici, legislatura dopo legislatura…
Ah, se ci fosse una legge per il teatro! Anticipata da decine di progetti, che vengono annunciati in roboanti convegni, articolati e declinati, e poi affinati in estenuanti mediazioni tra forze politiche ed enti locali… E infine tutti ¬- quello dell’oscuro deputato e quello del grande teatrante, quello del burocrate del partito di massa e quello della soubrette prestata alla politica -¬ invariabilmente abortiti e ignominiosamente sprofondati nell’inferno delle buone intenzioni…
Ah, se ci fosse una legge per il teatro! Surrogata anno dopo anno dalla famigerata circolare e dagli ancora piu malfamati regolamenti, terreno di scontro e mercanto nei corridoi del ministero…
Ah, se ci fosse una legge per il teatro!

(A proposito: bisogna davvero approvarla al più presto, una bella legge per il teatro, adesso che le competenze in materia stanno passando alle Regioni: altrimenti sarà davvero un gran casino!!! Ma i nostri politici forse sperano di finire nei guai per omissione di atti d’ufficio.)

Beh, se ce la facessimo noi, la nostra legge? Noi di ateatro, insomma. Tutti noi, che frequentiamo il sito: proprio come la vogliamo noi, la legge. Titoli, articoli e comma compresi. Potrebbe essere davvero una Buona Pratica, una legge per il teatro popolare e autogestita, mettendo insieme le nostre mille competenze.
Beh, ma non ci riusciamo di sicuro! Una legge fai-da-te? Ma come si fa!
Beh, almeno possiamo provarci. A modo nostro, naturalmente. Cercando di farci venire qualche idea, tutti insieme, aprendo uno spazio nel forum. Mettendo insieme gli articoli, discutendone pubblicamente…

Cioè… insomma… diciamo che potremmo fare così.
Chi vuole (chi tra noi ha ancora un paio di neuroni funzionanti) propone un articolo o due, su un tema che gli sta particolarmente a cuore. Lo posta nel forum (possibilmente non anonimo); può aggiungere qualche breve spiegazione, se pensa che sia utile (ma se bisogna spiegarlo, vuol dire che l’articolo non è gran che!). Chiaramente sui singoli articoli tutti quanti possiamo dire la nostra, postando commenti, approvazioni e dissensi. Emendamenti!!!
(Nota per i megalomani: non mandateci progetti di legge completi. Siamo megalomani, ma non così gravi.)

Dopo di che, vediamo che ne viene fuori. Sarà divertente (abbiamo già in mente un paio di proposte birichine). E magari la mettiamo insieme davvero, questa benedetta Legge per il teatro di ateatro. Probabilmente non sarà gran che, lo sappiamo già. Sembrerà scombinata e utopica, un po’ come ateatro. Ma di certo non sarà molto peggio di quello che è stato proposto e praticato finora.

Per renderci il compito più facile, ecco alcuni dei criteri finora utilizzati nella regolamentazione del nostro teatro.

1. Principio dei principi fondamentali
E’ ovvio che una legge ambiziosa come la nostra deve basarsi su alcuni principi fondamentali. Il progetto di legge Rositani, attuale base di discussione insieme al progetto di legge delle Regioni, è intitolato proprio “Principi fondmentali in materia di spettacolo dal vivo”. Eccone un paio, di questi principi davvero fondamentali:

“Nelle esecuzioni dal vivo è vietato l’utilizzo anche parziale di supporti o di apparecchiature che contengano musica preregistrata.”

“L’insegnamento della danza, limitatamente ad allievi d’età inferiore agli anni 14, è riservata a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.”

2. Principio del faccio quel cazzo che mi pare
In diverse circolari si è ribadito che i contributi “possono non essere inferiori” a quelli dell’anno precedente (che se ci pensate solo un attimo, capite che non vuol dire proprio niente). Nell’ultimo regolamento, quello che ha portato all’azzeramento dei contributi FUS a diverse compagnie, “la valutazione qualitativa può determinare una variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all’azzeramento dei costi ammessi ai sensi dell’articolo 5”: tradotto in italiano, abbiamo stabilito alcuni criteri oggettivi, che portano a un certo risulato, ma noi ce ne freghiamo e se lo vogliamo azzeriamo tutto.

3. Principio della regola su misura
Si tratta di una variante raffinata del principio precedente. Gli esempi più recenti e clamorosi di provvedimenti ad personam arrivano dai piani più alti del palazzo, ma i regolamenti teatrali (e i concorsi universitari e le gare d’appalto) lo usano da sempre. Per esempio, si legge che “E’ riconosciuta ai soggetti che gestiscono una sala teatrale con una capienza non superiore a duecentocinquanta posti ed in presenza dei prescritti requisiti connessi all’agibilità, un’ulteriore valutazione per un progetto di produzione realizzato nella stessa, purché non superiore al trenta per cento del totale delle giornate recitative programmate e secondo i criteri stabiliti per gli organismi di cui all’articolo 14”. Insomma, per fare ricerca bisogna avere meno di 250 spettatori. Ma perché proprio 250, e non 200 o 300? Il sospetto c’è: forse qualche amico del giaguaro ha la sala della misura giusta, e qualche nemico invece…

4. Principio del su-do-ku, o del libero mercato
Si tratta di un capolavoro di enigmistica, furtto senza dubbio frutto di faticose trattative notturne tra eroici operatori, dotati di robuste scorte di Moment®: “Per la quantificazione dei costi di produzione ed ospitalità sono prese in considerazione solo le recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o per le quali sia corrisposto, nella misura massima, un compenso fisso risultante dalla somma dei compensi lordi, fino al massimale annualmente definito dall’ENPALS, moltiplicata tre volte, con un incremento del 10% per la commedia musicale. Concorrono alla formazione del foglio paga, con esclusione della moltiplicazione di cui sopra, anche le spese delle diarie nella misura massima di euro centoventi pro-capite”. Per la stesura del testo, sospettiamo che i nostri amici abbiano avuto come consulente un esperto di su-do-ku.

5. Principio dello specchietto per le allodole
Beh, la legge eterrnamente promessa e mai approvata sarebbe l’esempio più classico di acchiappagonzi ornitologico. Ma lo sono anche quegli organi istituiti e mai diventati operativi (o grottescamente disfunzionali), come la Consulta dello Spettacolo dele Ministero, e la Consulta territoriale e Consulta tecnico-artistica previste dal nuovo statuto dell’ETI: viste mai?
Del resto provate voi a individuare, assoldare, convocare e mettere d’accordo:
“il Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
il Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo;
il Direttore Generale dell’Ente;
un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui due per l’attività di produzione e due per l’attività di distribuzione sia teatrale che di danza;
un docente universitario di discipline teatrali;
due rappresentanti della critica teatrale e di danza;
un rappresentante degli attori ed un rappresentante dei danzatori
un rappresentante dei registi;
un rappresentante dei coreografi;
due rappresentanti degli autori;
quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori”.
Ci permettiamo di aggiungere all’elenco un rappresenante delle webzine teatrali, che magari – visto che siamo i migliori – incameriano un paio di gettoni di presenza e il rimborso del viaggio nella capitale…

6. Principio del “Se l’ho fatta giusta mi smentisco subito”
Se per errore l’avete fatta giusta, come rimediare? Anche in questo caso sfortunato, abbiamo una soluzione. Un esempio: il principio della triennalità. Ottima idea, da neutralizzare al più presto. Infatti dopo i primi tre anni ecco il pentimento: “in caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente”. La triennalità? Fatta! E subito disfatta!
Il numero tre eccita con ogni evidenza la fantasia del legislatore: in passato per incentivare la continuità occupazionale si è prescritta persino la “biennalità nel triennio”;

7. Principio della gran cazzata
Riteniamo inoltre opportuno suggerirvi di proporre qualche palese cazzata. Si sa, le leggi sono una faccenda molto noiosa, e ogni tanto una bella risata allenta la tensione e mette la combriccola di ottimo umore. Per esempio, nel già citato progetto Rositani, fa capolino il meraviglioso Festival degli eponimi:
“Lo stato, in collaborazione con le regioni, incentiva l’istituzione di festival intitolati a:
a) grandi musicisti italiani, autori di musica lirica, sinfonica, leggera e popolare;
b) grandi personaggi del teatro, della danza, del circo;
c) generi musicali, teatrali o tersicorei.”
(Giuro, non l’abbiamo inventato noi, non siamo mica così perversi: a nessuno di noi sarebbe venuto in mente di abbinare l’emissione filatelica obbligatoria alla prima edizione di ciascun festival eponimo, come prevede la proposta.)


POST SCRIPTUM

Per la cronaca, a rileggere i documenti del passato, la legge sul teatro sarebbe già in vigore da tempo.

Se non ve ne siete accorti, è in vigore dal 1979…
“Le funzioni delle Regioni e degli enti locali in ordine all’attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con le leggi di riforma dei rispettivi settori entro il 31/12/1979.” (DPR n. 616, 24/7/77)

Ah, no, è in vigore dal 1985:
Infatti la Circolare del 31/7/1985 “si configura quale ultimo intervento organico che lo stato opera in via amministrativa prima dell’entrata in vigore della disciplina organica del settore”.

No, scusate, ci siamo sbagliati, è in vigore dal 2003:
“Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività di prosa”. (D.M. 27/2/2003, regolamento attualmente in vigore)

Anzi, no:
perché proprio nelle scorse settimane il ministro Rocco Buttiglione ha deciso di non diramare una nuova circolare per la stagione in corso: infatti entro la fine dell’anno, faranno la legge! Senz’altro!
Insomma, se vogliamo dare il nostro contributo questa nostra legge dobbiamo farla in fretta, molto in fretta…

Proponi il tuo articolo della Legge per il teatro fai-da-te nel FORUM DI ATEATRO.

Redazione_ateatro

2005-10-19T00:00:00




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