#BP2019 | Il welfare per lo spettacolo

Il documento di sintesi dell'incontro del 24 settembre 2018 a Milano in vista della giornata del 30 marzo 2019 Per una politica dello spettacolo dal vivo

Pubblicato il 27/03/2019 / di / ateatro n. #BP2019 | Per una politica dello spettacolo , 168

Il 24 settembre 2018 si è tenuto un incotro sul tema del welfare per i lavoratori dello spettacolo. Questo il documento conclusivo, a cura di Patrizia Cuoco, con i contenuti e le proposte emersi in quell’occasione. (n.d.r.)

Da oltre un anno l’Associazione culturale Ateatro porta avanti iniziative di riflessione e confronto intorno al tema del lavoro nel settore dello spettacolo e ai contenuti della legge n. 175/2017, il così detto Codice dello Spettacolo. Al “welfare nel settore dello spettacolo in Italia e in Europa” ha dedicato l’appuntamento del 24 settembre 2018, a cui hanno partecipato rappresentanti dei lavoratori (SLC-CGIL) e delle imprese (PL.A.Tea e C.R.eS.Co), amministratori pubblici, parlamentari, operatori e esperti del settore. L’intervento conclusivo di Ferdinando Montaldi dell’INPS ha ripreso i temi emersi e ha illustrato alcune proposte di adeguamento delle tutele assicurative dei lavoratori che l’INPS ha sottoposto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aderendo all’indirizzo di migliorare il welfare per lo spettacolo contenuto nel Codice dello Spettacolo (rif. art. 2 comma 4, lettera l) legge 175/2017).
Dal confronto sono emerse valutazioni e indicazioni che compongono una traccia utile per migliorare le disposizioni che oggi regolano il welfare per gli artisti e i tecnici dello spettacolo.

Il rapporto di lavoro nello spettacolo e la protezione sociale dei lavoratori
Le caratteristiche di discontinuità e stagionalità tipiche dell’attività di spettacolo e delle sue forme di organizzazione in Italia sono state largamente argomentate e riconosciute e
si è evidenziato come il lavoro di natura artistica e creativa può dar luogo legittimamente a diverse forme di relazione contrattuale (dipendenza da un datore di lavoro, libera professione, collaborazione coordinata e continuativa) che possono alternarsi nell’esercizio della professione.
E’ prevalsa la valutazione che queste specificità dovrebbero essere regolate da una disciplina unitaria, coordinata e sistematica e che le disposizioni legislative esistenti dovrebbero essere ordinate e aggiornate, con lo scopo di definire forme di protezione sociale atte a riconoscere e comprendere nella vita lavorativa delle persone la frammentarietà e la diversificazione del loro lavoro (variabilità costante di datori di lavoro e committenti, di tipologie di rapporto di lavoro, di settori di attività).
Conseguentemente si è affermata la validità dell’obbligo di assicurare gli artisti e i tecnici dello spettacolo al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro che regola le loro prestazioni. Introdotta con l’istituzione dell’ENPALS ad esclusivo beneficio di questa categoria di lavoratori, questa disposizione rafforza l’assicurazione per la pensione e l’assistenza in caso di malattia di e di maternità. Per la sua coerenza con le caratteristiche proprie del lavoro nello spettacolo, può essere assunta a riferimento per disegnare una disciplina unitaria e specifica per il lavoro e il welfare nello spettacolo.

L’assistenza economica nei periodi di non occupazione
Ferdinando Montaldi dell’INPS ha evidenziato come la flessibilità della Naspi – la Nuova assicurazione sociale per l’impiego introdotta nel 2015 – garantisca oggi condizioni più adeguate alla discontinuità di occupazione degli artisti e dei tecnici dello spettacolo.
E’ peraltro ampiamente condivisa la convinzione che un Regolamento specifico sarebbe più efficace poiché l’assistenza economica durante i periodi di non occupazione deve mirare a compensare la precarietà fisiologica di queste professioni e non l’occasionale perdita involontaria del lavoro. A suffragare questa convinzione è la legislazione francese che da decenni applica un regime di assurance chomage specifico per le professioni artistiche e tecniche dello spettacolo, che inquadra giuridicamente la figura professionale dell’intermittent du speciale, circoscrive in modo dettagliato le qualifiche interessate (i mestieri del palcoscenico, del cinema, della televisione, dell’industria audio-visiva, ecc.) e stabilisce procedure burocratiche che documentano la vita lavorativa dei beneficiari.
Si vorrebbe inoltre che l’assistenza riconoscesse e includesse il lavoro autonomo, seppur consapevoli che questa relazione contrattuale non contempla la quantificazione del tempo-lavoro.
Uno studio approfondito della materia consentirebbe sicuramente di elaborare un insieme di regole utili per garantire al meglio questa protezione sociale e un Regolamento specifico potrebbe comprendere il sostegno alla formazione continua, che la legge consente di finanziare con una quota del contributo per l’indennità di disoccupazione, che i datori di lavoro versano all’INPS. L’opportunità di scegliere individualmente di partecipare a corsi e laboratori o di realizzare programmi individuali di stage o residenza presso compagnie, teatri o imprese attive in altri settori, in Italia e oltre confine, incontrerebbe probabilmente la fattiva iniziativa dei lavoratori e vedrebbe largamente utilizzata questa fonte di finanziamento destinata all’aggiornamento professionale.

Il diritto alla pensione
Il rischio per i lavoratori artistici di non maturare nell’arco della loro vita lavorativa il requisito minimo per il diritto alla pensione è documentato dai dati dall’Osservatorio dell’INPS e da più ricerche statistiche. Al requisito di 120 giornate lavorative per conseguire un’annualità contributiva si aggiunge la correlazione tra il valore dei contributi versati e l’importo della pensione futura, che appare gravemente condizionato dalla scarsa remunerazione della gran parte di questi lavoratori.
Durante l’incontro organizzato da Ateatro sono state prospettate ipotesi diverse per valorizzare maggiormente il lavoro degli artisti ai fini dell’assicurazione previdenziale e un’accurata analisi preliminare del Fondo lavoratori dello spettacolo fornirebbe informazioni utili per individuare gli interventi più efficaci e compatibili con le risorse a disposizione. Tutti i suggerimenti sono volti ovviamente a facilitare la maturazione dei requisiti, riducendoli e/o riconoscendo nell’assicurazione del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo la frammentarietà della vita lavorativa: l’assistenza nei periodi non occupazione, la formazione, il lavoro assicurato presso il Fondo gestione separata dell’INPS.ù
La proposta dell’INPS, illustrata all’incontro da Montaldi, prevede un coefficiente volto a maggiorare la giornata lavorativa: ad ogni giornata retribuita corrisponderebbe un valore superiore ad uno. In questo modo verrebbe riconosciuto il lavoro che l’artista dedica alla sua preparazione (intesa come formazione e prova degli spettacoli). Questo regime potrebbe essere riservato esclusivamente agli iscritti al Fondo dopo il 1995 (poiché il D.Lgs. n. 182/1997 stabilisce già per i lavoratori attivi in precedenza un moltiplicatore delle giornate contributive calcolato in base all’importo del compenso percepito) e potrebbe comportare un aumento dell’imponibile contributivo per le retribuzioni corrispondenti ai minimi di legge o dei CCNL.
SLC-CGIL e gli stessi lavoratori denunciano da tempo la pratica di non remunerare le prove degli spettacoli e i frequenti casi di evasione contributiva. Al contempo non possono essere dimenticate le imprese che impiegano regolarmente i lavoratori e applicano i CCNL di categoria, e si deve supporre che siano la maggioranza.
La grave crisi di occupazione dei lavoratori si accomuna all’altrettanto grave crisi economica delle imprese dello spettacolo. Da tempo se ne discutono e denunciano le cause; tra queste: l’assenza di interventi e programmi legislativi di investimento, la decrescita del FUS e le distorsioni che i suoi criteri di erogazione determinano. Nello spettacolo dal vivo operano prevalentemente imprese fragili: dipendenti dal finanziamento pubblico, di piccola dimensione, autogestite dai lavoratori. La profonda crisi che soffrono da tempo ha condotto numerosi operatori a denunciare pubblicamente di non avere le risorse per rispettare i contratti nazionali di lavoro rinnovati nel 2018. Un miglioramento del welfare, finanziato con l’aumento del costo del lavoro non appare ne percorribile, ne risolutivo nella fase che lo spettacolo dal vivo sta attraversando. Le auspicabili politiche per il suo sostegno e sviluppo potrebbero al contrario essere perseguite anche con interventi di agevolazione contributiva, riservati eventualmente ai numerosi soggetti non a scopo di lucro che lo compongono e la cui funzione socio-culturale viene riconosciuta e valorizzata dalla Riforma del terzo settore.
Gli artisti e i tecnici dello spettacolo lavorano nella produzione radio-televisiva, nel cinema, nella produzione audio visiva, oltre che nello spettacolo dal vivo e quest’ultimo comparto ha il profilo imprenditoriale e economico più fragile.
Un’ulteriore ipotesi è un regime che consenta di trasferire i contributi assicurativi versati al Fondo Gestione Separata dell’INPS al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
E’ convinzione diffusa che numerosi lavoratori artistici e tecnici dello spettacolo siano assicurati anche al Fondo pensioni istituito nel 1995 per i lavoratori autonomi e para-subordinati. E’ un’opportunità che merita di essere approfondita e la cui efficacia e sostenibilità possono essere valutate attraverso l’analisi degli iscritti ad entrambi i Fondi pensione.
Aderendo alle motivazioni di questa ipotesi, durante l’incontro Montaldi ha suggerito di valutare l’ampliamento delle qualifiche professionali assicurate obbligatoriamente al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con lo scopo di meglio ricomprendere la diversificazione e l’evoluzione nel tempo del lavoro artistico e tecnico. Si tratta di un intervento coerente con il riordino delle disposizioni vigenti che la legge n.175/2017 ha incluso tra le deleghe al Governo, ad oggi purtroppo decadute.

L’assistenza economica di malattia e di maternità
Come si è detto in precedenza, gli artisti e i tecnici dello spettacolo ne beneficiano indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro. Ferdinando Montaldi ha sottolineato come l’assistenza sia riconosciuta anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro a condizioni che potrebbero essere riviste a vantaggio dei lavoratori. Da un lato con la riduzione dei requisiti minimi di occupazione nel periodo che precede l’evento di malattia, dall’altro con l’incremento della base contributiva, ferma da lungo tempo al limite giornaliero di 67,14€, per accrescere il valore dell’indennità economica. Quest’ultimo intervento comporterebbe ovviamente un maggior costo per le imprese, seppure di entità esigua.

Il lavoro gratuito, il dilettantismo e l’esonero contributivo per le imprese
Quanto la normativa attuale sia frammentaria e confusa e necessiti di un intervento sistematico e unitario di riordino è stato evidenziato anche a proposito degli obblighi contributivi delle imprese in assenza di remunerazione del lavoro. Le indicazioni dell’INPS, esposte all’incontro, suggeriscono di chiarire che cosa è il dilettantismo e di precisarne il perimetro di riferimento, prima di procedere al riordino e all’aggiornamento delle regole di esonero che oggi vengono applicate.
La diffusione del dilettantismo nello spettacolo è espressione del suo valore culturale e sociale. Ormai da diversi anni, il teatro italiano conosce inoltre un innovativo impulso con le multiformi pratiche che coinvolgono attivamente i cittadini, spesso svantaggiati. Equipe di artisti e professionisti dello spettacolo, lavorano, integrandosi anche con professionisti del benessere delle persone, per la realizzazione di percorsi teatrali, attività performative e spettacoli, ai quali partecipano i cittadini. Il Teatro “sociale”, “di comunità” e “partecipato” è diffuso su tutto il territorio nazionale; è un’area in espansione che offre opportunità di occupazione a numerosi lavoratori.
Al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono iscritti circa 300.000 lavoratori (dati INPS 2017). Quanti di questi sono professionisti, quanti sono assicurati occasionalmente, quanti beneficiano già in via continuativa dell’assicurazione previdenziale in un altro Fondo pensione? L’analisi di queste informazioni potrebbe contribuire a riordinare e rivedere le disposizioni inerenti le condizioni di esonero contributivo, sollevando numerose imprese dello spettacolo dal vivo dal pagamento di contributi assicurativi che non comportano benefici diretti per le persone interessate.
Un uguale approfondimento meriterebbe l’obbligo contributivo delle imprese straniere in tournée in Italia occasionalmente e per brevi periodi. Gli operatori del settore sanno che l’onere ricade sulle imprese italiane che programmano i loro spettacoli.
L’esonero è previsto esclusivamente per i paesi dell’Unione Europea e per gli stati con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia. Sono peraltro numerosi i teatri e le compagnie invitati a esibirsi nei festival e nei teatri italiani che provengono da paesi esclusi da queste disposizioni di esonero. Anche questo è un costo a carico delle imprese che non produce benefici diretti per le persone che vengono assicurate. Le disposizioni vigenti potrebbero essere riviste, conservando eventualmente l’assicurazione per gli infortuni e la malattia.

La soppressione del Certificato di Agibilità dell’ENPALS
Si tratta di un’ulteriore materia attinente il riordino del welfare dello spettacolo. Durante l’incontro è stato richiamata la disposizione, contenuta nella legge di stabilità per il 2018, che ha limitato l’obbligo di questo Certificato e che è risultata di controversa interpretazione, anche per l’INPS e il Ministero del lavoro.
Le indicazioni dell’INPS, esposte da Ferdinando Montaldi, suggeriscono di armonizzare l’obbligo del Certificato di agibilità con le procedure che oggi i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere, limitandone l’applicazione ai contratti di lavoro autonomo. Il DURC – documento unico di regolarità contributiva – consente di controllare il regolare versamento dei contributi sociali, ma il Certificato di agibilità è uno strumento tutt’ora valido per contrastare l’evasione contributiva, soprattutto  per gli artisti e i tecnici, che lavorano con contratti a tempo determinato e mutano costantemente datore di lavoro o committente. Recentemente il “Decreto Semplificazioni” (d.l. n.135/2018) ha modificato il d.lgs. C.p.S n. 708/1947, prevedendo l’obbligo del Certificato di agibilità esclusivamente per “i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione”.




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