Che cosa vuol dire la fine del certificato di agibilità?

Le novità della Legge di Bilancio 2018 per lo spettacolo

Pubblicato il 06/12/2017 / di / ateatro n. #BP2018 , #BP2018 Codice dello Spettacolo , #BP2018 Lavoro , 164

Nella Legge di Bilancio 2018 è spuntata una norma che sta facendo molto discutere, e solleva grandi inquietudini. In Commissione Bilancio è stato inserito un emendamento che prevede l’esenzione dal certificato di agibilità “per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi”.
Questo il testo dell’emendamento:

«Art. 6. – 1. Per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all’articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l’INPS. Le medesime imprese hanno l’obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all’articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 con contratto di prestazione d’opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L’obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata».

Fino a oggi, il certificato di agibilità rappresenta il documento indispensabile per le aziende che operano nel settore dello spettacolo, caratterizzato da un’intrinseca saltuarietà. Per tale motivo, è stata predisposta una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e/o tecnici, occupati nel settore.
A dare il certificato di agibilità era l’ENPALS, oggi è l’INPS, previo accertamento della regolarità contributiva (ovvero a seguito della presentazione di idonee garanzie): il documento attesta che il datore di lavoro può svolgere attività lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono indicati nel certificato stesso. Per ciascun lavoratore è indicato l’importo della retribuzione spettante (comunque non inferiore al minimale), il periodo di validità del certificato di agibilità, il luogo di svolgimento dell’evento e una breve descrizione dell’attività svolta.
Come nota Benedetta Buccellato nel comunicato di ApTI-Associazione per il Teatro Italiano, “viene eliminato un controllo. E i controlli non sono inutile e farraginosa burocrazia: sono, dovrebbero essere in una matura democrazia, strumenti a garanzia dei diritti dei lavoratori.”
Anche la SLC CGIL ha espresso forte preoccupazione e netta contrarietà:

“Un comma della legge di stabilità consegnerà definitivamente il settore dello spettacolo all’irregolarità. Ora le imprese devono chiedere l’agibilità prima di ogni spettacolo, che ne accerta la regolarità contributiva. La nuova norma, invece, dispensa le imprese da questo onere. Queste disposizioni sono particolarmente pericolose perché nello spettacolo i rapporti di lavoro sono principalmente a termine o autonomi e per la maggior parte caratterizzati da una breve durata. Per i lavoratori autonomi la beffa è ancora più grande, perché il comma rende obbligatorio chiedere l’agibilità solo se la durata del lavoro con partita iva è superiore a trenta giorni, ma i rapporti superiori a quel periodo sono pochissimi.”

E’ peraltro inquietante che una norma di questa portata, destinata ad avere un fortissimo impatto su un settore delicato come quello dello spettacolo, venga inserita senza alcun dibattito pubblico all’interno di un provvedimento come la Legge di Bilancio, che dovrebbe avere altri obiettivi e modalità operative. E’ pure preoccupante che tutto questo avvenga all’indomani dell’approvazione del Codice dello Spettacolo, che ha dato le linee guida per il riordino del settore.
A questo proposito, desta allarme anche l’entità dei fondi previsti per il FUS, al quale peraltro proprio il Codice dello Spettacolo ha affidato nuovi (e onerosi) compiti, a cominciare dal sostegno ai Carnevali Storici (questa Legge di Bilancio li finanzia con due milioni all’anno dal 2018 al 2020, che verrano attinti dal FUS), da una accentuata attenzione all’area del dilettantismo e dal rapporto con le scuole.

Per una visione complessiva delle misure della Legge di Bilancio per cultura, tursimo e paesaggio:
https://agcult.it/2017/11/30/legge-bilancio-2018-tutte-le-misure-approvate-cultura-turismo-paesaggio/




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