Si poteva fare di più per il circo?

Le modifiche FUS 2022-2024 nell'ambito del circo e dello spettacolo viaggiante

Pubblicato il 14/01/2022 / di / ateatro n. 180 , circo , FUS , Le Buone Pratiche della Ripartenza

Valentina Cortese, Lento Violento © Francis Rodor

Come rilevato negli articoli di Patrizia Cuoco e Mimma Gallina pubblicati su Ateatro il 23 novembre 2021 e il 6 dicembre 2021, le modifiche del DM sono numerose e alcune molto rilevanti. Rimando agli articoli citati per le modifiche che coinvolgono tutti gli ambiti dello spettacolo dal vivo, per concentrarmi invece sulle principali novità che riguardano esclusivamente l’ambito circo e spettacolo viaggiante oppure lo coinvolgono in maniera sostanziale.
Non è mia intenzione fornire qui una dettagliata guida tecnica al decreto: per questo rimando agli uffici ministeriali del settore, che possono con competenza affrontare direttamente con i soggetti interessati ad accedere ai contributi a valere sul FUS i passaggi burocratici del DM.
Piuttosto, ho pensato fosse utile raccogliere riflessioni e dubbi degli addetti ai lavori nonché mie, con l’intenzione anche di far partecipe il lettore delle complessità e contraddizioni, nonché della ricchezza, di un settore dello spettacolo dal vivo – il circo – non abbastanza conosciuto anche dagli addetti ai lavori dello spettacolo dal vivo.

Il DM poteva fare di più nell’ambito circo?
A ogni DM le aspettative sono alte e dalle impressioni che ho raccolto tra gli addetti ai lavori anche in questo caso il circo, pur accogliendo con entusiasmo novità quale l’introduzione dei Centri di Produzione di Circo, rileva che il sostegno al circo non è stato risolto come metodologia generale, capace di tenere conto delle caratteristiche specifiche di questo settore e dei suoi diversi soggetti: alla presenza di modifiche parcellizzate, seppure positive, e che andremo a esaminare, non fanno ancora riscontro modifiche sostanziali che permettano l’accelerazione del circo contemporaneo e di innovazione e che spingano il circo di tradizione verso il potenziamento o il rinnovamento.
Permangono i nodi tecnici e culturali che pesano sul settore: sciogliere questi nodi sarebbe un passo importante per sostenere quell’ulteriore e forte sviluppo del nostro circo che anche il circo europeo si aspetta dall’ Italia.
Tra i “nodi” e conseguenti necessarie modifiche spicca il perdurare dell’accorpamento del circo con lo spettacolo viaggiante. E’ un accorpamento oramai obsoleto e penalizzante per entrambe le categorie soprattutto dal punto di vista economico. I provvedimenti normativi italiani risalgono infatti agli anni Trenta, come riportato sul sito ufficiale dell’ANESV (Associazione Nazionale Esercenti Spettacolo Viaggiante), che definisce Spettacolo Viaggiante

le attrazioni – comunemente chiamate “giostre” – e i trattenimenti ospitati nei parchi di divertimento, siano essi temporanei – i classici luna park – che permanenti, tematici, faunistici ed acquatici. Le attività – oltre 150, tra le quali l’ottovolante e l’autoscontro – sono rubricate da un decreto interministeriale, aggiornato annualmente, che comprende, le piste Go Kart, gli scivoli acquatici, i circhi equestri come il teatro di burattini.

Clara Storti, Gretel ©Alessandro Villa

Nello stesso Ministero, e nello stesso ambito, sono quindi riunite attività e imprese (circo e “giostre”) entrambe pregevoli, ma lontane tra di loro per caratteristiche tecniche, artistiche, gestionale ed economiche. I pareri su come risolvere questo nodo sono diversi e spesso discordanti: per dividere i due ambiti sarebbe necessario abrogare o modificare la legge n.337 del 18 marzo 1968 – ma non tutti gli addetti ai lavori sono d’accordo. Va tenuto poi conto del fatto anche che sta (forse) ripartendo la riforma del Codice dello Spettacolo, che nelle intenzioni del legislatore ridisegnerà il funzionamento del sostegno pubblico alla lirica, al teatro, alla musica, alla danza, al circo e a tutte le arti performative. L’auspicio è che il confronto con le categorie interessate – circo e spettacolo viaggiante – e gli attesi decreti attuativi possano portare a una collocazione ministeriale del circo e dello spettacolo viaggiante che rispecchi sia le diverse caratteristiche delle due attività e dei loro addetti – artisti di circo da un lato e lavoratori dello spettacolo viaggiante dall’ altra – sia dei mutamenti avvenuti nella società e nello spettacolo dal vivo dagli anni trenta a oggi.

Le modifiche contenute nel DM

Art. 3. Presentazione della domanda di progetto triennale e dei programmi annuali

Comma 9: Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari di più soggetti partecipanti, anche di Paesi esteri, motivati da un’adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. La coproduzione deve risultare da un formale accordo, redatto per iscritto e debitamente firmato, fra i soggetti coproduttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari, del periodo di gestione e dell’attribuzione dei borderò nei limiti e in proporzione alla partecipazione finanziaria di ogni organismo. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, e nei limiti massimi consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono riconosciute le coproduzioni realizzate da organismi appartenenti a diversi ambiti, per le quali comunque sia prevista tale possibilità ai sensi del presente decreto. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attività, e nei limiti massimi consentiti dai rispettivi articoli di riferimento, sono riconosciute collaborazioni produttive realizzate da organismi appartenenti a diversi ambiti, per i quali comunque sia prevista la funzione produttiva, con riconoscimento per ogni àmbito della apposita documentazione SIAE.”

Qualche perplessità, e una richiesta di chiarimenti, ha suscitato l’utilizzo da parte del legislatore dei termini “coproduzione” (termine tecnico utilizzato nella prima parte del comma, non modificato, che ha precise caratteristiche quali elencate all’Art. 3 comma 9) e “collaborazioni produttive”, aggiunte nella seconda parte del comma modificato. Nell’ambito circo è un dettaglio non da poco, laddove talvolta è presente una “collaborazione” di organismi teatrali o musicali con artisti o compagnie di circo consistente nella semplice immissione – dato il grande successo di pubblico – di “numeri” di circo in produzioni teatrali o musical o di teatro d’opera, senza che avvenga una consistente e reale collaborazione artistica e produttiva tra le parti.

Comma 10: Ai fini del presente decreto, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque puo’ accedere con l’acquisto di titolo di ingresso, con l’eccezione, solo se in possesso di idonea documentazione e/o di dichiarazione resa da Pubblica Autorita’: a) relativamente alle attivita’ di cui al Capo II, del teatro di figura e del teatro di strada; b) relativamente alle attivita’ di cui al Capo III: 1) delle manifestazioni svolte nei luoghi di culto; 2) delle manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico e/o per le scuole, entro il limite massimo del quindici per cento dell’intera attivita’; 3) dei concerti d’organo; c) delle rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di apposite attestazioni, entro il limite massimo del dieci per cento dell’intera attivita;…”

La modifica di questo comma, consistente nella eliminazione alla lettera c del testo “relativamente alle attività di cui al Capo IV”, sembra estendere a tutti gli organismi il riconoscimento delle rappresentazioni a ingresso gratuito entro il limite massimo del dieci per cento dell’intera attività, deroga che in precedenza era limitata al Capo IV, cioè la danza.
E’ questa una novità accolta con grande favore da programmatori, festival, circuiti, la cui attività comprenda eventi spettacolari e circo open air, attività di spettacolo dal vivo aperte a tutti e sempre più presenti nelle programmazioni di arti di strada e di circo, dove sono accolte con entusiasmo dal pubblico.

Articolo 31.bis – Centri di produzione di circo

“1. Sono definiti centri di produzione di circo gli organismi che svolgono attività di produzione e di ospitalità e che abbiano la disponibilità in esclusiva per l’attività circense, con continuità nel corso del triennio a cui si riferisce il progetto, di uno o più tendoni ubicati nel comune o nell’area metropolitana in cui l’organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti della regione di appartenenza e munite delle prescritte autorizzazioni comunali e che abbiano, inoltre, nella stessa area di riferimento, la disponibilità di una sala di almeno novantanove posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attività di circo, e munita delle prescritte autorizzazioni.”

2. “Fermo restando quanto definito al comma 1, e quanto previsto nell’articolo 5 è concesso un contributo a centri di produzione di circo di cui al comma 1, subordinato ai seguenti requisiti:
a) siano in possesso della licenza di esercizio dell’attività circense di cui all’articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, d’ora in avanti T.U.L.P.S.;
b) effettuino, per ogni annualità del triennio per il quale è richiesto il contributo, almeno centoventi rappresentazioni. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di cui al periodo precedente, possono essere prese in considerazione fino a venti rappresentazioni effettuate all’estero, attestate da dichiarazioni di rappresentanze consolari e/o culturali italiane, o da pubbliche autorità locali, o da idonei contratti e da regolarità contributiva relativamente ai periodi di attività all’estero;
c) realizzino ottocento giornate lavorative, come definite all’Allegato D;
d) ospitino un minimo di trenta rappresentazioni, prodotte da organismi professionali diversi dal richiedente;
e) abbiano la capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

3. “Per la valutazione delle domande di cui al presente articolo vengono adottati i fenomeni di cui alla tabella 2-bis dell’Allegato B, di cui alla tabella 28-bis dell’Allegato C e di cui alla tabella 28-bis dell’Allegato D.”

Fabrizio Solinas, Little Garden

Da un sintetico giro di opinioni tra operatori del settore emerge in generale che i Centri di Produzione di Circo sono per il settore in questione la vera grossa novità del DM, attesa da tempo e ritenuta positiva. E’ un ulteriore elemento che pone il circo – se fosse ancora necessario – nella grande famiglia delle arti performative (danza, teatro, musica). Viene segnalato che i requisiti richiesti – tendone o tendoni+sala+120 rappresentazioni+800 giornate lavorative ecc. – hanno un senso se sull’art.31 bis ci sarà uno stanziamento di fondi consistente, che non ponga come sempre il circo in coda ai finanziamenti pubblici. E’ ritenuto positivo che per il circo venga stimolata la stabilità e l’identità con un territorio anche allargato (caratteristica già propria di alcune delle principali scuole e festival di circo).
Grazie a una maggiore stabilità, i Centri di Produzione possono essere un elemento trainante per tutte le realtà di circo del territorio e rendere ancora più chiara la percezione del circo da parte del pubblico. Inoltre possono permettere forme e tempi di residenza che si allineino con i tempi di creazione del circo contemporaneo, che possono variare anche dai 6 ai 24 mesi.
Le realtà di circo sono una presenza che sta diventando sempre più forte sul territorio, con l’eccezione del Sud Italia, dove comunque non mancano realtà in crescita. La riflessione che faccio è che sul territorio, anche laddove il circo contemporaneo sia in fase di sviluppo e non ancora consolidato, la presenza di un centro di produzione potrebbe avere la stessa funzione di traino che ebbero in Italia i primi festival di circo contemporaneo: il circo alla Biennale di Teatro di Venezia sotto la direzione di Giorgio Barberio Corsetti dal 1999 al 2002 e la Festa Internazionale del Circo Contemporaneo di Brescia diretta da Gigi Cristoforetti dal 2000 al 2008 non solo fecero scoprire il circo contemporaneo in Italia, ma in parte addirittura contribuirono a crearlo. Paradossalmente i Centri di Produzione di Circo potrebbero essere un punto di arrivo, testimone di maturità di organismi di circo presenti da anni nelle loro Regioni, ma anche un punto di partenza e stimolo in quelle Regioni dove il circo va sostenuto e spronato con un “segno” sul territorio , quale è un centro di produzione.
Sempre nell’Articolo 31.bis segnalo un dettaglio interessante: nel comma 1 si parla di “organismi” e non viene fatta nessuna distinzione tra circo di tradizione e circo contemporaneo, quando invece nell’allegato 0A, che definisce gli ambiti, i settori e i sotto-settori sui cui è possibile presentare domanda ai sensi del DM, alla lettera d, “Settori dell’ambito circo e spettacolo viaggiante”, i settori imprese di produzione di circo (si intende di tradizione) e imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione sono distinti tra di loro. Con l’utilizzo del termine “organismi” senza distinzioni, si potrebbero aprire scenari interessanti: fermi restando i requisiti richiesti dal DM, fermo restando che in Europa i Centri di Circo, come i Poli di Circo in Francia, sono una conquista e segno distintivo delle arti performative circensi contemporanee e di innovazione, potrebbero fare domanda come Centro di Produzione anche “organismi” di circo di tradizione che volessero contribuire sul territorio allo sviluppo artistico e manageriale del settore.

Alcune osservazioni in dettaglio relative ai comma dell’Art. 31 bis.

Comma 1: “…la disponibilità in esclusiva per l’attività circense, con continuità nel corso del triennio a cui si riferisce il progetto, di uno o più tendoni ubicati nel comune o nell’area metropolitana in cui l’organismo ha sede legale o nelle aree provinciali confinanti della regione di appartenenza…”.

È da chiarire se nel triennio il tendone/i tendoni debbano essere fissi sul territorio o possano essere utilizzati anche per le tournée (l’itineranza dovrebbe essere uno dei vantaggi di possedere un tendone!).

Comma 2 lettera b: 120 rappresentazioni per ogni annualità potrebbero essere eccessive, soprattutto considerando la diffusione attuale del circo contemporaneo. Sembrerebbe quasi che gli estensori del DM abbiano preso a modello i numeri del circo di tradizione e soprattutto del piccolo e medio circo di famiglia, il quale in piazza può presentare fino a due rappresentazioni giornaliere, considerando anche possibili repliche per le scuole.

Comma 2 lettera c: “…realizzino ottocento giornate lavorative, come definite all’Allegato D”: se a una prima lettura 800 giornate lavorative sembrano un numero limitato, è stato chiarito dagli estensori del DM che si intendono “minimo/almeno” 800 giornate lavorative.

Tabella 28-bis. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Centri di produzione di circo, articolo 31-bis

E’ aggiunta la Tabella 28-bis. Tra i fenomeni per la valutazione della Qualità Artistica dei Centri di Produzione di Circo, aventi nel primo caso l’obiettivo strategico di “Qualificare il sistema di offerta” e nel secondo di “Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti”, ne segnaliamo due.

Realizzazione di programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di qualificare l’offerta nel territorio e di rendere riconoscibile il nesso tra la linea produttiva e la proposta degli spettacoli ospitati. Valorizzazione della creatività emergente e delle attività spettacolari realizzate senza l’utilizzo di animali.

Elena Burani, Piume © Nicolò Degl’Incerti Tocci

‘ interessante notare come nelle Imprese di Circo e Circo contemporaneo (Allegato B- Qualità artistica – Art.31. comma 1, 2, 3) viene attribuito un punteggio specifico e distinto dagli altri fenomeni per il non utilizzo degli animali (ci riferiamo al Fenomeno di valutazione “Attività circensi senza animali”).
Nella Tabella 28-bis per la valutazione qualitativa dei Centri di Produzione di Circo, a chiusura della descrizione del fenomeno di valutazione che ha come obiettivo di qualificare l’offerta di spettacoli – viene invece utilizzata la formula “Valorizzazione delle attività spettacolari realizzate senza l’utilizzo di animali”.
Non è questa la sede per entrare nella questione dell’utilizzo degli animali nel circo o in altri contesti di spettacolo e non. Tuttavia il testo utilizzato, che sembra inteso a valorizzare il circo contemporaneo, potrebbe penalizzare il possibile futuro sviluppo di centri di produzione (sia di circo di tradizione che contemporaneo) che, come in Francia, vogliano utilizzare l’arte equestre nelle sue forme artistiche più innovative. Si tratta di un settore creativo che in Italia non è ancora pienamente sviluppato: l’arte equestre di tradizione e contemporanea di innovazione è disciplina presente in tanti dei principali festival internazionali, europei e italiani e è una tra le bandiere del rinnovamento del circo contemporaneo francese: citiamo, tra le molte compagnie equestri di innovazione, Théâtre Equestre Zingaro, Théâtre du Centaure, Baro d’Evel Cirk (presente con grande successo di critica e pubblico alla Biennale Teatro di Venezia nel 2016).

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale anche in relazione al rapporto con gli animali, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ Agenda 2030.

Segnaliamo il testo aggiunto “strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030”. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile che rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. “. Il richiamo all’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è comune a tutti gli articoli del DM: per approfondire l’ argomento rimando al sito www.unric.org/it/agenda-2030.

Parrebbe infine che ai Centri di Produzione venga delegata una consistente funzione anche “distributiva”. Per quanto riguarda la Qualità Indicizzata salta infatti all’occhio il punteggio alto assegnato proprio al fenomeno “Diffusione dello spettacolo sul territorio nazionale”. Se la “diffusione” si riferisce agli spettacoli prodotti dai neonati Centri di produzione, almeno nel primo triennio non può essere copiosa, specialmente nei primi due anni di esistenza del Centro. A meno che i Centri non incrementino in una prima fase la produzione e diffusione di spettacoli solisti o in duo o i work in progress presentati in pubblico: mi chiedo se questo non possa portare, almeno nel primo triennio, a una possibile penalizzazione dI compagnie più numerose e delle loro creazioni.

TITOLO III
ACQUISTI DI NUOVE ATTRAZIONI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI; DANNI CONSEGUENTI AD EVENTO FORTUITO; STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER ATTIVITA’ CIRCENSI
Art. 33 Ammissibilità al contributo
Art. 34 Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

Le modifiche del DM riguardano i requisiti dei soggetti che presentano la domanda, i beni oggetto del finanziamento, la documentazione da presentare per ricevere il contributo, con il risultato di una leggera semplificazione burocratica, che però non caratterizza tutti gli articoli del TITOLO III. La particolare “tecnicità” dell’ambito Spettacolo Viaggiante fa sì che la scrittura dell’articolo sia di difficile comprensione e talvolta interpretazione, dando adito a parecchi dubbi. Per esempio, se nell’art. 34 pare consentito ai costruttori, importatori, venditori di attrazioni di avere il codice identificativo relativo all’attrazione da loro gestita, a cui fare seguire la voltura della stessa, nell’articolo precedente sembra che il legislatore affermi il contrario, ovvero che costruttori, importatori, venditori di attrazioni non possano richiedere un codice a loro intestato: rimandiamo aagli uffici competenti che certamente sapranno indirizzare verso la corretta interpretazione.

Il comma 9 lettera b-bis porta invece un significativo elemento di chiarezza, stabilendo che non è concesso fare domanda ai soggetti che siano legali rappresentanti di società e/o titolari di ditte individuali aventi ad oggetto l’attività di costruzione, vendita, importazione o comunque connessa alla commercializzazione di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

Capo VII – AZIONI TRASVERSALI – Art. 41 Promozione

“…Possono essere sostenuti fino a un massimo di venti progetti per le attività dell’àmbito circo e di spettacolo viaggiante, fino ad un massimo di venticinque progetti per le attività dell’àmbito danza e fino ad un massimo di trenta progetti per le attività di ciascuno degli ambiti musica e teatro. I progetti a carattere multidisciplinare potranno fare domanda sulla base della disciplina di prevalenza in uno degli ambiti teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante”.

Siamo di fronte a un’altra novità che gli addetti ai lavori considerano non trascurabile e importante per il circo: nella Promozione i progetti sostenuti per le attività dell’àmbito circo e spettacolo viaggiante passano da 15 a 20: un provvedimento positivo vista l’importanza della promozione per lo sviluppo del settore, con l’auspicio che i progetti sostenuti passino almeno a 25 come per la danza, essendo alcuni tra i soggetti di circo finanziati all’Art. 41 tra i più presenti e innovativi nel sostegno e nella diffusione del circo.

Ringrazio Leonardo Angelini e Jones Reverberi per le osservazioni, talvolta in contrasto con le mie ma sempre stimolanti, nonché per le puntuali correzioni




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