L’ultima nuova legge

Considerazioni generali, riassunto e appunti di lettura

Pubblicato il 30/06/2009 / di and / ateatro n. 122

1. Alcune considerazioni di carattere generale

Può darsi che sia la volta buona?
Di “nuove” proposte di legge se ne possono segnalare dagli anni Settanta almeno venti-venticinque, e certo qualcuna l’abbiamo dimenticata. Ce ne sono state di improbabili e di molto meditate, di tendenza o concilianti, legate all’attimo fuggente o con qualche senso della prospettiva, di molto “politiche” e di molto “tecniche”, con firmatari illustri e ignoti parlamentari con entusiasmo da neofiti. Per cinque o sei di queste iniziative si pensava davvero che la strada del parlamento fosse spianata, e dunque anche questa volta possiamo permetterci un pizzico di cinismo.
Tuttavia la possibilità che questo progetto diventi davvero legge c’è: perché il testo attuale della Legge quadro per lo spettacolo dal vivo è “bipartisan”, perché cerca di conciliare qualche opposto senza dare fastidio a nessuno, perché salva l’esistente senza riserve dandogli però qualche pennellata di make up giovanilista, perché maschera la scarsità di risorse con la finanza creativa e con operazioni fiscali non troppo rivoluzionarie (e che – in questi tempi di crisi – tendono a essere estese a tutti i settori o quasi). E forse anche perché teatro, musica e danza sono ormai troppo poco importanti per scatenare veri contrasti veri, battaglie di principio o di schieramenti politico-ideologici contrapposti, come le battaglie degli anni Settanta (fra pubblico e privato), degli anni Ottanta (fra stabilità e giro) e degli anni Novanta (fra Stato e Regioni).
Se la legge andasse in porto, si creerebbe un curioso paradosso: l’attesissimo provvedimento sullo spettacolo dal vivo vedrebbe la luce nel momento in cui lo spettacolo dal vivo ha in assoluto la più bassa popolarità. Qualche anno fa, durante un’intervista per www.ateatro.it in occasione delle penultime elezioni politiche, l’onorevole Carlucci ci disse che era molto difficile far prendere sul serio il teatro e lo spettacolo a persone come Tremonti o Brunetta; da allora la situazione è di certo peggiorata, e le risorse sono crollate a piccolo. Dunque complimenti all’onorevole Carlucci che ce l’ha fatta (almeno in commissione) e all’onorevole De Biasi (che avrà avuto anche lei qualche problema nel PD), che sono riuscite nell’impresa (al di là di ogni considerazione di merito sull’impianto della legge).
Ma è un fatto positivo o negativo che la legge venga varata (se succederà) nei prossimi mesi, in questa fase politica? Probabilmente è positivo per quanto riguarda l’affermazione di principio, e di principi: l’esistenza di una legge aiuta a dare senso e identità pubblica a teatro, musica e danza. L’assenza della legge ha giustificato negli anni il calo del FUS e l’ultimo taglio sembrava far scivolare lo spettacolo al di fuori dalle politiche culturali del paese e dall’area welfare. La legge di certo aiuta a difendere lo spettacolo dal vivo.
C’è molto da discutere invece sullo specifico – e ancora più si discuterà a livello di decreti attuativi, in sede ministeriale e regionale: sia per le incrostazioni pluridecennali da cui non si è voluto o non è stato possibile ripulirsi, sia sul nuovo o presunto tale.

2. Lo schema del testo della legge

Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI

L’art. 1) e il 2) dettano finalità e principi: sottolineano il valore culturale, artistico, sociale, economico dello spettacolo, affermano la necessità di sostenerlo ed elencano le finalità del provvedimento e i principi generali. Si parla di equilibrio qualitativo e quantitativo sul territorio, di libertà, di pluralismo, di identità nazionale ma anche di multiculturalità, di tradizione e innovazione.

L’art. 3) riguarda i compiti della Conferenza Unificata (ovvero la sede in cui Stato e Regioni si incontrano), che si esprime sugli indirizzi generali (che però sembra siano già quasi tutti elencati in questa legge) e soprattutto sulla ripartizione delle risorse per settore e sui criteri di emanazione del FUS: “d’intesa col Ministero”. E promuove intese, protocolli, accordi, modalità di coordinamento dei paini regionali, documentazione, archivi e azioni di monitoraggio.

L’art. 4) si sofferma invece sui compiti dello Stato
che resta titolare del FUS e, d’intesa con la Conferenza certo, disciplina e attua praticamente tutto (tutto quello che il Ministero ha fatto finora), oltre a promuovere il riequilibrio territoriale, la cooperazione europea e con paesi terzi, la diffusione radiotelevisivo (prevista un’apposita società con la RAI), vigila su un corretto sviluppo del mercato (attraverso le autorità preposte: antitrust supponiamo), costituisce un archivio (estendendo al video gli incentivi previsti per il cinema), potenzia l’osservatorio (anche con funzione di “sportello”informativo). Un comma ad hoc precisa che (4/2) “L’azione della pubblica amministrazione è improntata a tempestività, certezza e oggettività della norma nonché alla trasparenza dei criteri di quantificazione, erogazione e verifica degli esiti del sostegno pubblico”.

L’art. 5) elenca i compiti delle Regioni
e degli enti locali, cui resta l’attuazione dei principi attraverso piani triennali, la promozione dello spettacolo “senza precostituire oggettive limitazioni della libera concorrenza di mercato”, il sostegno a nuovi talenti, alle residenze (“multidisciplinari” e “triennali”), collaborazione con l’ENPALS alla promozione del lavoro (anche con una “borsa” www.listaspettacolo.it), del turismo culturale, del credito, del restauro eccetera. Per fare tutto questo le Regioni provvedono ad adeguare le risorse.

Capo II. INTERVENTI DI RIFORMA

L’art. 6) affronta la Riorganizzazione dello spettacolo dal vivo
, che in concreto comporta: l’assimilazione delle imprese di spettacolo alla “piccola e media impresa” (il che probabilmente comporta dei vantaggi: approfondiremo), incentivi a trasformazioni o fusioni che favoriscano il consolidamento economico, conferimento di incarichi direttivi tramite pubblici bandi di concorso e con un unico rinnovato. L’ETI oltre ai compiti abituali, crea un “circuito di teatri greci e anfiteatri romani” (e i teatri romani?!), presterà consulenze tecniche operative per il Ministero (che continuerà a esserne il braccio esecutivo, n.d.r.), soprattutto per favorire la diffusione a livello nazionale e all’estero; infine i teatri di proprietà concorreranno “all’attuazione delle finalità e del progetto di attività dell’Ente“.
Non si entra nel merito di specifiche modalità organizzative o idee di teatro, ma si articolano i finanziamenti statali (che saranno formalizzati in convenzioni), dividendo le imprese in internazionali, nazionali e territoriali. Le nazionali sono quelle finanziate negli ultimi 5 anni, cui si garantisce il finanziamento (a tutte) per i successivi tre.

L’art. 7) riforma il FUS:
si integra il fondo (a partire da quale livello consolidato non è precisato), con cespiti vari, già in parte utilizzati (come il lotto) o riscoperti (come la percentuale sul gettito RAI) o del tutto nuovi (come un 10% sulle “convenzioni stipulate con i sistema delle fondazioni bancarie“: un punto da chiarire), e anche con i fondi europei.

L’art. 8) istituisce un fondo perequativo di 15 milioni di euro, che saranno spesi su specifici progetti, mentre per le ristrutturazioni di sale potrà intervenire anche ARCUS spa.

L’art. 9) istituisce il fondo per la creatività, sempre di 15 milioni di euro, che gestiranno le regioni, per i nuovi talenti e le loro creazioni. La destinazione è abbastanza precisa: 10 milioni a progetti innovativi interdisciplinari (che con “multidisciplinari” è la parola che ricorre di più nella legge: in questo caso – comma 4 – va dato atto di una precisa descrizione di ipotesi e modalità), 2,5 milioni per borse di studio, 2,5 milioni per promozione di musica, danza e teatro amatoriale.

L’art. 10) elenca le agevolazioni in materia fiscale: esenzione delle imposte per i reinvestimenti (come per tutti, nell’ultimo provvedimenti governativo), deducibilità delle erogazioni liberali (come già nella legge Melandri, ma speriamo con modalità semplificate), riduzione dell’aliquota IVA nei limiti fissati dall’Unione Europea e altro. Il tutto è stimato in 10 milioni di euro: è una valutazione interessante – anche se non sono evidenti le modalità di calcolo, si individua la fonte per recuperarli: un fondo del Ministero dell’Economia.

L’art. 11) incentiva l’educazione allo spettacolo nelle scuole a livello di materie curriculari ed extracurriculari.

L’art. 12) si occupa di formazione professionale e alta formazione: la competenza è delle Regioni che operano attraverso poli formativi, università ed enti preposti, ma le Accademie – oltre a vedersi riconosciuta una vocazione internazionale – possono attivare sedi decentrate. I docenti di danza devono essere provvisti dei titoli previsti dalla legge 508 del ’99, anche per operare nella scuola privata. Infine, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione formerà i manager dello spettacolo per le Istituzioni culturali e gli enti locali.

L’art. 13) prevede una banca dati professionale, basata su autocertificazione ma soggetta a verifica, che di fatto istituisce un albo delle “persone fisiche che presentano i presupposti e i titoli per svolgere attività manageriale artistica ed economica nel settore”. Farne parte costituirà titolo preferenziale per le nomine alla direzione degli enti.

L’art. 14) disciplina la professione di agente di spettacolo: di chi sarà autorizzato a rappresentare gli artisti (il registro sarà pronto già entro due mesi dall’entrata in vigore della legge).

L’art. 15) interviene in materia di tutele assicurative, di collocamento al lavoro e welfare. Si tratta una normativa abbastanza complessa, e davvero attesa, che ci riserviamo di studiare nel dettaglio.

L’art. 16) riguarda ARCUS, che potrà intervenire solo su progetti strutturali, di costruzione, restauro di sale eccetera.

L’art. 17) vara il Consiglio dello Spettacolo dal vivo e comitati tecnici di settore collegati, in sostituzione delle precedenti Consulte e Commissioni. Le nomine sono prevalentemente di competenza della Conferenza (12 membri su 20), 4 competono al Ministero e 4 alle associazioni di categoria più rappresentative (ovvero l’AGIS). IL Consiglio ha ampi poteri: indirizzi sulla normativa, ripartizione del FUS, risorse aggiuntive, riequilibrio eccetera. I comitati tecnici hanno compiti simili all’interno dei diversi settori. Si danno però fin da ora precise indicazioni: per esempio, confermando la rilevanza dei criteri automatici nelle assegnazioni ed elencando i consueti criteri qualitativi. Ma va segnalata una novità assoluta: l’indicazione alle organizzazioni stabili (ma anche per l’attività itinerante) di formare compagnie giovani “per la ripresa del repertorio”.

Capo III. ATTIVITA SETTORIALI

Gli artt. 18 (musica), 19 (teatro), 20 (danza), 21 (circhi)
riassumono le finalità del sostegno pubblico e per sommi capi le attività che verranno sostenute. Per il teatro si ribadisce che va valorizzato senza distinzione di genere con riferimento a produzione, distribuzione, promozione e ricerca, e si identificano alcuni modalità operative: l’attività stabile, quella di giro (ovvero che sviluppa un “itinerario geografico“), promozione, formazione, festival, attività internazionale (una sintesi degli attuali decreti, senza mai entrare nel merito di tipologia di impresa o idee di teatro)

3. Alcuni appunti per una prima valutazione

Una “nuova” legge dunque. Nuovo è una parola grossa: c’è infatti molto d’antico in questo testo, o meglio di vecchio: per esempio, c’è molto-troppo Ministero: ma, al di là della retorica della norma, quanto è recuperabile in correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza il nostro dicastero?; e c’è un eccesso di gergo ministerialese-categoriale. Questo vecchio a tratti è mescolato con quel nuovo che invecchia subito, e suona già un po’ obsoleto.
L’impressione è quella di un nucleo (un core-business) all’antica italiana (in cui privato batte pubblico 3 a 0), nettamente distinto da un’area giovane ovviamente “multidisciplinare” e creativa con qualche preoccupazione sociale, circondato da una nebulosa di meteoriti (varie ed eventuali), in qualche caso innocue in altri pericolose.

Se ci si aspettava una legge di principi e di indirizzi, è evidente che non è così.
Premesso l’apprezzamento alla scelta positiva di affrontare materie come quella degli ammortizzatori sociali (finalmente: ma perché aspettare sei mesi per vararla dall’entrata in vigore della legge, quando meriterebbe addirittura uno stralcio?), per molti altri aspetti il testo entra nel merito di un’infinità di dettagli che potevano essere opportunamente rimandati ad altri provvedimenti legislativi o decreti.
Alcune misure sembrano ispirate da cattivi consiglieri e recepiscono come rilevanti aspetti del tutto minori: si pensi all’attenzione per la professione di “agente di spettacolo”, che la legge intende disciplinare e che di fatto finirà per incentivarla anche in un ambito come il teatro, dove quasi non esiste. Non mancano poi indicazioni tecnico-programmatiche che rischiano di condizionare la libertà artistico-organizzativa delle imprese (a dispetto dell’invocata libertà di mercato), e non paiono troppo ponderate: fra tutte, l’obbligo di creare compagnie giovani per la ripresa del repertorio! Un’idea forse vagamente sensata per la lirica, ma piuttosto insensata nel teatro di prosa. Altri punti sono spia di una scarsa conoscenza o di una informazione unilaterale sul settore: per esempio, quando si fa dipendere la qualifica di “internazionale” (che può essere attribuita a una compagnia) dal collegamento con gli scambi promossi dal MAE (che notoriamente riguardano una piccola parte, e non la più qualificata, della nostra attività internazionale).

Stato e regioni
E come sempre succede occupandosi di dettagli, il rischio di dimenticare alcuni elementi significativi è alto, così come quello di perdere il senso dell’ìnsieme.
Così, se non ci sbagliamo, si è invaso non poco il campo che la riforma costituzionale attribuiva alle Regioni (pensiamo in particolare a tutte le competenze che l’art. 17 attribuisce al Consiglio dello spettacolo dal vivo, per quanto nominato in buona parte (12 membri su 20) dalla Conferenza unificata).
La ripartizione fra i poteri resta infatti molto sbilanciata a favore dello Stato, nelle cui mani – se pure di concerto con la Conferenza – resta il FUS, con criteri di ripartizione non territoriali ma settoriali.
Su questo punto, delegandolo, si lascia irrisolto un nodo non piccolo: in che misura si rinnoverà la ripartizione storica del fondo (che prevede oggi il 47% alla lirica, in coerenza con la legge istitutiva del FUS, che non ci sembra venga abrogata dalla nuova legge).

Finanza creativa
Andate a leggervi l’art. 7, che abbiamo solo riassunto: la riforma del FUS, appunto. Accanto a qualche incremento meritorio (anche se un po’ aleatorio, come lo sono sempre le percentuali su gettiti non certi), si fa un’operazione davvero degna di Tremonti, mettendo le mani su fondi non propri (attingendo alla RAI e alle fondazioni bancarie) e si arriva a indicare come “integrati” nel FUS i fondi della Comunità Europea destinati allo spettacolo (fondi che ovviamente la UE assegnerà secondo i suoi programmi e parametri). Di quante risorse vere si disporrà, di fatto non si capisce.
Ci sono però i due nuovi fondi di 15 milioni + 15 milioni per creatività e perequazione (ovvero riequilibrio dei territori: il fondo era davvero doveroso, essendo chiaro che le assegnazioni continueranno a privilegiare la storicità). Modi e destinazione sono già molto orientati e definiti (ma anche questo è un tema da approfondire).
E naturalmente c’è il pacchetto molto promesso degli incentivi fiscali. Non è nuovissimo, ma certo più dettagliato, se si arriva perfino a valutarne l’impatto in 10 milioni di euro.
Si è però persa l’occasione per sviluppare una tema del dibattito sul finanziamento allo spettacolo, che attraversa l’intero Novecento: la linea che potremmo definire “liberista”, che ipotizzava tendenzialmente che le imprese private potessero scegliere fra incentivi, compatibili con il lucro, e contributi, che con il lucro d’impresa non dovrebbe esserlo. Si è aggirata la questione, lasciando le cose come stanno: tutti possono avere tutto. Eppure questo forse è il problema: l’assimilazione di pubblico e privato ci distingue e distacca dagli altri paesi europei, è il vizio di fondo che ha impedito al nostro spettacolo di evolversi anche in senso industriale.

Niente di nuovo sotto il sole rispetto al problema di criteri e “autorità” di valutazione, ancora una volta aggirato o eluso.
Ma non mancano le varietà curiose, vecchie e nuove, che meritano di essere approfondite:

– la società per la diffusione televisiva (come, chi se ne occuperà? speriamo che lo spot del MIBAC ribattezzato ironicamente “Questo è un paese per vecchi” non detti la linea);

– il pentimento a metà per Arcus, che non viene sciolto ma dovrà occuparsi solo di sostenere il recupero delle sale (ed è un vero peccato, perché se gestita correttamente la sua funzione non era affatto inutile);

– l’ETI che diffonde lo spettacolo nei teatri classici (ma l’INDA non è soppresso) e continua a gestire i suoi teatri. Ovvero indietro tutta, dopo che per due anni l’obiettivo era la dismissione delle sale dell’Ente: si cambiano orientamenti o semplicemente l’operazione non è riuscita, con l’eccezione del Quirino?;

– gli albi per i direttori artistici e organizzativi (chissà quali saranno i requisiti minimali…);

– l’irriducibile prestigio delle Accademie (almeno presso i “legislatori”);

– il protezionismo d’antan per i docenti di danza (categoria protetta).

Ma chi vince e chi perde, in tutto questo?

Ci sembra che vinca l’establishment teatrale, il sistema teatrale consolidato: nessun cambiamento sostanziale, e oltretutto chi ha operato negli ultimi cinque anni si garantisce la conferma del contributo per i prossimi tre (poi deciderà la Conferenza come procedere).

Ci si occupa molto di pluralismo e di tutela della concorrenza contro posizioni dominanti, in una visione poco realistica del mercato e pochissimo consapevole di quello che i francesi chiamano “l’eccezione culturale”: non crediamo infatti che si pensi di limitare i poteri di eventuali “trust” privati di gramsciana memoria, ma che ci si preoccupi semplicemente di regolare l’intervento pubblico (www.ateatro.it ha riferito a questo proposito di un convegno romano – all’Eliseo – e di un’associazione di teatri che andava in questa direzione; speriamo almeno che la norma eviti qualche concerto strapagato da enti locali);

Ci sono certo riconoscimenti nuovi (o maggiori che in passato) all’area giovane: con l’apposito fondo creatività, si conquista uno spazio che però rischia di diventare un ghetto: meglio di niente, anche se per ora non è dato sapere come si passerà dall’età giovane e creativa a quella adulta; il fondo speciale resta però una buona idea: è il prezzo pagato al sistema consolidato, che non avrebbe mai accettato uno spostamento del FUS verso i giovani (ma i “vecchi” si attrezzeranno di certo per le adozioni);

C’è tuttavia, in questa nuova legge, un grande sconfitto e assente: il teatro pubblico.
Viene citato solo per limitare – come è giusto – i mandati ai direttori, e tuttavia non si sente la necessità di inquadrare anche questo semplice provvedimento in una riforma generale del teatro pubblico e in una precisazione delle sue funzioni. Anzi, la legge elude del tutto il problema della “funzione pubblica” (un ragionamento analogo vale per i teatri comunali e i circuiti e perfino per le Fondazioni lirico-sinfoniche). Troppi infiltrati (privati nel profondo del cuore anche se inalberato l’etichetta di teatro pubblico). Forse troppi errori di gestione. Soprattutto poche idee sulla propria funzione e una cronica incapacità di rimettersi in discussione e reinventare le proprie funzioni. Così nella nuova legge il teatro pubblico merita di essere considerato solo un’impresa un po’ più consistente delle altre (a volte). Il dibattito su questo punto sarebbe davvero urgente.

PS Il forum e il sito www.ateatro.it sono a disposizione per chiarimenti, dibattiti, discussioni, proposte…

Mimma_Gallina_e_Oliviero_Ponte_di_Pino

2009-06-30T00:00:00




Tag: Arcus (9), legge (18)


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