Le proposte di Ateatro per il Codice dello Spettacolo

Di cosa discuterà il teatro italiano nei prossimi mesi

Pubblicato il 11/09/2023 / di / ateatro n. 191 | Le politiche per lo spettacolo dal vivo

La call

Il sottosegretario Mazzi ha chiesto al mondo dello spettacolo (per la precisione alle “Associazioni rappresentative di interessi nel settore” e alle “Organizzazioni sindacali”) un contributo costruttivo per “definire ed accelerare il percorso di riforma della normativa in materia di spettacolo e addivenire alla redazione di un unico testo normativo, denominato Codice dello Spettacolo“.

Il sottosegretario Gianmarco Mazzi

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Il Codice dello Spettacolo riprende il suo cammino e il sottosegretario Gianmarco Mazzi raccoglie le proposte del settore (entro l’11 settembre 2023).

Perché il Codice dello Spettacolo è così importante
(se non lo sapete già)

Il Governo ha dunque ribadito l’intenzione di scrivere e approvare dopo decenni di tentativi abortiti una norma primaria dedicata allo spettacolo dal vivo, invocata da oltre settant’anni e mai approvata dal Parlamento.
Per tutto questo periodo, il settore è stato finanziato (senza però esagerare, sia chiaro) con il denaro pubblico, ma senza una norma che determinasse i confini del settore, le competenze dei vari livelli dell’amministrazione, gli obiettivi e i criteri di assegnazione del finanziamento.
Decine di progetti di legge si sono impantanati, uno dopo l’altro, a causa del sostanziale disinteresse della politica per un settore fragile e diviso, e dunque considerato marginale e rissoso, ma anche per la diffidenza di fondo del settore (o dello stallo dovuto agli interessi di lobby contrapposte) e per una certa consuetudine con il sottogoverno e i suoi meccanismi.
Nel passato le migliori intenzioni di Governi e Parlamenti hanno sempre imboccato il binario morto della fine della legislatura: decine di proposte sono rimaste tali, senza mai diventare legge. Gli appassionati della materia possono perdere ore a disquisire con passione dei meriti di una proposta avanzata qualche decennio fa, in un contesto irrimediabilmente diverso, e ormai dimenticata da tutti.
Quella che si presenta in questi giorni è dunque un’occasione storica per dare un assetto a un settore che ha proceduto finora per stratificazioni e aggiustamenti, governato prima con una serie di decreti a scadenza annuale e dal 2015 sulla base di progetti triennali, dopo la discussa riforma del FUS (istituito nel 1985).

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Il Codice dello Spettacolo su Ateatro

Rischi e opportunità

Scrivere una norma così ambiziosa significa tentare di governare una materia assai complessa: è una sfida che va affrontata in un’ottica di sistema. Tenendo presente che c’è sempre il rischio di fotografare l’esistente, limitando l’evoluzione creativa del sistema.
Il sottosegretario Mazzi ha giustamente e correttamente chiesto il contributo degli operatori, anche se in tempi brevi (poco più di un mese) e attraverso un breve appunto (due pagine articolate per punti).
Dietro questa scelta possiamo immaginare due diversi scenari.
Ipotesi uno. Negli ultimi anni il Parlamento ha già raccolto moltissime indicazioni, attraverso una lunghissima serie di audizioni nelle Commissioni parlamentari di Camera e Senato (alle quali anche l’Associazione Culturale Ateatro è stata invitata a partecipare). Molte realtà hanno già avanzato le loro proposte, a cominciare dall’AGIS, l’associazione delle imprese della categoria. Si suppone che il Governo abbia già una bozza del provvedimento, da integrare con le ulteriori indicazioni di chi è attivo nel settore.
Ipotesi due. Non è ancora stato fatto nulla e la nuova legge rischia di essere la sommatoria delle richieste delle rappresentanze delle mille sottocategorie dello spettacolo, non necessariamente coerenti (e forse nemmeno compatibili, visto che a volte nel settore si incontrano – e si scontrano – interessi contrapposti). Questo atteggiamento riflette la frammentazione corporativa di un settore che non è stato in grado di trovare una voce unitaria nemmeno durante l’emergenza pandemica, con una moltitudine di sigle e microsigle sindacali in concorrenza tra loro.

Siamo ovviamente certi che il Governo abbia una visione d’insieme del sistema. Tuttavia dalle discussioni finora emerse si deduce che anche all’interno della maggioranza di centrodestra le posizioni siano diversificate. A un estremo c’è chi vorrebbe ricondurre il settore alla logica del mercato, in un’ottica rigidamente liberista, considerando l’intervento pubblico del settore un’indebita e inutile ingerenza nelle libere scelte dei cittadini: non un elemento di pluralismo, ma una forma di propaganda e indottrinamento. All’altro estremo c’è chi ha cavalcato, soprattutto durante la pandemia, le proteste dei soggetti extra FUS, chiedendo demagogicamente di allargare il più possibile la platea dei soggetti finanziati dal Ministero della Cultura, sulla base del principio che ogni giudizio sul valore culturale dei progetti è ideologico (ovvero “soggettivo”).
In questo scenario, hanno un peso non trascurabile le spinte delle diverse lobby, pronte a sostenere i propri interessi attraverso canali formali e informali. Il rischio è che si arrivi a una legge puzzle, che si perde in mille dettagli (con tutte le indicazioni numeriche del caso) senza avere respiro progettuale: un testo di questo genere dovrebbe concentrarsi sui principi fodamentali.

La legge 15 luglio 2022, n. 106

Sono diversi i punti sui quali vale la pena di concentrare l’attenzione, al di là dell’eterna questione delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche (alle quali è dedicato il comma 2 dell’art. 2), che continua ad avere caratteri di gravità ed emergenza straordinari. In particolare:

Il lavoro
Al tema, già ampiamente dibattuto, sono dedicati diversi commi dell’Art. 2, a conferma dell’urgenza della questione. Anche se, alla prova dei fatti, sono finora mancate le risorse necessarie per realizzare le misure proposte.
Il 28 agosto 2023 è stato emanato il Decreto legislativo sull’indennità di discontinuità, su cui è subito iniziato il dibattito.

I LINK
Il documento di Ateatro alle Commissioni riunite Lavoro e Cultura della Camera nell’ambito dell’Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.
Il lavoro culturale e nello spettacolo di Patrizia Cuoco.
Indennità di discontinuità: “Se il Decreto fosse approvato così come presentato dal Ministro sarebbe un’occasione mancata”: il comunicato di C.Re.S.Co. e ACTA sul Decreto legislativo sull’indennità di discontinuità.

Gli albi professionali
La L. 2022/106 dedica ampio spazio agli albi professionali, soprattutto nell’ottica del welfare. È una scelta assai delicata, con varie indicazioni e controindicazioni.
È curioso tuttavia che un articolo del provvedimento si concentri su una sola tra le numerosissime professioni dello spettacolo, e nemmeno la più importante dal punto di vista numerico o economico: l’Art. 4 prevede infatti l’istituzione di un “registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo”. Dietro questa attenzione si intravvede il potere di una lobby.

Gli Osservatori
È una tema a cui la legge dedica molto spazio, ed è stato spesso affrontato da Ateatro.
Nel frattempo, sono venuti meno i termini indicati dalla L. 2022/106 per l’emanazione dei decreti del Ministro relativi ai provvedimenti in materia di Osservatori dello Spettacolo. Non sono stati dunque avviati la prevista ridefinizione dell’Osservatorio dello Spettacolo del MiC, così come l’istituzione del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale farebbero parte l’Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali dello spettacolo e non è stato realizzato il previsto Sistema Informativo Nazionale dello Spettacolo. Si tratta di linee di intervento che il Codice dello Spettacolo dovrebbe riprendere, perché rispondono a esigenze da lungo tempo evidenziate dai diversi attori del sistema dello spettacolo.
Si dovrebbe dunque prevedere una definizione del raccordo/rete tra Osservatorio nazionale e osservatori regionali più consapevole delle competenze delle Regioni, eventualmente tenendo conto della tendenza di queste ultime a far evolvere gli Osservatori dello spettacolo in più generali “Osservatori della cultura” e valorizzando il ruolo delle università e dei centri di ricerca come interlocutori chiave da integrare nella raccolta e interpretazione dei dati.

IL LINK
• Il numero monografico della rivista “Economia della Cultura” 1/2023, dedicato agli Osservatori della cultura.

Il Codice dello Spettacolo

All’Art. 2, c. 1, si legge che

“Il Governo è delegato ad adottare (…) uno o più decreti legislativi (…) per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all’educazione permanente.”

Su questo passaggio cruciale si è attivata la procedura di ascolto del sottosegretario Mazzi, che tuttavia non può prescindere da altre questioni affrontati dalla L. 2022/106.
Sono diversi i punti che dovrà regolare il Codice dello Spettacolo, se si vuole davvero dare al settore un’ipotesi di sviluppo organico e all’altezza delle sfide del nostro tempo.

Il Codice dello Spettacolo & altre riforme

Sono state approvate di recente e sono in corso di discussone diverse riforme di carattere più generale che incidono profondamente sullo spettacolo dal vivo. Le nuove norme devono tenerne conto, anche considerando che sembra possibile modificare la L. 2022/106.
In particolare:

# il riconoscimento della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni sulla normativa di materia di spettacolo dal vivo (espresso dalla giurisprudenza costituzionale ed esplicitato dalla L. 2017/175 e richiamato dalla L. 2022/106); particolare sensibilità riveste il possibile ruolo della Conferenza Stato-Regioni / Conferenza Unificata, per i necessari pareri/intese. Il lavoro svolto da Ateatro ha peraltro evidenziato varie discrepanze tra leggi regionali – che solo in parte risultano coerenti con la necessità di considerare le diverse realtà espresse nel territorio delle diverse Regioni (vedi il Dossier Le politiche regionali per lo spettacolo dal vivo). Il nuovo Codice dello Spettacolo dovrebbe dunque individuare le tipologie di soggetti finanziabili (con particolate attenzione all’attività e agli scopi, alla professionalità degli artisti coinvolti, a un numero minimo di anni di attività precedente), per introdurre un criterio di semplificazione e la univocità di riferimenti tra fonti statali ed eventuali fonti regionali ulteriori e diverse, che potrebbero considerare anche altri soggetti ma partendo dalla definizione della legge statale.

# l’Art. 117 della Costituzione prevede la definizione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), che meglio dovrebbero garantire una serie di servizi essenziali a tutti i cittadini in varie materie, a prescindere dal territorio in cui vivono. Tra le materie interessate dai LEP è compresa anche la cultura, per la quale i LEP non sono stati ancora determinati (ma questo vale anche per tutte le altre materie, compresa la sanità). È uno degli snodi dell’attuale discussione sulla cosiddetta “autonomia differenziata”;

# il progetto di riforma del Testo Unico degli Enti Locali, TUEL, approvato nella forma di disegno di legge delega dal Governo il 4 agosto 2023. Attualmente il disegno di legge delega ha un oggetto molto ampio, che sembra riguardare numerosi aspetti tra cui una nuova definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali. Si tratta dunque di valutare se inserire, o meglio di re-inserire, la funzione fondamentale della “valorizzazione dei beni culturali” sia nel nuovo Codice dello Spettacolo sia nella riforma del TUEL per le Province, le Città metropolitane e i Comuni. In passato la funzione rientrava tra le funzioni fondamentali delle Province e potrebbe essere ridefinita “promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” o “promozione, organizzazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, anche ai fini della necessaria definizione e attribuzione di risorse statali relative all’esercizio della funzione fondamentale attribuita agli enti locali;

# la disciplina delle Imprese culturali e creative, anche tenendo conto del recente disegno di legge presentato dal Governo sul Made in Italy, e in particolare dall’articolo dedicato alle imprese culturali e creative (che include espressamente tra gli oggetti di intervento delle imprese culturali e creative anche lo spettacolo dal vivo). Da sottolineare il particolare riconoscimento a queste imprese, oggetto oggi del nuovo sistema di aree funzionali del Ministero Italiano della Cultura (MIC), secondo la riforma del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, art. 102;

# la riforma del Terzo Settore, peraltro assai complessa e discussa;

# la funzione degli Osservatori dello Spettacolo, oggetto di diversi articoli della L. 2022/106.

Le proposte di Ateatro per il Codice dello Spettacolo

Qui di seguito, le proposte elaborate da Ateatro per il nuovo Codice dello Spettacolo, nell’ambito di un gruppo di lavoro che comprendeva il direttivo dell’Associazione e si è avvalso anche del prezioso contributo, tra gli altri, di Marina Caporale, Daniele Donati, Fabrizio Panozzo, Antonio Taormina. Più che sulle singole misure, tutte discutibili, ci siamo concentrati su quelli che a nostro avviso dovrebbero essere gli snodi fondamentali del testo della legge.
Una norma primaria deve trovare l’equilibrio tra le esigenze normative e la flessibilità regolamentare. Ponendo l’enfasi sul primo aspetto, si rischia di fotografare l’esistente e gli attuali rapporti di forza all’interno del sistema. Nel mantenere aperti i margini di flessibilità, è tuttavia necessario stabilire i principi fondamentali ai quali dovranno essere ispirati di volta in volta i decreti applicativi. Sarebbe inoltre opportuno armonizzare il provvedimento in discussione con le altre riforme già in atto (o in corso di approvazione).
Abbiamo deciso di rendere pubbliche le nostre proposte, anche per stimolare il dibattito su questi temi. Ci auspichiamo che si apra una discussione, che possa portare verso un’ampia convergenza degli operatori su una piattaforma condivisa (anche se sarà difficile).
In continuità con la missione di Ateatro, ci rendiamo disponibili, partendo da questa e da altre proposte, a raccogliere indicazioni e suggerimenti e a organizzare momenti di incontro e di confronto.

1. Certezza delle risorse e semplificazione
La nuova legge deve garantire un adeguato supporto al settore. Il FNSV deve avere una dotazione certa, soggetta a adeguamento annuale automatico. Si può ipotizzare di fissare un obiettivo per il sostegno al FNSV, per esempio una quota in percentuale del bilancio dello Stato.
In alternativa al contributo diretto, è opportuno introdurre il finanziamento attraverso il credito fiscale (vedi il Tax credit della legge cinema) per tutti i soggetti privati la cui attività ha un prevalente carattere commerciale (eventualmente indicando un massimale, per limitare i benefici per eventi ad alto profilo commerciale). Lo scarso numero di requisiti e di obblighi, oltre alla semplificazione burocratica, potrebbe orientare diverse imprese a scegliere questa forma di sostegno.
La tempestività delle assegnazioni e delle erogazioni è essenziale per consolidare il sistema, a partire dalla triennalità con determinazione triennale dell’importo del contributo annuale e possibilità di incremento/decremento annuale nel limite del 10%. All’accoglimento del progetto triennale, il contributo deve essere assegnato entro il primo trimestre del primo anno del triennio, con la contestuale erogazione di un acconto di entità significativa (almeno il 50%); l’erogazione del 90% del contributo annuale deve avvenire entro l’anno di competenza, con il saldo entro il secondo semestre dell’anno successivo. Ovviamente la presentazione dei progetti triennali, dei programmi annuali e dei rendiconti deve essere resa coerente con questa tempistica di assegnazione ed erogazione.

2. Le funzioni dei diversi soggetti finanziabili
Va ribadita la funzione pubblica dei soggetti che accedono al FNSV, come è implicito nella L. 2017/175.
Il FNSV sostiene l’intera filiera dello spettacolo dal vivo, nelle sue varie funzioni, avendo come obiettivi prioritari lo sviluppo di un’offerta culturale pluralista su tutto il territorio nazionale (in particolare grazie ai soggetti dell’area della stabilità, che svolgono un ruolo sia di produzione sia di programmazione), il rinnovamento dei linguaggi della scena e della drammaturgia, il ricambio generazionale dei quadri artistici e tecnici (anche attraverso percorsi di formazione), garantendo l’occupazione e la continuità del lavoro artistico, e il coinvolgimento di nuove fasce di pubblico.
Vanno indicate con chiarezza (nel Codice dello Spettacolo o nei Decreti triennali che regoleranno le assegnazioni del FNSV) le competenze, le tipologie e le funzioni dei diversi soggetti sostenuti dal FNSV, ovvero i compiti e gli obiettivi specifici per ciascun soggetto, al fine di incrementare la complementarietà dell’azione dei soggetti sui e per i territori, salvaguardando la qualità e pluralità dell’offerta, ferma restando la necessità di garantire la continuità del lavoro artistico.
In particolare per l’area della stabilità (volendo mantenere le attuali denominazioni, che almeno nel caso dei Teatri Nazionali appaiono storicamente poco giustificate), sarebbe opportuno differenziare, al di là della dimensione quantitativa, le funzioni tra Teatri Nazionali, TRIC e Centri di produzione. Va anche ricordato che l’impianto attuale del FUS/FNSV ha portato a un eccesso di produzione che il mercato fatica ad assorbire.
Vanno altresì valorizzati i nuovi spazi culturali multidisciplnari e multifunzionali, come spazi di sperimentazione e di riattivazione dei territori.

3. Competenze Stato-Regioni
Una regolamentazione del settore deve essere fondata sulla chiara e coerente distinzione delle competenze e dei ruoli di Stato e Regioni, coerentemente con gli Artt. 117 e 118 della Costituzione. Il Codice dello Spettacolo, sulla base del principio di sussidiarietà, dovrà fissare i principi fondamentali, che le Regioni dovranno attuare.
Alcune materie dovranno essere considerate di competenza prevalentemente regionale, in particolare quelle che hanno particolare rilevanza territoriale, per esempio Carnevali e Rievocazioni storiche, Bande e Cori, oltre che “pratiche artistiche a carattere amatoriale” (art. 1 comma 3, lettera a), e i soggetti della filiera che operano nel settore della distribuzione/programmazione.
Particolarmente delicata la gestione del settore dei festival, considerata la competenza delle Regioni in materia di turismo ma anche il richiamo nazionale e internazionale di alcune manifestazioni.
Per gestire il rapporto Stato-Regioni, va previsto un meccanismo di concertazione dei criteri generali di selezione e finanziamento, con assegnazione alle Regioni della corrispondente quota di FNSV e definizione del criterio di riparto delle risorse tra le Regioni.
Il MiC dovrebbe avere obbligo di surroga per le Regioni che non spendono le risorse di loro competenza. A questo scopo, si può utilizzare la Conferenza Stato-Regioni; un modello lo può offrire l’accordo di programma sperimentato per le Residenze teatrali.
In questa prospettiva, anche la valutazione dei progetti (anche a consuntivo) va avvicinata a livello territoriale (Regionale), eventualmente coordinandosi con gli osservatori (che però svolgono altre funzioni), in accordo con gli enti locali (Comuni, Province e Città Metropolitane) e in coerenza con il riparto di funzioni a questi spettanti.

IL LINK
191 | Le politiche per lo spettacolo dal vivo: la ricerca sulle competenze Stato-Regioni di Ateatro.

4. Riequilibrio territoriale
È necessario destinare una quota del FNSV a programmi triennali di riequilibrio territoriale da individuare e gestire con lo strumento dell’accordo di programma con la Conferenza Stato-Regioni. È dunque opportuno creare un Fondo per il Riequilibrio Territoriale, per attivare progetti (anche sperimentali) che contribuiscano a raggiungere i LEP nei territori più disagiati, non per replicare ovunque gli stessi modelli ma per individuare buone pratiche e valorizzarle caso per caso.

I LINK
Il gioco del riequilibrio.
I Livelli Essenziali delle Prestazioni spiegati bene (da Perfida de Perfidis).
I 502 beneficiari del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo 2023, ovvero tutto l’ex FUS sulla mappa di ateatro, comma per comma (con le nostre FAQ sul FUS).

5. Sostenibilità
Il tema della sostenibilità è diventato centrale anche per le attività culturali, che dovranno agire su tre livelli, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030.
# gestione degli spazi, progettazione e realizzazione dell’evento, che dovranno minimizzare l’impatto ambientale, valutare attentamente l’impatto sociale (positivo e negativo) e garantire la dignità dei lavoratori.
# contenuti, sia nelle tematiche (ferma restando la tutela della libertà d’espressione) sia garantendo equamente l’accessibilità ai tutti gli artisti/artiste, per valorizzare il pluralismo dei punti di vista.
# gli eventi/spazi culturali creano microcomunità nelle quali è possibile sperimentare modalità di comportamento innovative, anche sul versante della sostenibilità.

IL LINK
Le Linee Guida di TrovaFestival per festival sostenibili.

6. Dal sostegno all’offerta alla sostegno alla domanda
L’accessibilità

Il sostegno alla cultura in Italia è stato tradizionalmente indirizzato verso l’offerta, sostenendo la produzione (anche in maniera sconsiderata, come è accaduto con la riforma del FUS del 2014).
Sono molte le fasce di cittadini di fatto escluse dalla partecipazione culturale: abitanti delle periferie e delle aree interne, italiani con background migratorio, soggetti fragili… Anche per molti giovani l’accesso alla cultura resta impervio. In un paese dove nove italiani su dieci non entrano in teatro nemmeno una volta all’anno, è prioritario spostare l’accento sull’offerta, con azioni rivolte al pubblico degli spettatori potenziali, lavorando sull’accessibilità e sull’inclusività degli spazi e degli eventi.
L’allargamento dei pubblici (non in un’ottica di mercato/audience) deve essere oggi uno degli obiettivi prioritari di tutte le organizzazioni culturali.

IL LINK
Il manifesto dei diritti e dei doveri degli spettatori.
L’accessibilità degli spettatori agli eventi culturali: partecipa alla mappatura delle buone pratiche (Scadenza 22 settembre 2022).

7. Ricambio generazionale
Si sono moltiplicate negli ultimi anni le iniziative (fasce potette ministeriali, bandi e concorsi, sostegno economico, residenze, rassegne e festival) destinate agli under 35 (in genere questo è il limite, anche se a 35 anni un artista dovrebbe già essere maturo e affermato da tempo).
(Va notato che in parallelo si sono sviluppati molti progetti destinati a spettatori e utenti under 35.)
Dopo anni di esperimenti di questo genere, dobbiamo chiederci se questo meccanismo ha funzionato. Se ha fatto davvero emergere nuovi talenti e se soprattutto il sistema è stato in grado di farli crescere artisticamente e professionalmente. In una parola, che cosa succede ai giovani artisti e spettatori quando hanno compiuto i fatidici 35 anni ed escono dalla tutela della fascia protetta? Quanti di loro sono andati, per esempio, a dirigere un Teatro Nazionale? (Quando Paolo Grassi e Giorgio Strehler hanno fondato il Piccolo Teatro su mandato del sindaco Greppi avevano meno di trent’anni.)
Il problema non riguarda solo i programmatori, ma anche il sistema della mediazione culturale (i media, in questo caso), nella sua capacità di individuare e valorizzare il nuovo (e di contribuire a formare il gusto del pubblico).
Riguarda anche, in misura non marginale, le forme espressive che adottano le giovani generazioni. In settori dove i giovani sono meno “protetti” come la musica pop o la narrativa, diversi giovani talenti scalano regolarmente le classifiche dei più venduti.

8. Internazionalizzazione
La capacità di interagire, dialogare in una dimensione internazionale è punto qualificante per qualunque organizzazione sostenuta dallo Stato. In particolare quote adeguate del FNSV integrate da altre fonti di finanziamento pubblico e private andranno destinate a interventi di scambio, perfezionamento professionale e mobilità dei lavoratori, coproduzione, ospitalità.
Una efficace politica di internazionalizzazione deve essere basata sullo scambio (e non sulla semplice promozione del made in Italy) e non può prescindere da una riforma radicale (opportunamente finanziata) degli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

9. Teatro e società
In questi anni la centralità e l’effettivo peso del teatro nella società contemporanea possono apparire sempre più marginali ma solo se lo sguardo rimane fisso sulle politiche culturali tradizionalmente intese. In realtà lo spettacolo dal vivo è stato progressivamente incorporato in una varietà di politiche pubbliche che ne hanno espanso ruolo e rilevanza in contesti sociali lontani dallo spazio teatrale: nelle carceri, negli ospedali, nelle scuole, nelle periferie e in generale nelle situazioni di disagio, il teatro in questi anni ha trovato una nuova necessità e nuove occasioni di lavoro per le professioniste dello spettacolo. Alle forme canoniche di spettacolo si sono affiancate molteplici esperienze in cui lo spettacolo è strumentale la raggiungimento di obiettivi educativi/sociali/riabilitativi ma anche turistici e di promozione territoriale. Il Codice dello Spettacolo dovrà tener conto di questi sviluppi, ma più in generale delle politiche che mettono il settore dello spettacolo dal vivo in relazione con altri contesti sociali ed economici e non sempre in forza di una legge ma molto più spesso attraverso interventi amministrativi, bandi e progetti europei.

10. Verifica periodica
È la prima volta che (finalmente) viene approvato un provvedimento così ambizioso. È dunque opportuno prevedere una fase di sperimentazione, o almeno una verifica periodica (triennale) del provvedimento, con l’individuazione di priorità e di buone pratiche, a partire dal lavoro degli Osservatori e dalla consultazione di portatori di interesse, eventualmente attraverso la definizione di un Piano Triennale da concertare con le Regioni.

Documentazione

La legge 2017/175

[pdf-embedder url=”https://www.ateatro.it/webzine/wp-content/uploads/2023/02/Legge_22_novembre_2017_175.pdf”]

Scarica la Legge 2017/175.

La legge 2022/106

[pdf-embedder url=”https://www.ateatro.it/webzine/wp-content/uploads/2023/08/legge-106-15.7.2022-2.pdf” title=”legge 106 15.7.2022-2″]

Scarica la Legge 2022/106.

Le proposte dell’AGIS Per il Codice dello Spettacolo

[pdf-embedder url=”https://www.ateatro.it/webzine/wp-content/uploads/2023/08/Proposta-AGIS-rev-1.pdf”]

Scarica la proposta AGIS sul Codice dello Spettacolo.

Il Decreto Legislativo sull’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

[pdf-embedder url=”https://www.ateatro.it/webzine/wp-content/uploads/2023/08/048-28-agosto-2023.pdf” title=”048 – 28 agosto 2023″]

Scarica il Decreto Legislativo sull’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.




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